Una questione che spesso genera dubbi riguarda la possibilità di frazionare il pagamento della quattordicesima in più tranche o rate.
Di regola, la quattordicesima mensilità deve essere corrisposta in un'unica soluzione. Questa è la modalità standard prevista dalla maggior parte dei contratti collettivi nazionali. Tuttavia, è possibile adottare soluzioni alternative in presenza di determinate condizioni.
Il datore di lavoro può infatti suddividere la quattordicesima in più rate a seguito di:
È importante sottolineare che questa possibilità rappresenta una condizione di miglior favore per il lavoratore, che può così beneficiare di un'anticipazione delle somme che gli spetterebbero in un momento successivo. La rateizzazione deve comunque garantire che l'importo totale delle rate corrisponda esattamente a quanto sarebbe stato erogato in un'unica soluzione.
La quattordicesima matura nel periodo che va dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo. Questo intervallo differisce da quello della tredicesima, che segue invece l'anno solare (da gennaio a dicembre).
Per quanto riguarda il calcolo, la quattordicesima si basa su alcuni elementi fondamentali:
Quando il rapporto di lavoro inizia o termina durante il periodo di maturazione, la quattordicesima viene calcolata in proporzione ai mesi di servizio prestato. Ai fini del calcolo, sono considerati mesi interi quelli in cui si è lavorato per almeno 15 giorni.
È interessante notare che, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la quattordicesima non corrisponde esattamente al doppio della retribuzione mensile del lavoratore, ma in genere a circa il 90% di essa, a seconda di quanto stabilito dal CCNL applicato.
Dal punto di vista fiscale e contributivo, la quattordicesima mensilità presenta le seguenti caratteristiche:
Questi aspetti rimangono invariati sia che la quattordicesima venga corrisposta in un'unica soluzione, sia che venga erogata in più rate.
La quattordicesima spetta a diverse categorie di lavoratori dipendenti, tra cui:
Non hanno invece diritto alla quattordicesima i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, i lavoratori autonomi e, in generale, chi non ha un rapporto di lavoro subordinato.
I diversi contratti collettivi nazionali di lavoro stabiliscono modalità e tempistiche specifiche per l'erogazione della quattordicesima. Vediamo alcuni esempi significativi.
Nel CCNL del Terziario (Confcommercio), la quattordicesima viene normalmente corrisposta il 1° luglio di ogni anno. L'importo è pari a una mensilità della retribuzione di fatto in atto al 30 giugno.
Pur prevedendo la corresponsione in un'unica soluzione, è possibile, a fronte di accordo individuale o aziendale, adottare il pagamento frazionato in ragione di un dodicesimo al mese, trattandosi di una condizione di miglior favore per il lavoratore.
Nel CCNL Autorimesse e Noleggio Automezzi, l'azienda è tenuta a corrispondere entro il 15 luglio una quattordicesima erogazione pari alla retribuzione globale mensile, riferita al periodo tra il 1° luglio e il 30 giugno. In caso di inizio o cessazione del rapporto durante tale periodo, l'erogazione viene proporzionata in base ai dodicesimi maturati, considerando come mese intero la frazione superiore ai 14 giorni.
Nel CCNL del settore Multiservizi, l'azienda corrisponde entro il 15 luglio una quattordicesima mensilità pari a una retribuzione globale mensile. Anche in questo caso, il periodo di riferimento va dal 1° luglio al 30 giugno.
Nel CCNL degli Studi Professionali, entro il 30 giugno di ogni anno viene corrisposto a tutti i lavoratori un premio ferie di importo pari a una mensilità della retribuzione globale mensile di fatto in atto allo stesso 30 giugno.
Nel CCNL Turismo e Pubblici Esercizi, viene corrisposta una mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno di ciascun anno, esclusi gli assegni familiari. La gratifica di ferie deve essere corrisposta con la retribuzione del mese di luglio. In questo contratto, ai fini della quattordicesima non si considerano gli scatti di anzianità.
Quando si opta per il pagamento rateale della quattordicesima, è importante seguire alcune linee guida per garantire la correttezza dell'operazione:
Nel caso di pagamento mensile, il rateo viene calcolato dividendo l'importo della retribuzione per 12 e moltiplicando il risultato per i mesi maturati. È importante effettuare un conguaglio finale per garantire che non vi siano differenze dovute a eventuali variazioni retributive intervenute durante l'anno.
Non tutte le assenze dal lavoro influiscono allo stesso modo sulla maturazione dei ratei di quattordicesima. Esistono periodi che consentono comunque la maturazione della mensilità aggiuntiva, tra cui:
Al contrario, non maturano i ratei di quattordicesima durante:
La scelta di rateizzare il pagamento della quattordicesima presenta vantaggi e svantaggi sia per il lavoratore che per l'azienda.