Licenziato per aver rifiutato di volare, un operaio aveva comunicato la propria paura all’azienda già nel 2011. La sentenza d’appello ridimensiona la decisione: condotta contestabile, ma non tale da giustificare il licenziamento.
La Corte d’Appello di Bologna ha riconosciuto a Giuseppe Capoluongo, operaio cablatore licenziato il 27 marzo 2024 dalla Bergami Packaging Solutions, un’indennità di 52.349,20 euro, oltre al preavviso, agli interessi e alla rivalutazione. Il rapporto di lavoro è stato dichiarato risolto, senza reintegro. Per i giudici l’azienda aveva titolo a chiedergli il passaporto e il ritardo del dipendente poteva avere rilievo disciplinare; nel caso concreto, però, non era una ragione sufficiente per applicare la sanzione più grave.
La decisione non stabilisce che una fobia esoneri dagli obblighi professionali. La Corte ha valutato il comportamento di Capoluongo considerando la paura di volare documentata, l’intesa raggiunta con l’impresa anni prima e quanto era accaduto nel corso di oltre dodici anni di lavoro. È la storia del rapporto, insieme al ritardo nell’avvio della pratica, a spiegare perché il licenziamento sia stato giudicato sproporzionato.
Capoluongo era dipendente della Bergami Packaging Solutions dal 2002. L’azienda ha sede ad Altedo di Malalbergo, nel Bolognese, e gli aveva chiesto di procurarsi il passaporto in previsione di possibili trasferte fuori dall’Unione europea. Il lavoratore non aveva avviato subito la pratica: per alcune settimane l’aveva rinviata, anche dopo i solleciti ricevuti.
Il licenziamento è arrivato il 27 marzo 2024. In primo grado, il Tribunale di Bologna aveva dato ragione alla società e ritenuto legittimo il provvedimento. Capoluongo, assistito dagli avvocati Alberto Piccinini ed Eugenia Tarini, ha impugnato la sentenza. La Corte d’Appello di Bologna, sezione Lavoro, ha riformato in parte quella decisione.
La richiesta del documento era collegata alle mansioni: il passaporto avrebbe potuto consentire al dipendente di partecipare a una missione oltre i confini europei. Su questo punto la Corte ha riconosciuto le ragioni dell’impresa. Anche il comportamento del lavoratore è stato considerato disciplinarmente rilevante, ma il fatto che vi fosse un’inadempienza non bastava, di per sé, a rendere proporzionata la fine del rapporto.
La vicenda che ha pesato nella valutazione dei giudici risale al 2011. A Capoluongo era stata prospettata una trasferta negli Stati Uniti. L’operaio aveva spiegato di soffrire di aerofobia e aveva consegnato una certificazione medica. La questione era stata discussa anche con la Fiom, il sindacato dei metalmeccanici della Cgil.
Dopo il confronto con un funzionario sindacale, l’azienda aveva accettato di non mandarlo in quella missione. Da quel momento, per oltre dodici anni, Capoluongo non era stato destinato a trasferte che comportassero un viaggio in aereo. La continuità di questa prassi è stata rilevante per la Corte: dopo un’intesa rispettata così a lungo, il lavoratore poteva ragionevolmente confidare che non gli sarebbero state assegnate missioni di quel tipo.
Il precedente non rendeva irrilevante qualsiasi nuova richiesta dell’azienda. I giudici hanno però esaminato il ritardo sul passaporto tenendo conto di ciò che era accaduto prima: Capoluongo aveva comunicato la propria condizione, l’aveva documentata e, dopo il confronto con il sindacato, l’impresa aveva organizzato le trasferte in modo coerente con l’accordo. Tutto questo ha inciso sulla valutazione della gravità concreta della condotta.
La sentenza separa due questioni. Capoluongo aveva lasciato passare settimane prima di avviare la pratica per il passaporto, nonostante le richieste dell’azienda. Quel comportamento poteva costituire insubordinazione ed essere sanzionato. Restava da stabilire se fosse abbastanza grave da legittimare il licenziamento.
La Corte d’Appello ha risposto di no. Il ritardo era contestabile, ma andava valutato insieme alla storia del rapporto: la fobia attestata, l’accordo raggiunto nel 2011 e più di un decennio senza trasferte in aereo. Alla luce di questi elementi, il licenziamento è apparso sproporzionato rispetto all’inadempienza.
La pronuncia non impedisce a un datore di lavoro di chiedere un documento necessario per le mansioni, né di intervenire se un dipendente non collabora. Indica piuttosto che la sanzione espulsiva deve essere rapportata alle circostanze specifiche. In questo caso, il ritardo non poteva essere considerato isolatamente, senza tenere conto di ciò che lo aveva preceduto.
Nelle settimane prima del licenziamento, Capoluongo si era rivolto alla Fiom per avere assistenza sulla richiesta del passaporto. Durante il confronto con l’azienda aveva poi manifestato la propria disponibilità a procurarsi il documento; in sostanza, aveva detto che lo avrebbe fatto se necessario.
Secondo la ricostruzione dell’avvocato Piccinini, il lavoratore aveva accettato di avviare la pratica il giorno prima del licenziamento. Il provvedimento gli era stato comunicato il 27 marzo 2024, il giorno successivo a quella disponibilità. Per il legale, questa successione rendeva particolarmente difficile accettare la decisione del Tribunale, che in primo grado aveva dato ragione alla società.
La Corte non ha accolto ogni argomento della difesa. Ha riconosciuto che il ritardo poteva avere conseguenze disciplinari, ma ha condiviso la contestazione relativa all’eccessività della sanzione. Per anni l’azienda aveva mantenuto un’organizzazione compatibile con l’aerofobia dichiarata; nel confronto sul passaporto, inoltre, il dipendente aveva infine detto di essere disposto a procurarselo.
La Corte d’Appello ha dichiarato risolto il rapporto di lavoro e non ha ordinato il reintegro di Capoluongo. Gli è stata riconosciuta la tutela economica prevista dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, con un’indennità pari a 20 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
La retribuzione mensile utilizzata per il calcolo è di 2.617,46 euro. Moltiplicata per venti, determina un’indennità di 52.349,20 euro. A questa somma si aggiungono l’indennità sostitutiva del preavviso, gli interessi e la rivalutazione, come disposto dalla decisione.
Capoluongo, quindi, non tornerà al suo posto di lavoro. La sentenza ha giudicato illegittimo il licenziamento e gli ha riconosciuto una compensazione economica, ma il rapporto resta risolto. Ha ottenuto ragione sulla sproporzione del provvedimento, non il ripristino della precedente occupazione.
Dopo la pronuncia favorevole all’azienda in primo grado, il lavoratore ha proseguito la causa davanti alla Corte d’Appello. Piccinini aveva definito quella decisione una «grande ingiustizia». A suo giudizio, Capoluongo riteneva ancora valido l’accordo raggiunto con il sindacato, anche perché per dodici anni e mezzo non gli erano state chieste trasferte in aereo.
Il legale ha richiamato anche la successione degli eventi prima del licenziamento. Dopo essersi rivolto alla Fiom e aver discusso con l’impresa della richiesta del documento, il dipendente si era detto pronto a procurarsi il passaporto. Il giorno dopo è arrivata la comunicazione del licenziamento. Questa ricostruzione difensiva si affianca agli altri elementi considerati dalla Corte nel valutare la proporzionalità: la certificazione medica e il comportamento seguito dall’azienda negli anni precedenti.
La riforma della sentenza di primo grado è dunque parziale. La Corte ha confermato che la richiesta del passaporto era legittima e che l’inerzia del dipendente poteva essere contestata; ha cambiato, invece, il giudizio sulla sanzione. È per questo che Capoluongo ha ottenuto un’indennità, ma non la reintegrazione.
La pronuncia non stabilisce un’esenzione generale dagli obblighi di lavoro per chi soffre di una fobia. Né significa che ogni licenziamento dovuto a una mancata collaborazione sia ingiustificato. Nel caso di Capoluongo, i giudici hanno preso in esame una condizione comunicata e documentata, l’intesa raggiunta con l’azienda e una prassi mantenuta per oltre dodici anni.
Il criterio applicato riguarda il rapporto tra l’infrazione e la sanzione, da valutare sulla base delle circostanze effettive. Il ritardo nella richiesta del passaporto poteva avere rilievo disciplinare; la storia del rapporto e la disponibilità manifestata alla vigilia del licenziamento hanno però portato la Corte d’Appello di Bologna a giudicare eccessiva la misura espulsiva. Da questa valutazione discendono i 52.349,20 euro, oltre alle altre somme riconosciute.
La Dott.ssa Marianna Bassetti è una consulente esperta in ambito lavoro con oltre 10 anni di esperienza nel settore delle risorse umane. Laureata presso l’Università degli Studi di Milano in Giurisprudenza, attualmente opera a Milano e si è specializzata nell’analisi delle dinamiche lavorative dal punto di vista dei dipendenti, con particolare attenzione ai contratti collettivi e alle indennità...