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Reddito agrario 2025, nuove regole Agenzia Entrate e tassazione per terreni, vertical farm e agricoltura greeen

di Marianna Quatraro pubblicato il
Reddito agrario 2025 nuove regole

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 12/E con le indicazioni operative sulla nuova tassazione sui redditi dei terreni: cosa cambia

L’assetto normativo del settore agricolo italiano si rinnova profondamente con l’introduzione delle nuove regole per la determinazione del reddito agrario nel 2025 e l’inclusione nella disciplina fiscale delle coltivazioni innovative e delle pratiche orientate alla sostenibilità, come le vertical farm, rappresenta un passaggio di rilievo. 

Le principali novità normative: il Dlgs 192/2024 e la circolare dell’Agenzia delle Entrate

L’approvazione del decreto legislativo 192/2024 rappresenta una vera e propria riforma della fiscalità agricola, con impatti rilevanti sulla definizione e tassazione dei redditi dei terreni. Con la circolare n. 12/E dell’8 agosto 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti applicativi sulle nuove regole, chiarendo:

  • Nuove attività agricole agevolate: sono ora incluse anche coltivazioni indoor e fuori terra, come le vertical farm e le colture idroponiche, nelle categorie catastali individuate.
  • Reddito agrario esteso: non è più esclusivamente legato alla produttività del terreno, ma anche a processi produttivi innovativi e sostenibili.
  • Beni immateriali e crediti di carbonio: i proventi da cessione di crediti di sostenibilità ambientale sono equiparati ai redditi agricoli entro specifici limiti.
  • Digitalizzazione: il processo di aggiornamento del catasto viene automatizzato per introdurre e gestire nuove classi e qualità di colture.

Reddito agrario e dominicale: nuovo perimetro, definizione e criteri di calcolo

La nuova disciplina fiscale amplia il concetto di reddito agrario e di reddito dominicale, superando il precedente vincolo della correlazione diretta con la produttività fondiaria. In base alle nuove regole, il reddito agrario si riferisce non solo all’esercizio di attività agricole sui terreni, ma anche alla conduzione di cicli biologici, anche tramite tecniche produttive avanzate o la gestione di cicli parziali (ad esempio, stagionature o lavorazioni indoor).
La determinazione dei redditi segue due fasi distinte:
  • Regime a regime: In attesa del decreto interministeriale, il nuovo perimetro identifica la “superficie agraria di riferimento”, sulla base della quale sarà calcolato il reddito.
  • Regime transitorio: Per le attività produttive innovative, si applica la tariffa d’estimo più elevata della provincia, incrementata del 400%, sia al reddito dominicale sia a quello agrario. Tale valore viene rapportato alla superficie della particella catastale interessata dall’attività.
Il sistema prevede inoltre rivalutazioni degli importi (80% e 30% per il reddito dominicale, 70% e 30% per quello agrario), mentre per le coltivazioni innovative sono state escluse alcune specifiche agevolazioni riservate ai coltivatori diretti e imprenditori agricoli under 40.


La normativa impone un confronto tra il reddito dominicale risultante e la rendita catastale: se quest’ultima è superiore, viene assunta come base imponibile minima.

Elemento di calcolo Valore applicato
Reddito dominicale Tariffa provinciale più alta + 400%
Rivalutazione 80% + 30%
Reddito agrario Tariffa rivalutata + 70% + 30%
Confronto rendita Rendita catastale rivalutata +5%

Vertical farm: nuova fiscalità, regime transitorio e dichiarazione dei redditi

L’inclusione delle vertical farm tra le attività agevolate rappresenta una delle più rilevanti innovazioni del nuovo sistema fiscale. Fino al 2024, queste forme di agricoltura erano considerate attività d’impresa soggette a tassazione ordinaria. Con la riforma, sono equiparate alle attività agricole tradizionali sul piano fiscale, purché svolte in fabbricati accatastati nelle categorie specificate dal decreto.
Fino all’emanazione del decreto interministeriale, il reddito derivante da queste produzioni si determina applicando:

  • Tariffa d’estimo più elevata nella provincia;
  • Incremento della tariffa del 400%;
  • Applicazione di rivalutazioni percentuali secondo la normativa vigente.
Nella dichiarazione dei redditi occorre una specifica indicazione nei modelli dichiarativi per distinguere le superfici e le eccedenze rispetto ai limiti stabiliti (oltre doppio della superficie di riferimento). L’eventuale produzione eccedente tali limiti genera reddito d’impresa, con applicazione del coefficiente di redditività del 25%.

La tassazione dei beni immateriali, dei crediti di carbonio e dell’agricoltura green

La nuova disciplina fiscale ingloba tra i redditi agrari anche i proventi derivanti dalla produzione e cessione di beni immateriali, in particolare:

Crediti di carbonio: Riconosciuti come strumenti di tutela ambientale, i proventi derivanti dalla loro vendita concorrono a determinare il reddito agrario nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni agricoli classici registrati ai fini IVA. L’eventuale eccedenza rispetto a tale limite viene considerata reddito d’impresa, calcolato forfettariamente con un coefficiente del 25%.

Altri beni immateriali: Rientrano in questa categoria anche servizi digitali e diritti legati a pratiche innovative di coltivazione, a patto che si mantenga il collegamento con le finalità ambientali e i principi dell’agricoltura definita dall’articolo 2135 del codice civile.

Tipologia provento Trattamento fiscale
Beni immateriali da agricoltura green Reddito agrario entro limiti IVA
Credito di carbonio (entro limiti) Reddito agrario
Credito di carbonio (eccedenza) Reddito d’impresa (25%)

Società agricole, regimi forfettari e altri soggetti: cosa cambia con la riforma

L’estensione delle regole agevolate coinvolge anche le differenti tipologie di imprese agricole. La riforma amplia i benefici della tassazione catastale alle società agricole prevedendo:

  • Applicazione del regime forfettario alle attività connesse, salvo esclusioni come per l’agriturismo, soggetto a un coefficiente di redditività del 25%.
  • Conferma della tassazione catastale per le imprese agricole tradizionali e per le società che ne fanno richiesta secondo l’articolo 296/2006.
I nuovi criteri di calcolo si applicano anche a Srl, società di persone e cooperative agricole. L’esenzione IRPEF sui redditi agrari e dominicali, invece, viene modulata secondo soglie progressive di reddito complessivo, agevolando i piccoli operatori e mantenendo la piena tassazione sopra i 15.000 euro annui.