Stando a quanto previsto dalla normativa vigente, quando un genitore, ancora in vita, anziano vive con un figlio, decide di contribuire alle sue spese familiari, ha la piena facoltà di disporre dell’uso dei soldi come meglio crede senza che nessuno possa contestarli nulla.
Quando un genitore anziano abita con un figlio e contribuisce alle sue spese familiari, gli altri figli possono contestarle? La questione di soldi dati da genitori a figli o altri parenti è sempre molto discussa perché, come si suol dire, di fronte ai soldi a volte non ci si riconosce più neppure nei legami familiari in moltissimi casi.
Pur quanto le famiglie possano sembrare unite, infatti, alla scomparsa di un membro che ha una eredità da lasciare, specie se cospicua, ecco scoppiare liti e discussioni, anche per i più futili motivi.
Stando a quanto previsto dalla normativa vigente, quando un genitore, ancora in vita, anziano vive con un figlio, e decide di contribuire alle sue spese familiari, ha la piena facoltà di disporre dell’uso dei soldi come meglio crede senza che nessuno possa contestarli nulla.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 35738/2023, ha stabilito che le spese affrontate per doveri morali e sociali sono considerate un'obbligazione naturale e, quindi, non sono rimborsabili.
Si tratta di spese sostenute per dovere di solidarietà familiare che non possono pertanto essere reclamate.
Sulla scia di tale orientamento, se un genitore anziano vive con un figlio e contribuisce alle spese comuni della sua famiglia perché si sente in dovere morale di farlo, vista la continua assistenza ricevuta ma anche la voglia di aiutare, nessun altro figlio può contestare tali spese, così come, stando a quanto previsto dalla normativa vigente, chi presta assistenza ad un genitore anziano, non può richiedere un rimborso spese agli altri fratelli.
Del resto, chi si occupa di un genitore anziano può avere comunque accesso a diversi bonus e agevolazioni riconosciute a livello locale ma anche regionale.
La Corte di Cassazione ha, inoltre, chiarito che non sono soggette a essere contestate e ricalcolate nel valore complessivo di una eredità le attribuzioni patrimoniali operate in favore del figlio, cioè i soldi dati da un genitore ad un figlio convivente, perché si tratta di somme date per adempiere alle obbligazioni derivanti dalla convivenza e non per spirito di liberalità.
In questo caso, infatti, si tratterebbe di donazioni che rappresentano un anticipo di eredità, quando fatte dal genitore ancora in vita, che poi devono essere restituite se ci sono altri eredi in modo da calcolare l’intero valore ereditario.
Nel caso di donazioni, gli altri figli possono contestare i soldi dati in modo che il figlio che li ha ricevuti quando il genitore anziano era ancora in vita li restituisca per poi dividerli tra tutti insieme agli altri beni in successione.