L'uscita anticipata per motivi di salute durante l'orario di lavoro, ad esempio se il dipendente sta male sul luogo di lavoro, richiede una gestione precisa.
La gestione delle uscite anticipate per motivi di malattia è una questione complessa che coinvolge i lavoratori, i datori di lavoro, le pubbliche amministrazioni e le istituzioni scolastiche. Si tratta di un argomento sensibile all'interno del contesto lavorativo.
Se l'assenza per motivi di salute diventa una prassi regolare, potrebbero essere applicate sanzioni severe. Ma vogliamo ora analizzare alcuni aspetti specifici:
Ma una delle questioni più rilevanti riguarda il calcolo delle ore di lavoro prestate prima dell'uscita anticipata ovvero quando viene richiesto un certificato medico durante la stessa giornata lavorativa a seguito di improvviso malessere, nonché in caso di uscita anticipata per motivi di salute. Punto di riferimento è il Ccnl di categoria, ma con alcune particolarità.
Il Contratto collettivo nazionale del comparto istruzione, ad esempio, non fornisce indicazioni dettagliate su come gestire queste situazioni ed è necessario agire con buon senso. Secondo la giurisprudenza, la data indicata sul certificato medico deve coincidere con il giorno della visita medica e il termine prognostico deve includere il giorno del rilascio del certificato.
L'assenza per malattia decorrerà dalla giornata successiva se il debito orario giornaliero è stato già integralmente assolto. Se invece si verifica un debito orario a seguito dell'uscita anticipata, questo può essere compensato utilizzando permessi retribuiti per motivi personali previsti dal contratto nazionale.
In pratica il lavoratore può avvalersi degli strumenti contrattuali previsti per completare l'orario di lavoro richiesto. Se le ore di assenza vengono giustificate con un certificato medico, l'intera giornata sarà imputata come assenza per motivi di salute.
Come spiegato testualmente da Aran: "Nella particolare ipotesi del lavoratore che sia colpito da malessere durante l’orario di servizio e che, conseguentemente, abbandoni la sede di lavoro, la relativa assenza, deve essere ricondotta alla generale disciplina della malattia, di cui all’art. 21 del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni. Pertanto non è ipotizzabile, in mancanza di una esplicita ed espressa scelta contrattuale in tal senso, la soluzione di riconoscere al dipendente un riposo compensativo di entità pari a quella della prestazione lavorativa resa nella giornata in cui è insorta la malattia".
Va escluso anche che il dipendente debba recuperare le ore non lavorate nella giornata in cui si è sentito male. Quelle ore, infatti, sono sempre coperte dalla certificazione medica e sono utili ai fini dell'assolvimento del debito orario giornaliero. Detto in altri termini, la malattia copre l'intera giornata e anche le ore eventualmente lavorate.
Il licenziamento di un dipendente a causa di un'assenza per motivi di salute è considerato illegittimo in base alla normativa vigente. La legge stabilisce che il lavoratore può rimanere assente dalla sede lavorativa anche nei giorni successivi, purché notifichi almeno ai colleghi la sua situazione. La tutela della salute del lavoratore prevale sulle esigenze aziendali, pertanto in caso di malessere o disturbi correlati alla salute, il dipendente ha il diritto di lasciare il posto di lavoro per recarsi dal medico o chiamare il pronto soccorso.
La legge richiede che l'assenza sia giustificata mediante la presentazione di un certificato medico o un verbale del pronto soccorso, al fine di documentare adeguatamente il caso di assenza sul luogo di lavoro, compresa un'eventuale uscita anticipata. È importante sottolineare che non è sempre possibile prevedere con anticipo un malore, quindi la richiesta di giustificazione non deve necessariamente essere anticipata.
Esistono eccezioni a questa norma che possono essere specificate nel regolamento aziendale, nelle circolari interne o nelle comunicazioni del pubblico impiego. In alcuni casi, il dipendente potrebbe essere autorizzato a lasciare il servizio solo se accompagnato da un familiare o da una persona di fiducia incaricata di fornire le cure necessarie, come la supervisione di un medico o l'accesso a una struttura ospedaliera.
Questa disposizione legale è stata introdotta per prevenire eventuali abusi da parte di individui disonesti che potrebbero approfittare della possibilità di lasciare il lavoro con facilità a causa di un presunto malore.