Come pagare meno tasse terreni agricoli boschivi
Quali sono le soluzioni per riuscire a pagare meno tasse su terreni agricoli, boschivi ed edificabili: cosa prevedono leggi in vigore 2023
Come pagare meno tasse su terreni agricoli, boschivi ed edificabili grazie a nuova legge 2023 al via? Sui terreni gravano, come su qualsiasi altro immobile, una serie di tasse da pagare che devono essere per legge calcolate su qualsiasi tipologia di terreno, che si tratti di terreni agricoli, o boschivi o edificabili. Ma ci sono sistemi che in alcuni casi e a specifiche condizioni permettono di pagare meno tasse. Vediamo quali sono.
Ciò significa che per terreni agricoli, boschivi ed edificabili è possibile assumere il costo fiscale di titoli, quote o diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti alla data del primo gennaio 2023, con la prospettiva di minori o nessuna plusvalenza all’atto della successiva vendita con riferimento al 31 dicembre 2022, a condizione, però, che lo stesso valore sia soggetto ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.
La nuova aliquota al 16% prevede, dunque, di ridefinire i valori di acquisto di partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili con destinazione agricola posseduti alla data del primo gennaio 2023.
In tali casi, le imposte sostitutive si possono rateizzare fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dal 15 novembre 2023. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dal 30 giugno 2023 e redazione e giuramento della perizia devono essere effettuati entro la stessa data, cioè il 30 giugno 2023.
Per usufruire della rivalutazione per il 2023, la partecipazione deve essere iscritta in bilancio al primo gennaio 2023, mentre per il calcolo dell’’imposta sostitutiva le regole da seguire restano le stesse e sono le seguenti:
La misura prevede che, in riferimento all'anno d'imposta 2023, non devono concorrere alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche i redditi dominicali e agrari relativi a terreni agricoli dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
Sono imprenditori agricoli professionali (IAP) coloro che hanno competenze e conoscenze professionali specifiche e dedicano alle attività agricole almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo, ricavando dalle stesse attività almeno il 50% del proprio reddito globale.
Sono, inoltre, considerati imprenditori agricoli professionali anche i soci o amministratori di società di persone, di capitali e cooperative che, oltre all’esercizio esclusivo delle attività agricole, soddisfano i seguenti requisiti:
Per l’acquisto di un terreno da parte di un coltivatore o un imprenditore agricolo a titolo professionale è previsto il pagamento di una imposta di registro del 15% del prezzo dichiarato del terreno agricolo con un minimo di 1.000 euro, l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale, con la Piccola Proprietà Contadina le tasse si riducono notevolmente.
In tal caso è, infatti, previsto il pagamento dell’imposta di registro dell'1% del prezzo dichiarato del terreno agricolo e imposta ipotecaria e imposta catastale di 200 euro.
Le leggi in vigore prevedono la possibilità di pagare meno tasse su terreni agricoli, boschivi ed edificabili se il titolare o almeno uno degli esercenti ha una età inferiore ai 36 anni e per permettere l’avvio di piccole e microimprese ma solo nei comuni montani.
Lo sconto sulle tasse da pagare sul terreno viene riconosciuto sotto forma di credito di imposta per i primi tre periodi d'imposta decorrenti dall'anno di inizio dell’attività in misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito d'impresa determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 80.000 euro e l'imposta calcolata sul medesimo reddito con aliquota del 15%.
Stando a quanto previsto dalle leggi in vigore, l’Imu, che è un’imposta dovuta su tutti gli immobili, ad eccezione di prime case e relative pertinenze, ma compresi i terreni, non si paga per niente sui terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti, iscritti alla previdenza agricola e se i terreni sono usati con finalità agro-silvo-pastorale, di silvicoltura, funghicoltura e allegamento di animali.
Sui terreni edificabili, invece, l’Imu si paga sempre, ad eccezione del caso in cui un terreno edificabile risulti pertinenza dell'abitazione principale e sia accatastato unitariamente al fabbricato.