Gli animali d’affezione, pur essendo parte integrante delle famiglie italiane, sono ancora inquadrati legalmente come beni mobili, secondo l’art. 812 del Codice Civile. Questa classificazione deriva dalla tradizione giuridica che, fino alla modifica dell’articolo 9 della Costituzione (L. cost. 11 febbraio 2022 n. 11), considerava gli animali non come soggetti di diritto, ma come oggetti trasferibili a mezzo di atti tra vivi o mortis causa. Con l’evoluzione culturale e normativa, la società riconosce sempre più il valore emotivo e relazionale degli animali da compagnia. Tuttavia, nel sistema giuridico attuale, non è possibile designare un animale come diretto destinatario di beni o diritti successori. La tutela post-mortem degli animali domestici dipende, dunque, dagli strumenti alternativi messi a disposizione dal diritto successorio, che permettono al proprietario di assicurare la continuazione delle cure e del benessere al proprio compagno a quattro zampe anche dopo la sua scomparsa.
In caso di successione, gli animali presenti all’interno del patrimonio del defunto entrano a far parte dell’asse ereditario insieme agli altri beni mobili e immobili. Chi eredita una casa in cui vive anche un cane, automaticamente acquisisce anche la proprietà e la responsabilità dell’animale. Il diritto italiano prevede che gli eredi siano tenuti a garantire il benessere e la custodia dell’animale; qualora siano più di uno, si instaura una proprietà comune sull’animale fino a un accordo su chi ne assumerà la gestione concreta. Non è ammesso accettare solo una parte dell’eredità (ad esempio, la casa ma non il cane): accettando l’eredità si accettano entrambe. Gli eredi hanno l’obbligo, sancito anche dalle norme di prevenzione del randagismo e dalle leggi regionali in materia di animali d’affezione, di evitare qualsiasi forma di abbandono. In caso di inadempienza, possono configurarsi ipotesi di reato come abbandono o maltrattamento di animali ai sensi del Codice Penale. Se nessuno degli eredi può prendersi cura del cane, è necessario ricorrere a terzi, o in ultima istanza, trasferire l’animale in strutture autorizzate, seguendo procedure amministrative precise.
La protezione degli animali che finiscono in successione può essere realizzata tramite soluzioni giuridiche che garantiscano assistenza, affetto e risorse economiche, evitando che gli interessi dell’animale passino inosservati. Dal punto di vista normativo, la legge riconosce la legittimità di una pianificazione testamentaria che vincoli un’eredità o un legato al mantenimento dell’animale, anche se non consente che quest’ultimo sia diretto beneficiario dei beni. La figura centrale è il cosiddetto legato modale, che consente al testatore di destinare beni o somme a favore di una persona fisica o di un ente, condizionandone la ricezione all’assunzione dell’onere di cura dell’animale per tutta la durata della sua vita. Si tratta di un obbligo giuridico formalizzato con specifiche e dettagliate istruzioni nel testamento. Il testatore può altresì nominare un esecutore testamentario con il compito di vigilare sull’adempimento delle disposizioni a tutela dell’animale domestico. Nelle situazioni più articolate, il legato può anche prevedere clausole risolutive o penali qualora l’onere non venga rispettato, a tutela del benessere dell’animale. Strumenti ulteriori prevedono lasciti a organizzazioni animaliste, ovvero la devoluzione di fondi a fondazioni o trust dedicati. Si rafforza così la protezione degli animali d’affezione, anche qualora il proprietario non abbia eredi diretti o non voglia coinvolgerli.
Il legato modale rappresenta uno degli istituti più efficaci per garantire la continuità delle cure degli animali in successione. Tramite questa formula, nel testamento è attribuito a un determinato soggetto (persona o ente) un bene (ad esempio, un immobile o una somma di denaro), subordinando la fruizione del beneficio all’obbligo di accudire l’animale da compagnia del defunto. L’onere va descritto in modo dettagliato: bisogna identificare esattamente l’animale, specificare le cure richieste, autorizzare eventuali spese veterinarie e indicare i dettagli su alimentazione e stile di vita. Nel testamento devono emergere la serietà della volontà e la determinazione delle parti coinvolte, per evitare interpretazioni ambigue al momento dell’apertura della successione. È consigliata la nomina di un esecutore testamentario che abbia il compito di monitorare l’adempimento dell’onere e, in caso di inadempimento, prendere provvedimenti legali, tra cui la risoluzione del legato in favore di un altro beneficiario. La redazione deve avvenire con supporto professionale, preferibilmente tramite notaio, seguendo tutte le formalità di legge previste per la validità del testamento.
Nel caso in cui il testatore scelga un’associazione animalista o una persona di fiducia quale beneficiario delle disposizioni relative all’animale, è essenziale:
L’istituzione di un trust o di una fondazione rappresenta una delle vie più sofisticate per assicurare una protezione di lungo termine agli animali d’affezione. In un trust, il patrimonio destinato alle cure dell’animale viene affidato a un trustee, il cui dovere è garantire la corretta amministrazione di beni, fondi o immobili finalizzati al mantenimento. Questa soluzione permette:
Le fondazioni, in quanto enti giuridici autonomi a scopo specifico, permettono una gestione trasparente delle risorse, estendendo spesso la tutela ben oltre la vita del singolo animale. Entrambe le opzioni presentano, tuttavia, criticità:
Sebbene in Italia la disciplina dei trust sia mutuata dal diritto straniero, la loro efficacia dipende dalla precisione delle disposizioni e dalla competenza degli operatori coinvolti. Le fondazioni sono regolamentate dal Codice Civile e dal Codice del Terzo Settore; la loro istituzione richiede la presenza di un patrimonio adeguato e una finalità chiaramente individuata, nonché il rispetto di tutte le forme di trasparenza amministrativa.
Qualora un erede o un legatario sia impossibilitato o non intenda accettare la custodia di un animale ricevuto in successione, la legge vieta tassativamente l’abbandono. Viene richiesta una preventiva ricerca di soggetti disponibili all’adozione, anche tramite amici, parenti o associazioni. Solo laddove non vi siano alternative, si può presentare una richiesta di rinuncia presso l’anagrafe degli animali d’affezione e rivolgersi all’amministrazione comunale per trasferire la responsabilità al canile municipale. La procedura prevede:
Fino al definitivo ingresso presso la struttura, l’ex proprietario resta titolare di tutte le responsabilità civili e penali connesse al benessere e alla tutela dell’animale, come stabilito dalla Legge Regionale n. 5/2005 e dalle normative nazionali in materia. L’abbandono o la mancata cura integra fattispecie di reato, con sanzioni amministrative e penali (art. 672 Codice Penale, art. 544-ter c.p.).
Dal punto di vista fiscale, le disposizioni testamentarie a favore di enti del terzo settore godono di esenzioni dall’imposta di successione, mentre i trasferimenti a persone fisiche possono essere soggetti a imposte variabili in base al grado di parentela. I lasciti in denaro o beni per il mantenimento degli animali dovrebbero essere definiti in modo congruo, tenendo conto dei costi stimati per la durata presunta della vita dell’animale. Sul piano civilistico, la responsabilità degli eredi è delineata dalle norme del Codice Civile: l’erede universale subentra nei diritti e nei doveri patrimoniali, il legatario solo per il valore del legato ricevuto. È sempre raccomandabile consultare un notaio per la corretta formulazione delle disposizioni testamentarie, evitando soluzioni fai-da-te che potrebbero dare luogo a contenziosi, nullità o inadempienze; la presenza di un esecutore testamentario rafforza inoltre le garanzie di esecuzione delle volontà del defunto. Consigli pratici includono:
Predisporre con attenzione la successione del proprio patrimonio considerando anche la sorte degli animali domestici rappresenta una prassi sempre più diffusa e segno di responsabilità affettiva e sociale. Gli strumenti giuridici disponibili consentono oggi di assicurare la tutela, il benessere e la continuità delle cure, riducendo al minimo i rischi di abbandono o trascuratezza. Pianificare in anticipo, dialogare con persone o enti coinvolti e affidarsi a professionisti competenti sono scelte premianti per chi voglia vedere rispettata la propria volontà, nel pieno rispetto delle norme civilistiche, fiscali e soprattutto del valore etico riconosciuto all’animale d’affezione.