Posso pagare direttamente io le spese condominiali che mi sono attribuite se ho un appartamento senza passare dall'amministratore per mia comodità, maggior controllo dei conti o perchè magari non mi fido dell'amministratore stesso o dei fornitori? Il condomino che vuole ottemperare ai propri obblighi di pagamento può decidere di effettuare il pagamento direttamente al fornitore anziché all'amministratore, soprattutto se teme che l'importo versato possa essere utilizzato per altre spese condominiali.
Questa scelta non elimina il rischio di dover contribuire alle spese nel caso in cui il creditore condominiale non sia in grado di recuperare eventuali crediti residui dai condomini morosi, ai quali inizialmente è obbligato a rivolgersi.
In questo caso, il creditore deve richiedere non solo la quota millesimale del moroso sull'importo residuo dell'obbligazione nel titolo esecutivo, ma l'intera quota originaria dell'obbligazione condominiale, tenendo conto degli eventuali pagamenti già effettuati all'amministratore.
Il condomino moroso ha comunque la possibilità di sollevare eventuali obiezioni in merito alla misura della propria partecipazione attraverso l'opposizione all'esecuzione. Approfondiamo tutto:
Il caso del condomino che può pagare direttamente le spese ai fornitori
Regole da rispettare per pagare direttamente le spese ai fornitori
Andando alla ricerca di un caso concreto, un'impresa edile, dopo aver ottenuto un decreto ingiuntivo a proprio favore contro il condominio per il pagamento dell'importo dovuto, ha proceduto a notificare un atto di precetto nei confronti dei condomini individuati dall'amministratore come morosi in relazione a tale debito.
Questi condomini hanno presentato opposizione all'esecuzione e il tribunale ha dichiarato inefficaci gli atti di precetto per la parte che superava la rispettiva quota di partecipazione al condominio rispetto all'importo indicato nel decreto ingiuntivo, condannando l'impresa a restituire la differenza incassata.
La Corte d'appello, decidendo in modo diverso rispetto al tribunale di primo grado, ha respinto l'opposizione, stabilendo che l'importo dovuto all'impresa doveva essere calcolato in base alla proporzione tra la quota millesimale di ciascun condomino e l'intero compenso dovuto per i lavori eseguiti (non basato sull'importo ancora da pagare). In seguito, in sede di giudizio di legittimità, la Corte di Cassazione, confermando la decisione della Corte d'appello, ha fornito chiarimenti su una serie di importanti questioni giuridiche.
Con la riforma del condominio, il legislatore ha introdotto nuove disposizioni che regolano il recupero dei crediti condominiali in caso di morosità da parte di alcuni condòmini. Da un lato, si è imposto all'amministratore l'obbligo di fornire ai creditori che lo richiedono i dati personali dei condòmini inadempienti nei confronti delle spese condominiali. Dall'altro, è stato stabilito che il recupero del credito debba avvenire prioritariamente nei confronti di questi condòmini morosi, con gli altri condòmini in una posizione subordinata.
La Corte di Cassazione ha chiarito una serie di implicazioni fondamentali. Nel caso in cui un singolo condòmino paghi direttamente il creditore condominiale, l'obbligazione parziale nei confronti del fornitore sarà considerata estinta. Se invece solo alcuni condòmini versano all'amministratore le somme necessarie per pagare il debito, è importante non danneggiare coloro che hanno regolarmente adempiuto ai loro obblighi contributivi, rispetto a coloro che non lo hanno fatto e che diventano quindi morosi sia nei confronti del creditore condominiale che dell'amministratore.
In questo contesto, il termine condòmini morosi si riferisce a coloro che non hanno versato né all'amministratore né al creditore condominiale la loro quota delle spese condominiali, mentre il termine condòmini in regola con i pagamenti si applica a coloro che hanno estinto la propria quota tramite pagamento diretto al creditore o all'amministratore. Di conseguenza, la comunicazione da parte dell'amministratore al creditore dei dati dei morosi consente di imputare il pagamento effettuato dall'amministratore all'estinzione delle quote delle spese condominiali solo dei condòmini che hanno contribuito regolarmente, lasciando invece insolute le quote di coloro che non hanno adempiuto ai loro obblighi contributivi.