Sì, ma con un solo limite. L'esecuzione di queste attività non deve essere incompatibile con le condizioni di salute ovvero non deve portare a un aggravamento. Per fare un esempio, il lavoratore è stata misurata una temperatura corporea di 40 gradi non può svolgere alcun lavoro all'aria aperta perché rappresenterebbe una forma di aggravamento della patologia. Sono diversi i casi da considerare.
L'assenza del lavoratore per malattia è un diritto riconosciuto. Significa che il dipendente può non presentarsi sul posto di lavoro senza che riceva conseguenze dal punto di vista disciplinare o economico.
Purché sia davvero malato. La norma generale applicata in tutti i Contratti collettivi nazionali di lavoro stabilisce che dopo l'invio telematico di un certificato medico l lavoratore riceve la cosiddetta indennità di malattia. Quest'ultima è a carico del datore di lavoro per i primi tre giorni dopodiché l'onere è carico dell'Inps.
Al termine dei giorni prescritti nel certificato medico, il lavoratore è tenuto a presentarsi in servizio. La questione che vogliamo adesso approfondire riguarda cosa può fare e non fare il dipendente nel periodo in cui rimane a casa ovvero non si presenta sul posto di lavoro.
Assodato che non può svolgere un'altra attività oppure andare in vacanza, vogliamo capire se gli è concesso fare lavoretti in casa o in giardino. Sicuramente utile è chiarire tre aspetti in materia. Innanzitutto il lavoratore non può cambiare il proprio domicilio senza l'autorizzazione del datore di lavoro, del medico, dell'Inps o dell'Asl.
In seconda battuta se la malattia si prolunga, il lavoratore è obbligato a contattare il medico per il rilascio del certificato telematico di continuazione della malattia. Infine, il certificato telematico riporta la prognosi e non la diagnosi ed è un diritto del lavoratore tenere riservata la propria malattia.
Fissati questi punti preliminari perché ci aiutano a inquadrare meglio la questione centrali di questo articolo, vediamo adesso nel dettaglio
Il primissimo obbligo che un dipendente in malattia deve rispettare è quello della reperibilità. Nelle fasce orarie stabilite dalle legge deve farsi necessariamente trovare all'interno della sua abitazione (nel domicilio indicato al momento dell'invio della certificazione medica) per non incorrere in sanzioni disciplinari.
Nel dettaglio, le fasce di reperibilità del lavoratore malato del settore privato sono dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle ore 19 tutti i giorni. Quelle del lavoratore pubbliche sono dalle 9 alle 13 al mattino e dalle 15 alle 18 al pomeriggio.
Il secondo aspetto di cui tenere conto è la validità della fasce di reperibilità: sette giorni su sette e dunque anche la domenica e nei giorni festivi. Il medico fiscale chiamato ad accertare la malattia può fare la sua comparsa in queste fasce temporali, ma con un limite.
Nella stessa giornata il datore di lavoro non può avanzare una seconda richiesta di visita di controllo sullo stato di malattia. Ma è invece possibile la reiterazione delle visite. In linea teorica, il medico può anche fare visita tutti i giorni fino al termine dello stato di malattia.
Rispetto a questo impianto normativo resta da capire se il dipendente in malattia può fare lavoretti in casa o in giardino. La risposta è affermativa, ma con un solo limite. L'esecuzione di queste attività non deve essere incompatibile con le condizioni di salute ovvero non deve portare a un aggravamento.
Per fare un esempio, il lavoratore è stata misurata una temperatura corporea di 40 gradi non può svolgere alcun lavoro all'aria aperta perché rappresenterebbe una forma di aggravamento della patologia.
Il mancato rispetto delle fasce di reperibilità ovvero se il lavoratore viene scoperto all'esterno del proprio domicilio nonostante la malattia significa andare incontro a sanzioni disciplinari.
Se, senza giustificato motivo, risulta assente alla visita di controllo, perde il diritto al trattamento economico per i giorni di assenza, esclusi quelli relativi al ricovero ospedaliero e quelli accertati da precedente visita di controllo.
Le sanzioni previste nel caso di violazione dell'obbligo di reperibilità sono il biasimo scritto, il 100% del trattamento economico nei primi 10 giorni dall'inizio della malattia e il 50% per l'ulteriore periodo.