Il tempo necessario per fare la doccia sul luogo di lavoro rappresenta una questione rilevante per molti lavoratori, specialmente in settori dove questa pratica è necessaria per motivi igienici o di sicurezza. Sorge spontaneo chiedersi se questi minuti debbano essere considerati parte dell'orario lavorativo e, di conseguenza, retribuiti dal datore di lavoro. La risposta non è sempre univoca e dipende da diversi fattori, tra cui disposizioni aziendali, norme contrattuali e principi stabiliti dalla giurisprudenza.
La questione dell'inclusione del tempo dedicato alla doccia nell'orario di lavoro va inquadrata nell'ambito dell'organizzazione interna dell'azienda e delle sue specifiche necessità operative.
In linea generale, quando il lavoratore è obbligato dal datore a fare la doccia (analogamente all'indossare uniformi di servizio o dispositivi di protezione individuale) sotto la sua direzione prima o dopo gli orari effettivi dell'attività produttiva, queste operazioni vengono considerate parte integrante della giornata lavorativa.
Affinché il periodo dedicato alla doccia sia riconosciuto come orario di lavoro retribuito, devono verificarsi tre condizioni essenziali:
Quando queste condizioni sono soddisfatte, il dipendente ha diritto a ricevere la retribuzione anche durante il tempo impiegato per la doccia. I minuti necessari rientrano nell'orario quotidiano di lavoro e sono validi anche ai fini della timbratura del cartellino d'entrata e d'uscita.
La questione del tempo dedicato alla doccia ha raggiunto anche i massimi livelli della giurisprudenza italiana. La Corte di Cassazione ha stabilito un principio importante in materia, affermando che i dipendenti sottoposti al potere direttivo del datore di lavoro, quando svolgono operazioni previste da disposizioni aziendali (come fare la doccia, indossare uniformi o utilizzare attrezzature specifiche), lo fanno durante l'orario di lavoro.
In particolare, con la sentenza n. 5465 del 2012, la Suprema Corte ha riconosciuto che il tempo necessario per la vestizione, svestizione e doccia rientra nell'orario di lavoro quando queste attività sono:
Questa interpretazione si allinea con quanto previsto dall'articolo 1 del D.Lgs. 66/2003, che definisce l'orario di lavoro come "qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni".
La questione assume particolare rilevanza per quei lavoratori impiegati in ambienti insalubri o a rischio contaminazione. In questi casi, la doccia non rappresenta solo un'esigenza personale ma una necessità per la tutela della salute del lavoratore e di chi gli sta intorno.
Per esempio, chi lavora a contatto con:
In questi contesti, la doccia rappresenta una misura di sicurezza indispensabile e il tempo necessario per effettuarla dovrebbe essere riconosciuto come orario di lavoro a tutti gli effetti. Non si tratta infatti di un'attività facoltativa ma di un obbligo derivante dalle normative sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008).
Un aspetto rilevante riguarda la possibilità di richiedere il pagamento di ore straordinarie qualora il tempo dedicato alla doccia prolunghi l'orario di lavoro oltre quello previsto contrattualmente.
Se il lavoratore timbra il cartellino in un orario successivo a quello normalmente stabilito a causa del tempo impiegato per la doccia (quando questa è obbligatoria), ha diritto a richiedere il pagamento dello straordinario. Questo principio vale quando:
È importante sottolineare che il tempo complessivo da considerare include non solo la doccia in sé, ma anche le fasi preparatorie come la svestizione e rivestizione, che possono richiedere diversi minuti, specialmente quando sono previsti indumenti o dispositivi di protezione particolari.
La regolamentazione dell'orario di lavoro ha subito diverse modifiche negli ultimi anni. Per quanto concerne il tempo dedicato alla doccia, è fondamentale consultare quanto eventualmente previsto nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento.
Non tutti i CCNL contengono disposizioni specifiche su questo tema, ma quando presenti, le indicazioni risultano piuttosto precise. I contratti collettivi in vigore in Italia nel 2025 coprono vari settori, tra cui:
In molti CCNL viene specificato che le operazioni accessorie come il tempo doccia, così come indossare o togliere gli indumenti di lavoro, devono essere effettuate al di fuori dell'orario lavorativo previsto, a meno che non subentrino esigenze particolari legate alla natura dell'attività aziendale.
Il CCNL Metalmeccanici 2025 prevede che, nelle aziende in cui è richiesto l'uso di particolari indumenti di lavoro e dove la doccia è necessaria per motivi igienico-sanitari, il tempo necessario per queste operazioni sia retribuito fino a un massimo di 20 minuti giornalieri.
Nel CCNL Chimico-Farmaceutico, invece, si riconosce esplicitamente che per i lavoratori esposti a sostanze nocive o tossiche, il tempo doccia rientra nell'orario di lavoro ed è retribuito secondo quanto stabilito dalle normative sulla sicurezza.
Per il settore Edile, considerata la natura del lavoro che comporta spesso condizioni di particolare sporcizia, il CCNL 2025 riconosce un tempo minimo per la pulizia personale all'interno dell'orario di lavoro, includendo la possibilità di fare la doccia nei cantieri dotati di apposite strutture.
Considerando che mediamente una doccia può richiedere dai 15 ai 30 minuti (includendo svestizione e rivestizione), su base annua questo può tradursi in:
D'altra parte, per il lavoratore, il mancato riconoscimento di questo tempo come orario di lavoro può comportare una perdita economica rilevante o un prolungamento non retribuito della permanenza sul luogo di lavoro.
È importante considerare che non si tratta di un episodio isolato, ma di una pratica quotidiana che accompagna l'intera carriera lavorativa di molti professionisti, con un impatto cumulativo notevole.
Per evitare controversie e garantire il rispetto dei diritti di entrambe le parti, molte aziende hanno adottato soluzioni specifiche per la gestione del tempo doccia:
La soluzione ottimale dipende dalle specificità del settore, dalla dimensione dell'azienda e dalle esigenze dei lavoratori, sempre nel rispetto delle normative vigenti e dei contratti collettivi applicabili.