La reperibilità durante le ferie è lecita? Diritti del lavoratore, limiti e compensi previsti in caso di chiamata
Le ferie retribuite rappresentano un diritto irrinunciabile per tutti i lavoratori, sancito dalla Costituzione italiana. Questo periodo di riposo ha la specifica funzione di permettere al dipendente di recuperare le proprie energie psicofisiche e di dedicare tempo alle relazioni personali e sociali.
I Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) disciplinano nel dettaglio questo diritto con regole specifiche, garantendo che durante il periodo di assenza per ferie il lavoratore percepisca la normale retribuzione, senza alcuna riduzione o trattenuta. Ma cosa accade se il datore di lavoro tenta di contattare il dipendente durante questo periodo di riposo? Analizziamo nel dettaglio la normativa sulla reperibilità sul lavoro durante le ferie secondo le leggi in vigore nel 2025.
Secondo l'ordinamento giuridico italiano aggiornato al 2025, i dipendenti non possono stabilire autonomamente il proprio periodo feriale, che deve essere sempre concordato con il datore di lavoro. Nel caso di mancato godimento delle ferie entro la scadenza prevista (generalmente 18 mesi), il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi all'INPS.
Durante il periodo di congedo, il lavoratore ha il pieno diritto di dedicarsi alla famiglia, ai propri interessi personali e al relax, senza alcun obbligo effettivo di mantenersi reperibile per questioni lavorative. La legislazione vigente nel 2025 non prevede infatti un obbligo generale di reperibilità del dipendente in ferie, a meno che questo non sia esplicitamente indicato nel CCNL applicato o nel contratto individuale di lavoro.
Nonostante l'assenza di un obbligo generalizzato di reperibilità, la normativa del 2025 non esclude che il lavoratore in ferie possa essere contattato dal datore di lavoro e, in casi particolari, richiamato al lavoro prima del termine previsto del periodo di riposo.
Affinché tale richiamo sia considerato legittimo, devono sussistere effettive condizioni di urgenza, criticità aziendali o necessità impreviste che giustifichino oggettivamente l'interruzione del periodo feriale. Non è sufficiente una semplice esigenza organizzativa o di comodo per l'azienda.
Quando un dipendente viene richiamato anticipatamente dalle ferie, la normativa stabilisce che il periodo di riposo non goduto deve essere necessariamente recuperato in un momento successivo. Questo principio tutela il diritto costituzionale al riposo del lavoratore.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha rafforzato la tutela del lavoratore in ferie, stabilendo un importante principio: il dipendente ha pieno diritto di continuare a godere del proprio periodo di riposo anche se l'azienda o il datore di lavoro richiedono un rientro anticipato.
Secondo questo orientamento giurisprudenziale, l'obbligo di rientrare al lavoro sussiste esclusivamente se la reperibilità è espressamente prevista dal CCNL applicabile o da specifici accordi aziendali. In assenza di tali clausole, il lavoratore può legittimamente rifiutare la richiesta di rientro immediato senza incorrere in provvedimenti disciplinari o sanzioni.
La Cassazione ha infatti sottolineato che, salvo specifiche previsioni contrattuali, la legge non conferisce al datore di lavoro il potere unilaterale di sospendere o revocare le ferie già date e concesse dei propri dipendenti.
La disciplina della reperibilità durante le ferie varia significativamente in base al Contratto Collettivo Nazionale applicato. Alcuni CCNL prevedono esplicitamente clausole di reperibilità, altri invece tutelano maggiormente il diritto alla disconnessione del lavoratore.
Ad esempio, alcuni contratti del settore sanitario, dei servizi essenziali o dell'industria possono includere clausole di reperibilità anche durante i periodi feriali, soprattutto per figure professionali con responsabilità particolari o competenze difficilmente sostituibili nell'immediato.
Altri CCNL, come quelli del commercio o del turismo aggiornati al 2025, tendono invece a garantire maggiormente il diritto alla disconnessione durante le ferie, limitando la reperibilità a casi di estrema urgenza e necessità.
È fondamentale che ogni lavoratore consulti attentamente il proprio CCNL di riferimento per comprendere quali siano gli specifici obblighi di reperibilità durante il periodo feriale previsti nel proprio settore.
La normativa del 2025 ha rafforzato il concetto di "diritto alla disconnessione", ovvero il diritto del lavoratore a non essere costantemente raggiungibile attraverso dispositivi elettronici al di fuori dell'orario di lavoro, incluso durante le ferie.
Questo principio, inizialmente introdotto per il lavoro agile (smart working), si sta progressivamente estendendo anche ad altre forme di rapporto lavorativo, rappresentando una tutela importante contro l'invasività delle comunicazioni professionali nella vita privata.
Durante le ferie, il diritto alla disconnessione trova la sua massima espressione: il dipendente, salvo specifici accordi o previsioni contrattuali, non è tenuto a garantire la propria reperibilità e può legittimamente non rispondere a chiamate, email o messaggi provenienti dal contesto lavorativo.
Nel caso in cui il lavoratore acconsenta al rientro anticipato dalle ferie su richiesta dell'azienda, la normativa del 2025 e la giurisprudenza consolidata prevedono il diritto al rimborso delle spese sostenute.
Questo include sia i costi diretti per il rientro anticipato (ad esempio, modifiche ai biglietti di viaggio) sia il risarcimento per le spese già sostenute per il periodo di vacanza prenotato e non goduto (come prenotazioni alberghiere non rimborsabili o pacchetti turistici).
I contratti collettivi nazionali prevedono generalmente clausole specifiche sul rimborso delle spese sostenute dal lavoratore per rientrare anticipatamente dalle ferie. In alcuni casi, possono essere previste anche indennità aggiuntive per compensare il disagio subito.
È importante documentare adeguatamente tutte le spese sostenute e presentare tempestivamente la richiesta di rimborso all'azienda, secondo le procedure previste dal proprio regolamento interno o CCNL.
Se un dipendente rifiuta di interrompere le proprie ferie e tornare al lavoro, le conseguenze dipendono essenzialmente da quanto stabilito nel CCNL applicabile o negli accordi aziendali specifici:
Diverse sentenze della Corte di Cassazione hanno consolidato il principio secondo cui le ferie rappresentano un diritto fondamentale del lavoratore, che può essere limitato solo in circostanze eccezionali e secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva.
Ad esempio, con la sentenza n. 1394/2020, la Suprema Corte ha stabilito che il licenziamento di un dipendente che si era rifiutato di interrompere le ferie per rientrare al lavoro era illegittimo, in quanto il CCNL applicabile non prevedeva alcun obbligo di reperibilità e l'azienda non aveva dimostrato l'esistenza di circostanze eccezionali tali da giustificare l'interruzione del periodo di riposo.
In un altro caso (Cass. Civ. 8486/2019), la Corte ha riconosciuto il diritto del lavoratore al risarcimento del danno per l'interruzione delle ferie causata da una richiesta ingiustificata del datore di lavoro, sottolineando che il periodo feriale ha una funzione di recupero psicofisico tutelata a livello costituzionale.