Distanze di alberi e siepi dal confine, art. 892 c.c. e nuova sentenza della Cassazione. Il caso del gelsomino iniziato nel 2007 e cosa cambia per i proprietari.
Piantare un albero o una siepe vicino al confine sembra un gesto banale, ma è una delle cause più frequenti di liti tra vicini. Una recente pronuncia dei giudici di legittimità riporta l’attenzione su un tema che riguarda milioni di proprietari di case con giardino: a quale distanza dal confine si possono piantare alberi e siepi, e in quali casi il vicino può davvero chiedere di abbatterli o estirparli.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 26123/2026, depositata il 2 ottobre 2026, ha rigettato il ricorso di un proprietario in una controversia sulla distanza di una siepe di gelsomino dal confine e sulla realizzazione di una recinzione da parte dei vicini. Il caso è istruttivo anche per la sua durata: la vicenda nasce nel 2007.
Tutto comincia, appunto, nel 2007, quando un proprietario cita in giudizio i vicini. La richiesta è netta: estirpare una siepe di gelsomino, piantata a una distanza dal confine inferiore a quella prevista dall’art. 892 del codice civile.
È uno scenario molto comune. Un lato del giardino confina con un’altra proprietà, qualcuno pianta una siepe per avere privacy o per abbellire lo spazio, e dopo qualche anno la vegetazione cresce, invade, ombreggia. A quel punto il vicino scopre (o ricorda) che esistono regole precise sulle distanze e ne chiede il rispetto davanti al giudice.
Nel corso degli anni la controversia ha attraversato più gradi di giudizio, compreso un passaggio in Cassazione e un successivo giudizio di rinvio. Alla controversia sulla siepe si è affiancata la questione della recinzione realizzata dai vicini. Il ricorso arrivato alla Suprema Corte nel 2026 si inserisce proprio in questa fase finale e ha portato alla pronuncia n. 26123/2026.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso del proprietario. Dalla pronuncia emergono due principi di diritto che vale la pena tenere a mente.
1. I limiti del giudizio di rinvio
Il primo riguarda la procedura. La Cassazione ha ribadito che il giudizio di rinvio, cioè quello che si apre quando una sentenza viene cassata per motivi processuali e la causa torna davanti a un altro giudice di merito, non è un nuovo processo in cui ricominciare da capo.
In concreto, le parti non possono ampliare liberamente le proprie domande né introdurre nuove prove. Fanno eccezione solo i casi previsti dalla legge e strettamente connessi alla pronuncia di cassazione. Il giudice del rinvio deve muoversi entro il perimetro tracciato dalla Suprema Corte, e le parti entro quello delle domande già formulate.
Il messaggio pratico è chiaro: chi arriva al giudizio di rinvio non può rimediare alle omissioni delle fasi precedenti. Domande non proposte e prove non offerte a tempo debito restano, di regola, precluse. Una difesa costruita con attenzione fin dal primo grado vale più di qualsiasi tentativo di recupero a posteriori.
2. L’applicabilità dell’art. 892 c.c. e l’ultimo comma
Il secondo principio riguarda il merito. La Corte ha confermato l’applicabilità dell’art. 892 c.c. quando ricorrono i presupposti dell’ultimo comma della norma, quello che esclude l’obbligo di rispettare le distanze previste dai commi precedenti.
Questo è il punto che spiega il titolo: in alcune situazioni, piantare alberi o siepi a meno di 3 metri dal vicino non comporta né sanzioni né obbligo di abbattimento. Vediamo perché.
L’art. 892 del codice civile stabilisce le distanze minime da rispettare per piantare alberi, arbusti e siepi vicino al confine con il fondo altrui, salvo che regolamenti locali o usi diversi dispongano altrimenti. In sintesi:
Alberi di alto fusto: 3 metri. Sono quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge a notevole altezza, come noci, querce, pini, castagni, olmi e pioppi.
Alberi di non alto fusto: 1,5 metri. Rientrano qui gli alberi il cui fusto è sostenuto e ramificato a breve altezza dal suolo, come ad esempio molti alberi da frutto di dimensioni contenute.
Viti, arbusti, siepi vive e piante da frutto di altezza non superiore a 2,5 metri: mezzo metro. È la categoria in cui ricade, di regola, una normale siepe ornamentale.
Per alcune siepi la legge prevede distanze maggiori: 1,5 metri per quelle di ontano, di castagno e di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e 2 metri per le siepi di robinie.
La distanza si misura dalla linea di confine alla base esterna del tronco dell’albero o dal lato più vicino della siepe, al momento della piantagione. Il fatto che i rami o le radici, crescendo, sconfinino non è di per sé una violazione delle distanze, ma può dare al vicino strumenti di tutela diversi.
L’ultimo comma dell’art. 892 prevede che le distanze non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute a un’altezza che non ecceda la sommità del muro.
Il legislatore parte da un’idea semplice: se tra i due fondi c’è già un muro, la pianta posta accanto a esso non crea gli inconvenienti che le distanze vogliono evitare, come ombra, umidità, sottrazione di aria e luce, o rischio per le fondazioni. Ne consegue che il proprietario può piantare vicinissimo al confine, anche a pochi centimetri, senza violare la legge, a una condizione precisa: mantenere la vegetazione entro l’altezza del muro.
Questa è una deroga con condizioni, non una libertà assoluta. Se la siepe o l’albero superano la sommità del muro, la deroga non vale più e il vicino può far valere le distanze ordinarie, chiedendo l’adeguamento. Tenere la pianta potata all’altezza giusta è quindi un obbligo costante per chi vuole beneficiare dell’esenzione.
Quando alberi o siepi sono piantati a una distanza inferiore a quella legale e non ricorre la deroga del muro divisorio, il proprietario confinante può agire in giudizio per ottenere:
L’estirpazione o l’arretramento della piantagione irregolare, come nel caso della siepe di gelsomino al centro della vicenda del 2007.
Il risarcimento del danno, se riesce a dimostrare un pregiudizio concreto, per esempio una perdita di luce o danni a strutture.
Oltre a questo, il codice civile consente al vicino di chiedere il taglio delle radici che si addentrano nel proprio fondo e di tagliare i rami che si protendono sul proprio terreno, secondo l’art. 896 c.c. Sono rimedi autonomi, che non dipendono dal rispetto delle distanze al momento della piantagione.
L’art. 892 apre con una clausola importante: le distanze valgono salvo che i regolamenti locali o gli usi locali stabiliscano distanze diverse. In diversi comuni esistono regolamenti di polizia rurale, regolamenti edilizi o del verde che prevedono misure differenti, talvolta più restrittive.
Prima di piantare una siepe o un albero vicino al confine conviene quindi verificare tre cose: le regole del proprio Comune, l’eventuale presenza di un muro divisorio (e la sua altezza) e la specie della pianta, perché dalla classificazione dipende la distanza applicabile.
Un discorso a parte riguarda le strade, i canali e le ferrovie: l’art. 892 non si applica ai confini con le strade pubbliche, per le quali valgono le norme del codice della strada e dei regolamenti, né ai boschi e ai terreni con regole speciali.
Dalla pronuncia della Cassazione si ricavano indicazioni utili sul piano pratico:
Nata a Roma nel Giugno del 1978, effettua gli studi di ragioniere e si appassiona al tennis. Amante del mondo delle quattro ruote e delel due ruote, è sempre curiosa su tutte le novità delle case automobilistiche e sulle nuove auto in uscita. Scrive da anni per diversi blog ed ora si dedica a tempo pieno su questo sito web trattando in particolar modo tematiche sul mondo delle auto e sugli argomen...