Il contratto farmacie private 2025 stabilisce le condizioni economiche e normative che regolano le prestazioni lavorative nel settore, prevedendo un orario di lavoro ordinario di 40 ore settimanali, distribuite solitamente su 5 giorni e mezzo. Analizziamo nel dettaglio se e come questo contratto regola l'erogazione della quattordicesima mensilità.
Il CCNL Farmacie Private 2025 prevede esplicitamente l'erogazione della quattordicesima mensilità per i dipendenti del settore. Questa retribuzione aggiuntiva rappresenta un importante elemento della retribuzione differita, analogamente alla tredicesima mensilità che viene corrisposta a dicembre.
La quattordicesima mensilità viene generalmente erogata nel mese di luglio, come stabilito dalle disposizioni contrattuali in vigore. Si tratta di un beneficio economico significativo che integra la retribuzione annuale dei lavoratori del settore farmaceutico privato, contribuendo a valorizzare il ruolo professionale del personale impiegato in farmacia.
Il diritto alla quattordicesima è riconosciuto a tutti i dipendenti assunti con contratto farmacie private che abbiano prestato servizio per i 12 mesi precedenti al 1° luglio, data di erogazione della mensilità aggiuntiva. Questa disposizione garantisce un trattamento economico uniforme per i lavoratori del settore, in linea con quanto previsto per altre categorie professionali del comparto sanitario e commerciale.
Per avere diritto alla quattordicesima mensilità completa, il dipendente di farmacia privata deve aver prestato servizio per l'intero periodo di riferimento, ovvero i 12 mesi precedenti la data del 1° luglio. Il requisito fondamentale è quindi l'anzianità di servizio maturata nell'anno di riferimento.
Nel caso di rapporti di lavoro iniziati o cessati nel corso del periodo di maturazione, il CCNL Farmacie Private 2025 stabilisce che il lavoratore ha diritto a percepire tanti dodicesimi dell'ammontare della quattordicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestati presso la farmacia nel periodo di riferimento.
La maturazione della quattordicesima avviene quindi in modo progressivo durante l'anno lavorativo, con un accantonamento mensile che poi viene liquidato in un'unica soluzione alla data prevista. Questo meccanismo di maturazione graduale garantisce che anche i lavoratori con contratti di breve durata possano beneficiare proporzionalmente di questo elemento retributivo.
Secondo quanto stabilito dal CCNL farmacie private 2025, i dipendenti hanno diritto a percepire il 1° luglio di ogni anno un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto al 30 giugno immediatamente precedente.
La base di calcolo per determinare l'importo della quattordicesima è costituita dalla retribuzione di fatto percepita dal lavoratore, comprensiva di tutti gli elementi retributivi fissi e continuativi. In particolare, la retribuzione di fatto include:
Sono invece escluse dal calcolo della quattordicesima le somme erogate a titolo di assegni familiari, che per loro natura non costituiscono elementi della retribuzione ma prestazioni previdenziali a carico dell'INPS.
Per i lavoratori assunti con contratto a tempo parziale, l'importo della quattordicesima viene calcolato in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto. Il principio di proporzionalità garantisce che anche i dipendenti part-time possano beneficiare di questo elemento retributivo in misura corrispondente alla percentuale di part-time applicata al loro contratto.
Nel caso di lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o percentuali, il CCNL farmacie private 2025 prevede che il calcolo dell'importo della quattordicesima mensilità venga effettuato sulla base della media degli elementi fissi e variabili della retribuzione percepiti nei dodici mesi precedenti alla maturazione del diritto.
Per quanto riguarda i lavoratori con contratto a tempo determinato, anche loro hanno diritto alla maturazione della quattordicesima mensilità in proporzione al periodo lavorato, purché il contratto abbia una durata sufficiente a determinare la maturazione di almeno un dodicesimo della mensilità aggiuntiva.
Il CCNL Farmacie Private 2025 stabilisce che la quattordicesima mensilità deve essere corrisposta il 1° luglio di ogni anno. Questa data rappresenta un punto fermo nel calendario retributivo dei dipendenti del settore, che possono contare su questa erogazione in concomitanza con l'inizio del periodo estivo.
La corresponsione della quattordicesima avviene in un'unica soluzione, a differenza di altri elementi retributivi che possono essere distribuiti in più tranches durante l'anno. Questo aspetto è particolarmente apprezzato dai lavoratori, che possono così disporre di una somma consistente in un periodo dell'anno in cui tipicamente si concentrano spese significative, come quelle per le vacanze estive.
È importante sottolineare che l'obbligo di erogazione della quattordicesima grava interamente sul datore di lavoro e non su enti previdenziali o assistenziali, come invece accade per altre prestazioni economiche previste dal sistema di welfare.