Secondo le leggi in vigore, durante il periodo delle ferie estive, nei casi di urgenti e particolari condizioni, il datore di lavoro ha il diritto di bloccare le ferie e richiamare al lavoro il dipendente per ragioni di servizio non espletabili da un altro dipendente, riconoscendogli il diritto al rimborso delle spese sostenute per il rientro anticipato, e il lavoratore non può rifiutarsi di tornare.
Posso rifiutarmi di rientrare dalle ferie se vengo richiamato dall’azienda pur con motivazioni valide e legali? La normativa italiana prevede che le ferie a lavoro siano un diritto irrinunciabile. Il lavoratore ha, infatti, diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunciarvi, per il recupero necessario delle energie psico-fisiche.
Per usufruire delle ferie, il lavoratore deve presentarne richiesta al proprio datore di lavoro, sia in forma orale sia in forma scritta, in modo che l’azienda possa organizzare il piano ferie dei propri dipendenti. Tutti i lavoratori hanno diritto ad un minimo di quattro settimane di ferie all’anno, cioè 28 giorni di ferie, ma si tratta di un periodo che può anche aumentare a seconda del proprio contratto di lavoro perché, in base ai mesi di lavoro svolti, si maturano nuovi giorni di ferie.
Secondo quanto stabilito dalle leggi vigenti, in base a quanto previsto dal contratto collettivo o da altri accordi tra le parti (accordi aziendali o la lettera di assunzione), è legittimo il richiamo in servizio del lavoratore durante le ferie in presenza di motivazioni valide e legali e in questi casi il dipendente non può rifiutarsi di riprendere a lavorare.
Durante il periodo delle ferie estive, nei casi di urgenti e particolari condizioni, infatti, la legge prevede il diritto del datore di lavoro di bloccare le ferie e richiamare al lavoro il dipendente per ragioni di servizio non espletabili da un altro dipendente, riconoscendogli il diritto al rimborso delle spese sostenute per il rientro anticipato.
Il rientro a lavoro del dipendente in ferie segue il principio della cosiddetta reperibilità, che è prevista con accordo tra le parti e prevede l’obbligo del lavoratore di essere rintracciabile anche nel corso delle ferie.
Per i dipendenti che vengono richiamati durante le ferie con motivazioni valide e non rientrano a lavoro pur avendo l’obbligo della reperibilità, il mancato rientro viene considerato assenza non giustificata.
In questo caso si va incontro ad un eventuale procedimento disciplinare che, nei casi più gravi, può portare anche al licenziamento del lavoratore.
Se, invece, il lavoratore non è tenuto ad essere reperibile durante il periodo di ferie, l’assenza dal lavoro dopo il richiamo in servizio non può essere considerata ‘assenza ingiustificata’.
In questo caso, il lavoratore deve dimostrare che, non avendo alcun obbligo, non era reperibile con i normali mezzi di comunicazione e, quindi, non ha ricevuto la chiamata dell’azienda, senza pertanto poter incorrere in alcuna conseguenza.