In un contesto economico in cui gran parte delle aziende sono controllate da nuclei parentali, la pianificazione della successione societaria assume una rilevanza crescente. Spesso, la scelta di trasferire anticipatamente le quote societarie ai figli permette una gestione più ordinata della successione ed evita dispute tra eredi. Oltre all'aspetto relazionale e alla continuità imprenditoriale, tale operazione consente, a determinate condizioni, l'accesso a regimi fiscali che rendono la donazione di quote particolarmente vantaggiosa sotto il profilo tributario.
Requisiti per la donazione esentasse delle quote d'azienda secondo l'Agenzia delle Entrate
L'esenzione da imposta sulle donazioni di quote societarie non è automatica: occorre soddisfare una serie di requisiti stabiliti dalla normativa e chiariti dall'Agenzia delle Entrate. L'attuale disciplina - alla luce delle più recenti modifiche normative (art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. n. 346/1990, come modificato dal D.Lgs. n. 139/2024) - prevede la possibilità di trasferire quote d'azienda a figli e coniuge senza applicazione dell'imposta, purché siano rispettate condizioni precise.
In particolare, l'agevolazione spetta se il trasferimento riguarda:
	- 
	partecipazioni che, da sole o insieme a quelle già possedute dal beneficiario, assicurano il controllo della società ai sensi dell'art. 2359 c.c.;
	
- 
	aziende o rami di azienda, incluse anche le società holding e le società che non necessariamente svolgono attività industriale o commerciale in senso stretto;
	
- 
	trasferimenti effettuati in favore di discendenti (figli, nipoti in linea retta) o del coniuge;
	
- 
	il mantenimento del controllo per almeno cinque anni dalla data della donazione, formalizzato con apposita dichiarazione allegata all'atto notarile.
										
										
	
La presenza del controllo societario è un requisito chiave: il regime agevolato si applica sia in caso di acquisizione sia in caso di incremento o mantenimento di una situazione di controllo già esistente.
Le condizioni dell'esenzione e il rispetto del vincolo quinquennale
Per ottenere la piena esenzione fiscale è obbligatorio rispettare il vincolo quinquennale. Questo significa che il beneficiario della donazione deve mantenere, per almeno cinque anni:
	- 
	la titolarità delle partecipazioni che integrano o assicurano il controllo della società;
	
- 
	oppure proseguire l'attività d'impresa, se il trasferimento riguarda un'azienda singola o un ramo di essa.
	
La normativa attuale ha chiarito che, nelle società di persone, non è più indispensabile la dimostrazione della continuazione dell'attività d'impresa, mentre per le società di capitali è sufficiente mantenere il controllo. È necessario sottoscrivere una dichiarazione d'impegno in sede di atto pubblico. In caso di trasferimento della quota o perdita del controllo prima dei cinque anni, il beneficio decade, con applicazione retroattiva dell'imposta, maggiorata di sanzioni e interessi.
L'Agenzia delle Entrate, nelle numerose circolari applicative, sottolinea inoltre che la clausola quinquennale va interpretata rigorosamente e che eventuali scissioni, conferimenti o cessioni infraquinquennali possono compromettere il regime di esenzione. L'obbligo si estende anche alle ipotesi di donazione a favore di più beneficiari in comunione, caso in cui tutti i donatari devono mantenere congiuntamente la soglia di controllo richiesta.
Modalità operative e adempimenti necessari per una donazione valida
Affinché la donazione produca effetti giuridici e fiscali, il legislatore impone una serie di formalità. In primo luogo, l'atto di donazione delle quote - o dell'azienda - deve essere redatto per atto pubblico con l'assistenza di un notaio e alla presenza di due testimoni, pena la nullità dell'atto.
Successivamente, occorre procedere ai seguenti adempimenti:
	- 
	iscrizione dell'atto al Registro delle Imprese, con indicazione dettagliata dei beni o delle partecipazioni oggetto di trasferimento;
	
- 
	aggiornamento del libro soci e delle relative scritture presso la società;
	
- 
	notifica ai terzi contraenti, dipendenti e fornitori, ove rilevante, specie nel caso di aziende e rami d'azienda;
	
- 
	rispetto degli obblighi in ordine al mantenimento dei rapporti di lavoro ex art. 2112 c.c. e in materia di sicurezza sul lavoro e trattamento dei dati personali, se applicabili.
	
Un ulteriore passaggio fondamentale è la registrazione fiscale dell'atto presso l'Agenzia delle Entrate, condizione necessaria anche nei casi di esenzione. L'atto deve contenere la dichiarazione di impegno circa il mantenimento del controllo o la prosecuzione dell'attività per il quinquennio successivo, come richiesto dalla normativa fiscale.
Infine, occorre valutare la posizione successoria e gli eventuali riflessi su legittimari e altri eredi, pena la possibile impugnazione della donazione nei casi di lesione della quota di legittima.
Aspetti fiscali e vantaggi previsti nella donazione di quote ai figli
L'aspetto fiscale è spesso la motivazione prevalente alla base della scelta di donare quote societarie in ambito familiare. Il quadro agevolativo previsto si compone di diverse misure:
	- 
	esenzione dall'imposta sulle donazioni e sulle successioni al ricorrere dei requisiti (controllo, durata quinquennale, beneficiario in linea retta);
	
- 
	eliminazione delle imposte ipotecarie e catastali, laddove i beni sociali includano immobili, nel rispetto delle stesse condizioni di esenzione;
	
- 
	neutralità fiscale ai fini delle imposte dirette, ossia nessuna tassazione delle eventuali plusvalenze latenti sulle partecipazioni trasferite;
	
- 
	applicazione della franchigia di un milione di euro tra padre e figlio, solo per importi o situazioni non rientranti nell'esenzione totale di legge.
	
Il trasferimento di quote ai figli può inoltre consentire la pianificazione ottimale della governance aziendale e la prevenzione di conflitti futuri tra coeredi. L'Agenzia delle Entrate ha ulteriormente specificato che il beneficio spetta anche a donazioni che incrementano il controllo "già esistente" e a trasferimenti in presenza di holding o società immobiliari, senza obbligo di attività d'impresa in senso stretto.
Focus: donazione diretta e indiretta delle partecipazioni e casi pratici
Gli strumenti di pianificazione successoria più diffusi comprendono sia la donazione diretta delle partecipazioni societarie, sia strutture più articolate come le donazioni indirette tramite holding familiari. La prima opzione implica il passaggio immediato della titolarità delle quote ai figli, senza però incidere direttamente sull'operatività dell'azienda. Questo può determinare una frammentazione della compagine sociale.
Le soluzioni indirette prevedono, invece, il conferimento delle partecipazioni in una holding, seguita dalla successiva donazione delle quote della holding stessa ai discendenti. Questo schema offre vantaggi fiscali analoghi alla donazione diretta, ma garantisce maggiore flessibilità nella gestione, permette l'adozione di patti parasociali e semplifica operazioni future di governance, pur nel rispetto delle condizioni di legge e dei principi antiabuso:
	- 
	nei trasferimenti di controllo di società operative tramite holding, si applica l'esenzione da imposta di donazione se soddisfatto il vincolo quinquennale;
	
- 
	i casi di donazione progressiva o frazionata richiedono particolare attenzione per garantire il mantenimento del controllo aggregato ai donatari;
	
- 
	la struttura holding può risultare idonea anche per il coinvolgimento graduale di più discendenti o per la gestione di patrimoni complessi.
	
Esempio di donazione delle partecipazioni con controllo già esistente
Si consideri una società familiare in cui 
un genitore detiene la maggioranza delle quote e i due figli il restante capitale. Qualora il genitore decida di trasferire una parte della sua partecipazione a uno dei figli, senza alterare la maggioranza dei voti in assemblea, oggi l'operazione può accedere all'esenzione fiscale qualora al donatario venga assicurato l'incremento o il mantenimento del controllo, purché quest'ultimo sia detenuto congiuntamente per cinque anni.
Questo principio, consolidato dalla più recente prassi e normativa, consente ora una gestione più agevole del passaggio generazionale, anche nei casi di rafforzamento della posizione di uno solo dei figli, senza necessità di acquisire ex novo il controllo.
Le clausole di tutela nella donazione di quote: usufrutto, reversibilità e modali
Le operazioni di trasferimento societario sono accompagnate da clausole volte a garantire la sicurezza e i diritti sia del donante che del donatario. Tra le più utilizzate si segnalano:
	- 
	riserva di usufrutto: consente al donante di mantenere i frutti economici e parte del controllo sulle quote trasferite, accompagnando i figli nella gestione o garantendo una rendita;
	
- 
	clausola di reversibilità: tutela il patrimonio nel caso in cui il donatario deceda prima del donante, consentendo il ritorno delle quote o dell'azienda al disponente originario;
	
- 
	clausola modale: impone al beneficiario specifici obblighi, tra cui la prosecuzione dell'attività o il mantenimento di determinati rapporti di lavoro;
	
- 
	termine o condizione sospensiva: subordina gli effetti della donazione al raggiungimento di obiettivi o eventi particolari (es. superamento di un'età, ingresso in società).
	
Queste previsioni permettono di calibrare il trasferimento alle esigenze della famiglia e dell'impresa, limitando i rischi di gestione eccessivamente precoce da parte dei successori.
Rischi di impugnazione, azione di riduzione e collazione ereditaria
La normativa italiana riconosce ampi diritti ai cosiddetti legittimari (coniuge, figli ed ascendenti), che non possono essere privati della quota di riserva nemmeno attraverso donazioni fatte in vita. Se la donazione di quote eccede la quota disponibile e lede i diritti degli altri eredi, questi possono esercitare l'azione di riduzione per ricondurre l'asse ereditario nell'alveo della legge.
I principali rischi sono:
	- 
	l'obbligo, per il donatario, di restituire parte delle quote ricevute o corrispondere un'equivalente somma agli altri coeredi;
	
- 
	l'attivazione della collazione ereditaria, che impone ai figli di conferire in eredità quanto ricevuto a titolo di donazione per una più equa divisione tra aventi diritto.
	
Tali azioni possono essere esperite fino a dieci anni dall'apertura della successione e rendono necessaria un'attenta pianificazione del passaggio generazionale, onde evitare future liti e criticità gestionali.
Il patto di famiglia, previsto dal codice civile agli articoli 768-bis e seguenti, consente di trasferire l'azienda o le partecipazioni a uno o più discendenti con il consenso di coloro che sarebbero legittimari in caso di apertura della successione. Fiscalmente, tale istituto beneficia dell'esenzione da imposta di donazione e successione se ricorrono le seguenti condizioni:
	- 
	prosecuzione dell'attività per cinque anni e rilascio di apposita dichiarazione, in caso di azienda;
	
- 
	acquisizione o mantenimento del controllo delle quote per almeno cinque anni, con analogo impegno formale, in caso di partecipazioni societarie;
	
- 
	partecipazione di tutti i legittimari all'atto, con liquidazione delle rispettive quote agli esclusi.
	
I pagamenti corrisposti dall'assegnatario agli altri legittimari restano invece soggetti all'imposta ordinaria sulle donazioni. La normativa fiscale recepisce le stesse tutele previste per la trasparenza e l'equità dell'operazione, favorendo la continuità d'impresa e la prevenzione di controversie, pur in un quadro ancora privo di disciplina organica definitiva.