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La quattordicesima può essere pagata a rate e in più tranche da azienda in base a precise regole e condizioni

La quattordicesima mensilità si caratterizza per una serie di specificità in quanto è soggetto a contribuzione previdenziale e assicurativa, ma non si applicano le detrazioni .

Autore: Chiara Compagnucci
pubblicato il
e aggiornato con informazioni attualizzate il
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Una questione che spesso genera dubbi riguarda la possibilità di frazionare il pagamento della quattordicesima in più tranche o rate.

Modalità di pagamento della quattordicesima mensilità

Di regola, la quattordicesima mensilità deve essere corrisposta in un'unica soluzione. Questa è la modalità standard prevista dalla maggior parte dei contratti collettivi nazionali. Tuttavia, è possibile adottare soluzioni alternative in presenza di determinate condizioni.

Il datore di lavoro può infatti suddividere la quattordicesima in più rate a seguito di:

  • Un accordo generale a livello aziendale
  • Un accordo individuale con il singolo dipendente

È importante sottolineare che questa possibilità rappresenta una condizione di miglior favore per il lavoratore, che può così beneficiare di un'anticipazione delle somme che gli spetterebbero in un momento successivo. La rateizzazione deve comunque garantire che l'importo totale delle rate corrisponda esattamente a quanto sarebbe stato erogato in un'unica soluzione.

Periodo di maturazione e calcolo della quattordicesima

La quattordicesima matura nel periodo che va dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo. Questo intervallo differisce da quello della tredicesima, che segue invece l'anno solare (da gennaio a dicembre).

Per quanto riguarda il calcolo, la quattordicesima si basa su alcuni elementi fondamentali:

  • La retribuzione lorda mensile percepita dal lavoratore
  • Il numero di mesi effettivamente lavorati nel periodo di riferimento

Quando il rapporto di lavoro inizia o termina durante il periodo di maturazione, la quattordicesima viene calcolata in proporzione ai mesi di servizio prestato. Ai fini del calcolo, sono considerati mesi interi quelli in cui si è lavorato per almeno 15 giorni.

È interessante notare che, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la quattordicesima non corrisponde esattamente al doppio della retribuzione mensile del lavoratore, ma in genere a circa il 90% di essa, a seconda di quanto stabilito dal CCNL applicato.

Aspetti fiscali e contributivi della quattordicesima

Dal punto di vista fiscale e contributivo, la quattordicesima mensilità presenta le seguenti caratteristiche:

  • È soggetta a contribuzione previdenziale e assicurativa obbligatoria
  • Non si applicano le detrazioni fiscali
  • È soggetta a tassazione ordinaria
  • Costituisce retribuzione utile ai fini del calcolo del Trattamento di Fine Rapporto (TFR)

Questi aspetti rimangono invariati sia che la quattordicesima venga corrisposta in un'unica soluzione, sia che venga erogata in più rate.

Categorie di lavoratori che hanno diritto alla quattordicesima

La quattordicesima spetta a diverse categorie di lavoratori dipendenti, tra cui:

  • Lavoratori con contratto a tempo indeterminato
  • Lavoratori con contratto a tempo determinato
  • Apprendisti
  • Lavoratori a tempo pieno
  • Lavoratori a tempo parziale (part-time)

Non hanno invece diritto alla quattordicesima i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, i lavoratori autonomi e, in generale, chi non ha un rapporto di lavoro subordinato.

Pagamento rateale della quattordicesima nei diversi CCNL

I diversi contratti collettivi nazionali di lavoro stabiliscono modalità e tempistiche specifiche per l'erogazione della quattordicesima. Vediamo alcuni esempi significativi.

CCNL Commercio e Terziario

Nel CCNL del Terziario (Confcommercio), la quattordicesima viene normalmente corrisposta il 1° luglio di ogni anno. L'importo è pari a una mensilità della retribuzione di fatto in atto al 30 giugno.

Pur prevedendo la corresponsione in un'unica soluzione, è possibile, a fronte di accordo individuale o aziendale, adottare il pagamento frazionato in ragione di un dodicesimo al mese, trattandosi di una condizione di miglior favore per il lavoratore.

CCNL Autorimesse e Noleggio Automezzi

Nel CCNL Autorimesse e Noleggio Automezzi, l'azienda è tenuta a corrispondere entro il 15 luglio una quattordicesima erogazione pari alla retribuzione globale mensile, riferita al periodo tra il 1° luglio e il 30 giugno. In caso di inizio o cessazione del rapporto durante tale periodo, l'erogazione viene proporzionata in base ai dodicesimi maturati, considerando come mese intero la frazione superiore ai 14 giorni.

CCNL Multiservizi

Nel CCNL del settore Multiservizi, l'azienda corrisponde entro il 15 luglio una quattordicesima mensilità pari a una retribuzione globale mensile. Anche in questo caso, il periodo di riferimento va dal 1° luglio al 30 giugno.

CCNL Studi Professionali

Nel CCNL degli Studi Professionali, entro il 30 giugno di ogni anno viene corrisposto a tutti i lavoratori un premio ferie di importo pari a una mensilità della retribuzione globale mensile di fatto in atto allo stesso 30 giugno.

CCNL Turismo e Pubblici Esercizi

Nel CCNL Turismo e Pubblici Esercizi, viene corrisposta una mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno di ciascun anno, esclusi gli assegni familiari. La gratifica di ferie deve essere corrisposta con la retribuzione del mese di luglio. In questo contratto, ai fini della quattordicesima non si considerano gli scatti di anzianità.

Accordi individuali e aziendali per il pagamento rateale

Quando si opta per il pagamento rateale della quattordicesima, è importante seguire alcune linee guida per garantire la correttezza dell'operazione:

  1. Formalizzazione dell'accordo: è consigliabile che l'accordo per la rateizzazione sia formalizzato per iscritto, sia esso individuale o collettivo
  2. Calcolo corretto degli importi: il datore di lavoro deve assicurarsi che il totale delle rate corrisponda esattamente all'importo che sarebbe spettato al lavoratore in caso di erogazione unica
  3. Indicazione chiara in busta paga: i ratei di quattordicesima devono essere chiaramente indicati nel cedolino paga con una voce specifica

Nel caso di pagamento mensile, il rateo viene calcolato dividendo l'importo della retribuzione per 12 e moltiplicando il risultato per i mesi maturati. È importante effettuare un conguaglio finale per garantire che non vi siano differenze dovute a eventuali variazioni retributive intervenute durante l'anno.

Periodi che incidono sulla maturazione della quattordicesima

Non tutte le assenze dal lavoro influiscono allo stesso modo sulla maturazione dei ratei di quattordicesima. Esistono periodi che consentono comunque la maturazione della mensilità aggiuntiva, tra cui:

  • Ferie e permessi retribuiti
  • Malattia (nei limiti del periodo contrattualmente previsto)
  • Maternità obbligatoria e congedo parentale retribuito
  • Infortunio sul lavoro
  • Donazione sangue

Al contrario, non maturano i ratei di quattordicesima durante:

  • Assenze ingiustificate
  • Aspettative non retribuite
  • Scioperi
  • Congedi parentali non retribuiti
  • Cassa integrazione a zero ore per periodi superiori a 15 giorni nel mese

Vantaggi e svantaggi del pagamento rateale

La scelta di rateizzare il pagamento della quattordicesima presenta vantaggi e svantaggi sia per il lavoratore che per l'azienda.

Vantaggi per il lavoratore

  • Maggiore liquidità distribuita durante l'anno
  • Migliore gestione delle spese mensili
  • Minore impatto fiscale mensile rispetto all'erogazione in un'unica soluzione

Vantaggi per l'azienda

  • Distribuzione più uniforme dei flussi di cassa
  • Minore impegno finanziario in un unico momento dell'anno
  • Possibilità di pianificare meglio le uscite finanziarie

Svantaggi da considerare

  • Maggiore complessità nella gestione amministrativa
  • Necessità di effettuare conguagli in caso di variazioni retributive
  • Possibile perdita del beneficio psicologico per il lavoratore di ricevere una somma consistente in un'unica soluzione

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