In alcune circostanze ben precise, il datore può temporaneamente sospendere la retribuzione. Le conseguenze materiali si avranno al momento della lettura della busta paga a cui seguirà il bonifico. Uno dei casi più comuni è l'esercizio del diritto di sciopero da parte del lavoratore.
La situazione è certamente tra le più delicate perché da una parte il datore di lavoro si troverebbe nella difficile situazione di dover assumere una decisione impopolare come la sospensione dello stipendio a un lavoratore. Dall'altra il dipendente si troverebbe senza retribuzione e quindi con la necessità di ripensare alla propria situazione. Ma quando questo scenario può realmente concretizzarsi?
Il datore può effettivamente assumere la decisione unilaterale di non pagare il lavoratore, seppure per un periodo temporaneo? E se la risposta è affermativa, quali sono i motivi secondo le leggi in vigore e i Contratti collettivi nazionali di lavoro? Approfondiamo la tematica in questo articolo e più esattamente vediamo insieme:
Il pagamento dello stipendio al lavoratore è uno dei principi su cui si regge la relazione tra le parti. Il dipendente presta la propria attività ovvero tempo e competenze in cambio di un corrispettivo economico concordato con il datore.
Tuttavia in alcune circostanze ben precise, il datore può temporaneamente sospendere la retribuzione. Le conseguenze materiali si avranno al momento della lettura della busta paga a cui seguirà il bonifico. Uno dei casi più comuni è l'esercizio del diritto di sciopero da parte del lavoratore. Si tratta di un motivo legittimo di sospensione dell'attività lavorativa che determina la perdita della retribuzione per il periodo di astensione, siano esse poche ore o più giorni consecutivi o saltuari.
Non dimentichiamo che l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
Tradotto in altri termini, come ribadito nel caso di una recente controversia su cui si è espresso il tribunale di Modena, il datore di lavoro si pone come garante della salute e della sicurezza dei dipendenti e dei terzi che per diverse ragioni si trovano all'interno dei locali aziendali.
Nel caso specifico, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore dalle mansioni e dallo stipendio in quanto il lavoratore stesso si è rifiutato di sottoporsi alla vaccinazione. Vista in un'ottica più ampia, il rifiuto di sottoporsi a misure considerate fondamentali per la salute pubblica non comporta sanzioni disciplinari ma conseguenze sul piano della valutazione dell'idoneità alla mansione con riflessi sul pagamento dello stipendio.
Spetta all'articolo 36 della Costituzione fissare il principio che lo stipendio del lavoratore deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità dell'attività svolta. E deve essere tale ad assicurare al lavoratore e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
Norme alla mano, vige il principio di irriducibilità della retribuzione. In pratica lo stipendio concordato in sede di assunzione non può essere ridotto. Questa garanzia non si applica ai trattamenti retributivi erogati per particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa se la nuova mansione non determina responsabilità o modalità di svolgimento della prestazione. In seguito alla modifica delle mansioni vengono meno le situazioni che hanno determinato la corresponsione di particolari indennità.
Da segnalare che lo stipendio va corrisposto per interno nei casi di sospensione dal lavoro dovuta a coincidenza della festività con la domenica o ad altro giorno festivo; sospensione dal lavoro a qualunque causa indipendente dalla volontà del lavoratore; infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa seguente al puerperio, congedo matrimoniale, ferie, permessi e assenze per giustificati motivi; sospensione dal lavoro dovuta a riposo compensativo di lavoro domenicale; riduzione dell'orario normale giornaliero o settimanale di lavoro.