L'Agenzia delle Dogane ha diffuso, con la circolare numero 12 del 7 maggio, un compendio aggiornato delle normative relative al trasporto di denaro contante. Spiegazioni e chiarimenti
Il trasferimento di somme in denaro contante tra l’Italia e le altre nazioni dell’Unione europea è rigorosamente monitorato. Le disposizioni attuali obbligano chiunque porti con sé una somma di contanti pari o superiore a 10.000 euro a presentare una dichiarazione dettagliata presso il primo ufficio doganale di confine, sia in entrata sia in uscita dal territorio unionale. Questo adempimento è parte delle misure adottate per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento di attività illecite, rafforzando la trasparenza e il controllo dei flussi finanziari.
La dichiarazione può essere trasmessa telematicamente o presentata in forma cartacea all’atto del passaggio in dogana. In caso di spedizione tramite posta o corriere, la dichiarazione deve essere consegnata agli operatori postali, i quali sono poi tenuti a trasmetterla all’Agenzia delle Dogane.
La normativa prevede una definizione ampia e precisa di "denaro contante". Sono inclusi:
Una delle principali novità consiste nell'introduzione di un modello unico di dichiarazione valido sia per i trasferimenti intra-UE sia per quelli verso paesi terzi. Nel modulo è necessario specificare origine, destinazione e destinazione d’uso dei fondi, oltre ai dati completi di portatore e destinatario.
Rientra tra le recenti disposizioni il rafforzamento degli obblighi dichiarativi anche per l’oro da investimento. Sono soggette a dichiarazione:
Il mancato rispetto degli obblighi dichiarativi comporta sanzioni amministrative considerevoli. In alcune ipotesi è contemplata la possibilità di estinguere la violazione tramite oblazione, pagando una percentuale dell’importo non dichiarato eccedente la soglia consentita. Tuttavia, per situazioni più gravi possono scattare ulteriori provvedimenti e la confisca temporanea dei valori trasferiti.
Le sanzioni vengono notificate all'interessato tempestivamente. Nei casi in cui l’autorità verifichi violazioni in un secondo momento, i termini per la contestazione sono regolati dalla legge: per i residenti in Italia, entro 90 giorni dalla conoscenza della violazione; per chi risiede all’estero, il termine sale a 360 giorni.
Il "frazionamento elusivo" riguarda la suddivisione artificiosa di importi superiori a 10.000 euro in più passaggi separati e ravvicinati, oppure la distribuzione di una somma elevata tra più viaggiatori di un gruppo per eludere l’obbligo di dichiarazione. Le autorità sono tenute a verificare l’unicità dell’operazione e a reprimere condotte che, anche se apparentemente conformi, mirano a evitare i controlli previsti dalla normativa.
Nel caso in cui un individuo trasporti denaro non solo per sé ma anche per altri accompagnatori, la responsabilità della dichiarazione ricade comunque sul portatore. Se viene rinvenuto denaro contante di importo dichiarabile, il funzionario doganale procede all’accertamento anche quando le somme siano formalmente intestate ad altre persone presenti.
Gli obblighi di dichiarazione del denaro contante valgono anche per i minori. Se un minorenne non può firmare, dovrà provvedere il rappresentante legale. Quando un adulto trasporta contanti per sé e per un minore, nella dichiarazione devono essere indicati i dati sia del portatore sia del soggetto a cui viene effettivamente attribuita parte delle somme.
In caso di sequestro di denaro per violazioni della normativa, le somme sono destinate in via prioritaria al pagamento delle eventuali sanzioni amministrative. Il denaro rimasto, dopo la definizione del procedimento, potrà essere restituito all’avente diritto entro cinque anni dalla data di sequestro.
Tanto la normativa nazionale quanto quella europea attribuiscono grande valore alla sorveglianza dei flussi di denaro tra Stati. Il sistema di controllo fa uso di banche dati condivise, analisi automatizzate dei rischi e collaborazione tra autorità doganali, finanziarie e organi antiriciclaggio. Qualora vi siano indizi di correlazione tra transito di denaro e attività sospette, le informazioni raccolte sono inviate agli organi competenti anche in assenza di dichiarazione obbligatoria.