L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 12/E con le indicazioni operative sulla nuova tassazione sui redditi dei terreni: cosa cambia
L’assetto normativo del settore agricolo italiano si rinnova profondamente con l’introduzione delle nuove regole per la determinazione del reddito agrario nel 2025 e l’inclusione nella disciplina fiscale delle coltivazioni innovative e delle pratiche orientate alla sostenibilità, come le vertical farm, rappresenta un passaggio di rilievo.
L’approvazione del decreto legislativo 192/2024 rappresenta una vera e propria riforma della fiscalità agricola, con impatti rilevanti sulla definizione e tassazione dei redditi dei terreni. Con la circolare n. 12/E dell’8 agosto 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti applicativi sulle nuove regole, chiarendo:
La normativa impone un confronto tra il reddito dominicale risultante e la rendita catastale: se quest’ultima è superiore, viene assunta come base imponibile minima.
| Elemento di calcolo | Valore applicato |
| Reddito dominicale | Tariffa provinciale più alta + 400% |
| Rivalutazione | 80% + 30% |
| Reddito agrario | Tariffa rivalutata + 70% + 30% |
| Confronto rendita | Rendita catastale rivalutata +5% |
L’inclusione delle vertical farm tra le attività agevolate rappresenta una delle più rilevanti innovazioni del nuovo sistema fiscale. Fino al 2024, queste forme di agricoltura erano considerate attività d’impresa soggette a tassazione ordinaria. Con la riforma, sono equiparate alle attività agricole tradizionali sul piano fiscale, purché svolte in fabbricati accatastati nelle categorie specificate dal decreto.
Fino all’emanazione del decreto interministeriale, il reddito derivante da queste produzioni si determina applicando:
La nuova disciplina fiscale ingloba tra i redditi agrari anche i proventi derivanti dalla produzione e cessione di beni immateriali, in particolare:
Crediti di carbonio: Riconosciuti come strumenti di tutela ambientale, i proventi derivanti dalla loro vendita concorrono a determinare il reddito agrario nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni agricoli classici registrati ai fini IVA. L’eventuale eccedenza rispetto a tale limite viene considerata reddito d’impresa, calcolato forfettariamente con un coefficiente del 25%.
Altri beni immateriali: Rientrano in questa categoria anche servizi digitali e diritti legati a pratiche innovative di coltivazione, a patto che si mantenga il collegamento con le finalità ambientali e i principi dell’agricoltura definita dall’articolo 2135 del codice civile.
| Tipologia provento | Trattamento fiscale |
| Beni immateriali da agricoltura green | Reddito agrario entro limiti IVA |
| Credito di carbonio (entro limiti) | Reddito agrario |
| Credito di carbonio (eccedenza) | Reddito d’impresa (25%) |
L’estensione delle regole agevolate coinvolge anche le differenti tipologie di imprese agricole. La riforma amplia i benefici della tassazione catastale alle società agricole prevedendo:
Laureata in Lingue e Letterature Straniere e Scienze dalla Comunicazione, giornalista pubblicista dal 2008, collaboratrice presso testate locali e nazionali, con ottime competenze linguistiche straniere, specializzata in campo letterario ed economico, collabora con la testata online Businessonline trattando in particolar modo il mondo delle pensioni, argomento di cui si occupa ormai da circa 20 an...