Le donazioni ai figli tramite bonifico possono celare insidie legali se non rispettano specifici requisiti formali. La Cassazione fa chiarezza su quando è necessario il notaio e quali rischi si corrono con atti informali.
Bastano pochi clic per trasferire denaro ai propri figli tramite banca. Molti credono che un bonifico o un semplice ordine digitale siano sempre sufficienti per realizzare un passaggio patrimoniale tra familiari. Tuttavia, la realtà giuridica è diversa e nasconde insidie che possono mettere a rischio l’intera operazione, anche anni dopo. Un semplice errore nella forma dell’atto espone chi dona e chi riceve a rischi imprevisti: tra questi, l’obbligo di restituire le somme versate e la possibilità di contestazioni ereditarie o fiscali.
Gli ultimi aggiornamenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione hanno ridefinito in modo chiaro le conseguenze di un trasferimento di denaro senza adeguata tutela formale. La differenza tra un bonifico “familiare” e una vera donazione con tutte le garanzie legali diventa sempre più marcata e può determinare l’annullamento della liberalità, con effetti patrimoniali anche gravi su figli o altri beneficiari.
Il nodo centrale riguarda la validità del trasferimento: se manca la corretta forma prevista dall’ordinamento per le donazioni non di piccolo valore, nessuna tecnologia bancaria o formale autorizzazione sostituisce l’atto richiesto. Il rischio più concreto? Dover rimborsare interamente gli importi, con l’aggiunta degli eventuali interessi maturati.
In quest’analisi, basandosi sulle recenti indicazioni giurisprudenziali (sentenza Cassazione n. 23868/2025), verranno illustrati dati, errori frequenti e soluzioni operative per non incappare in irregolarità che possono essere fatali, sia per chi dona sia per chi riceve.
Molte famiglie ritengono che la donazione di soldi ai figli possa essere tranquillamente realizzato con un bonifico bancario o un giroconto. Per la legge italiana, però, la semplice operazione bancaria non è sufficiente quando si tratta di liberalità di rilevante importo. La recente sentenza n. 23868 del 26 agosto 2025 della Corte di Cassazione ha ribadito precisi principi su quando l’intervento del notaio sia indispensabile e quali rischi si corrono in caso di mancata osservanza della forma prevista dall’art. 782 del codice civile.
Cosa ha stabilito la Cassazione? Secondo la Suprema Corte, solo l’atto pubblico redatto in presenza di un notaio rende pienamente valido il trasferimento patrimoniale se la somma donata non può essere considerata irrilevante rispetto al patrimonio di chi effettua la donazione. L’assenza del notaio comporta la nullità dell’operazione e l’insorgenza dell’obbligo di restituire le somme a chi ha donato o ai suoi eredi.
Vediamo le questioni giuridiche emerse dalla sentenza:
Analisi tecnica del problema
La figura tecnica della banca in queste operazioni è di semplice esecutore: riceve un ordine e realizza il trasferimento, ma non può sanare eventuali vizi di forma nel contenuto del rapporto sottostante. Il legislatore richiede la forma dell’atto pubblico per tutte le donazioni non modiche, con riferimento esplicito all’art. 782 c.c.
L'obbligo di restituzione non si limita alla cifra originariamente ricevuta: il beneficiario deve restituire anche eventuali proventi (interessi, dividendi) maturati sulla somma, in caso di dichiarata nullità.
Rischi aggiuntivi:
| Operazione bancaria | Atto pubblico notarile |
| Più semplice e immediata | Richiede formale redazione davanti a notaio |
| Nessuna tutela contro la nullità | Garantisce validità legale e tutela eredi/donatari |
| Esposizione al rischio restituzione | Tutela contro l’esercizio d’azione di nullità |
Errori comuni da evitare:
Esiste una sola deroga che consente di evitare il notaio in caso di trasferimento ai propri figli: l’eccezione della donazione di modico valore. Ma quand’è che una donazione è considerata di valore così ridotto da poter fare a meno dell’atto pubblico?
Secondo i giudici, questo elemento non risponde a parametri fissi: non esiste una cifra assoluta universalmente valida. Il “modico valore” va valutato in rapporto alle condizioni economiche complessive del donante. Ad esempio, 5.000 euro possono essere irrisori per chi possiede milioni, ma rilevanti per chi ha risparmi modesti.
Il Dott. Giovanni Matano è un esperto di fiscalità pratica e consulente fiscale con oltre 15 anni di esperienza nel settore. Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Bocconi di Milano, ha dedicato la sua carriera a supportare piccole e medie imprese nella pianificazione fiscale e nell'ottimizzazione delle agevolazioni fiscali. La sua competenza si estende anche ...