Tenendo ferme le eventuali particolarità contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro e ricordando che non a tutti i dipendente spetta questa mensilità aggiuntiva, la risposta è affermativa. Almeno in teoria perché poi nella pratica entra in gioco il massimale retributivo mensile applicato alla cassa integrazione che può annullare l'importo. Il massimale è il limite massimo dello stipendio che può essere corrisposto, indipendentemente dalla soglia dell'80% prevista della cassa integrazione. Sono fondamentali gli importi.
Cassa integrazione e quattordicesima sono due istituti compatibili tra di loro? Rispondiamo alla domanda in questo articolo poiché l'argomento è più complesso di quel che sembra. In prima battuta quello che stiamo attraversando è uno dei periodo di maggiore ricorso al trattamento di integrazione salariale.
In seconda battuta ricordiamo che la quattordicesima è una mensilità aggiuntiva che viene corrisposta ai lavoratori dipendenti, con contratto a tempo determinato o indeterminato, ma non a tutti. Il punto di riferimento è il Ccnl applicato ovvero il Contratto collettivo nazionale di lavoro.
Ce ne sono numerosi - terziario e servizi, edilizia e legno, alimentari, credito e assicurazioni, tessili, trasporti, meccanici, agricoltura e allevamento, enti e istituzioni private, chimica, poligrafici e spettacolo, marittimi, enti pubblici - e possono prevedere l'erogazione della sola tredicesima o anche della quattordicesima mensilità, generalmente corrisposta nei mesi estivi.
Analizziamo allora tutti i dettagli della normativa in vigore e più precisamente analizziamo
Chiariamo innanzitutto che la cassa integrazione è quello strumento di supporto salariale che viene concesso alle aziende in difficoltà. Ammonta all'80% dello stipendio ed è sottoposto a criteri ben precisi in termini di modalità di calcolo, tempistiche e accesso.
Per capirne l'importanza basti ricordare che possono fruirne gli impiegati, ma anche gli operai e i quadri delle aziende.
A quella straordinaria sono ammesse anche imprese di spedizioni e trasporto e agenzie di viaggi e turismo con più di 50 dipendenti, imprese editrici di giornali, senza limite dei 15 dipendenti, imprese commerciali con più di 200 dipendenti, cooperative agricole.
Quella ordinaria è ancora più ampia perché include pure imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas e cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali.
Così come è prevista la cassa integrazione imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica e Imprese industriali esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo.
Oltre a imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi, imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco, imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, imprese addette agli impianti elettrici e telefonici.
In questo contesto la quattordicesima viene pagata se si è in cassa integrazione o no? Tenendo ferme le eventuali particolarità contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro e ricordando che non a tutti i dipendente spetta questa mensilità aggiuntiva, la risposta è affermativa.
Almeno in teoria perché poi nella pratica entra in gioco il massimale retributivo mensile applicato alla cassa integrazione che può annullare l'importo. Il massimale è il limite massimo dello stipendio che può essere corrisposto, indipendentemente dalla soglia dell'80% prevista della cassa integrazione. Sono fondamentali gli importi.
Per capire meglio il rapporto tra cassa integrazione, quattordicesima e massimale retributivo mensile occorre fare qualche esempio.
Se la cassa integrazione è inferiore al massimale retributivo mensile, la quattordicesima viene integrata fino al raggiungimento del massimale.
Se la cassa integrazione è maggiore al massimale retributivo mensile non spetta invece alcuna quattordicesima. Non ci resta allora che vedere gli importi dei massimali: