Straordinari in contratti co.co.co 2022 esistono o no. Quando e come possono essere pagati

Il datore di lavoro può chiedere a questa categoria un supplemento di attività rispetto a quanto previsto nell'accordo che hanno inizialmente raggiunto?

Autore: Chiara Compagnucci
pubblicato il
Straordinari in contratti co.co.co 2022

Esistono o no gli straordinari nei contratti co.co.co.?

Chi con da collaboratore coordinato e continuativo non ha diritto agli straordinari. Questi ultimi rappresentano infatti una prestazione supplementare rispetto all'orario di impiego e, sebbene prevedano un tetto massimo di 8 ore al massimo, possono essere concessi e accettati solo nel caso di rapporto di dipendenza.

Quale rapporto c'è tra straordinari e co.co.co. ovvero i collaboratori coordinati e continuativi? Il datore di lavoro può chiedere a questa categoria un supplemento di attività rispetto a quanto previsto nell'accordo che hanno inizialmente raggiunto? Oppure si tratta di una esclusiva di altri rapporti lavorativi, a iniziare dai dipendenti a tempo indeterminato?

La questione non è affatto scontata ed è sinonimo di incertezza. Perché da una parte gli straordinari sono un'occasione per arrotondare la cifra base dello stipendio, utile soprattutto per chi si trova in situazioni lavorative precarie. E dall'altra c'è questa figura che rappresenta un ibrido tra i lavoratori dipendenti e quelli autonomi.

Come vedremo nel corso dell'articolo, le modalità di svolgimento dell'attività hanno caratteristiche peculiari e di conseguenza, a fronte della presenza di nuovi strumenti e opzioni, altri vengono a cadere.

Cerchiamo quindi di saperne di più sulla base delle novità introdotte e dei chiarimenti forniti dallo stesso Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Più precisamente analizziamo

  • Straordinari per co.co.co. esistono o no
  • Come possono essere pagati straordinari a co.co.co.

Straordinari per co.co.co. esistono o no

Proprio dall'analisi del concetto degli straordinari e della posizione peculiare dei co.co.co. riusciamo a farci un'idea del rapporto che intercorre. Come premesso, i cosiddetti co.co.co. sono considerati lavoratori parasubordinati ovvero né dipendenti e né autonomi. Conservano caratteristiche dell'una e dell'altra posizione lavorativa.

Da una parte il co.co.co. dispone della piena autonomia nei tempi e nella modalità di esecuzione del lavoro che lo avvicina agli autonomi. Dall'altra si muove in collaborazione con il datore ovvero con l'azienda.

E lo in maniera funzionale al ciclo produttivo. Altre due caratteristiche che aiutano a inquadrare la posizione sono la continuità della prestazione nel tempo come risultato dell'intesa tra le parti, sebbene non sia indicato il tempo minimo o massimo di durata del contratto che può anche essere rinnovato più volte, e la personalità.

L'attività deve essere resa in via personale. La retribuzione deve essere corrisposta con periodicità e in modalità prestabilita. Sulla base di questa indicazioni, chi con da collaboratore coordinato e continuativo non ha diritto agli straordinari.

Questi ultimi rappresentano infatti una prestazione supplementare rispetto all'orario di impiego e, sebbene prevedano un tetto massimo di 8 ore al massimo, possono essere concessi e accettati solo nel caso di rapporto di dipendenza.

Come possono essere pagati straordinari a co.co.co.

A conti fatti il datore di lavoro conserva pochissimi obblighi nei confronti dei collaboratori coordinati e continuativi, tra cui quello di effettuare la comunicazione di inizio attività all'Inps.

A tutela della parti, l'accordo tra le parti prevede tutti i dettagli di durata e di stipendio, con pochi spazi lasciati alle eventualità, lavori extra inclusi. Tuttavia, accanto al compenso e ai criteri per la determinazione, insieme ai tempi e alle modalità di pagamento è indicata anche la disciplina dei rimborsi spese.

Altri elementi imprescindibili del contratto co.co.co. sono la descrizione del lavoro, con l'individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire, le forme di coordinamento con il committente sull'esecuzione della prestazione lavorativa, le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore e la durata della prestazione di lavoro.