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Permessi per visite mediche ed esami 2025 sul lavoro quante ore spettano retribuite o non pagate

di Chiara Compagnucci pubblicato il
aggiornato con informazioni attualizzate il
Visite mediche ed esami, quanti permessi

Permessi per visite mediche 2025: quante ore spettano sul lavoro, se sono retribuite o no, e cosa dice la legge per dipendenti pubblici e privati

La normativa sul lavoro 2025 prevede numerose tutele per i dipendenti, tra cui la possibilità di assentarsi per sottoporsi a visite mediche ed esami diagnostici necessari per il controllo dello stato di salute. Questi permessi possono essere sia retribuiti che non retribuiti, con specifiche regolamentazioni che variano in base al settore lavorativo e al contratto collettivo applicato.

Quadro normativo sui permessi per visite mediche ed esami

Il diritto dei lavoratori di assentarsi per sottoporsi a controlli sanitari è regolamentato da diverse disposizioni legislative, in particolare dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro) e dai singoli Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. Questi ultimi possono prevedere condizioni specifiche e più favorevoli rispetto alla normativa generale.

I CCNL applicati (Marittimi, Enti Pubblici, Agricoltura e Allevamento, Turismo, Dirigenti Settore Privato, Assicurazioni, Credito, Meccanici, Chimica, Enti e Istituzioni Private, Edilizia e Legno, Tessili, Trasporti, Alimentari, Terziario e Servizi, Poligrafici e Spettacolo) rappresentano il punto di riferimento per conoscere le specifiche regolamentazioni applicabili al proprio settore.

Per quanto riguarda la pubblica amministrazione, il nuovo CCNL ha introdotto significative novità, riconoscendo le assenze per visite, terapie o esami diagnostici come un diritto soggettivo di ogni lavoratore.

Ore di permesso spettanti per visite mediche ed esami nel 2025

I lavoratori hanno a disposizione un determinato numero di ore per effettuare visite, terapie o esami diagnostici. La normativa vigente prevede generalmente un monte ore annuale che varia in base al contratto applicato. Ad esempio, nel pubblico impiego sono riconosciute 18 ore annuali di permesso specifico per visite mediche ed esami diagnostici.

Questi permessi sono fruibili sia su base giornaliera che oraria e comprendono anche i tempi di percorrenza necessari per raggiungere e tornare dalla struttura sanitaria. È importante sottolineare che, in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, le ore di permesso vengono riproporzionate in base alla percentuale di part-time.

In aggiunta a queste ore, alcuni contratti prevedono tutele aggiuntive. Ad esempio, la recente proposta di legge approvata dalla Camera dei Deputati nel marzo 2025 prevede 10 ore annue aggiuntive di permesso retribuito per visite, esami strumentali, analisi e cure mediche frequenti destinate a lavoratori con patologie oncologiche, invalidanti o croniche.

Permessi retribuiti per esami e visite, procedura di richiesta

Per fruire dei permessi di lavoro per visite mediche ed esami, il lavoratore deve seguire una procedura specifica che include:

  • La comunicazione preventiva al datore di lavoro, rispettando i termini di preavviso stabiliti dal contratto (generalmente almeno tre giorni prima)
  • Nei casi di urgenza, la richiesta può essere presentata anche con minore anticipo, ma comunque prima dell'inizio dell'orario di lavoro del giorno di fruizione
  • La presentazione di un'attestazione rilasciata dalla struttura sanitaria o dal medico che ha effettuato la visita o la prestazione
Il D.Lgs. 66/2003 stabilisce che i dipendenti hanno diritto a permessi per visite specialistiche e terapie riabilitative. La documentazione necessaria per giustificare l'assenza deve includere la certificazione rilasciata dal medico o dalla struttura sanitaria, pubblica o privata, che ha effettuato la visita o la prestazione.

Nel settore pubblico, secondo l'articolo 35 del CCNL, l'assenza è giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura che ha svolto la visita o la prestazione. Tale attestazione può essere inoltrata direttamente dal dipendente oppure trasmessa telematicamente dalla struttura sanitaria.

Casi particolari e situazioni specifiche

Esistono diverse situazioni particolari che richiedono una gestione specifica dei permessi per visite mediche:

Lavoratori con patologie croniche o gravi

Per i dipendenti che devono sottoporsi periodicamente a terapie, anche per lunghi periodi, è sufficiente un'unica certificazione del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti. Il lavoratore deve presentare questa certificazione all'inizio della terapia, fornendo il calendario previsto, e successivamente presentare le singole attestazioni di presenza per ogni seduta.

Secondo la nuova normativa del 2025, i lavoratori affetti da patologie oncologiche, invalidanti o croniche che comportano un'invalidità pari o superiore al 74% hanno diritto a richiedere un periodo di congedo continuativo o frazionato non superiore a ventiquattro mesi, durante il quale è garantita la conservazione del posto di lavoro.

Incapacità lavorativa temporanea

Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche e una situazione di incapacità lavorativa temporanea dovuta a una patologia in atto, l'assenza viene imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina relativa al trattamento giuridico ed economico previsto per le assenze per malattia.

Anche quando l'incapacità lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e dall'impegno organico richiesto dalle visite specialistiche, dagli accertamenti o dalle terapie, l'assenza è considerata malattia.

Controlli medico-legali durante le assenze

In caso di controllo medico-legale durante un'assenza per visita specialistica o esame diagnostico, l'assenza dal domicilio è giustificata dall'attestazione di presenza presso la struttura sanitaria.

È importante ricordare che dal dicembre 2023, a seguito di una sentenza del TAR del Lazio, le fasce orarie di reperibilità per le visite fiscali sono state uniformate tra dipendenti pubblici e privati. Attualmente, tutti i lavoratori sono soggetti al medesimo obbligo di reperibilità:

  • Dalle ore 10 alle 12 di mattina
  • Dalle ore 17 alle 19 di sera
Questo obbligo riguarda tutti i giorni, sia feriali che festivi.

Differenze tra settore pubblico e privato

Sebbene ci siano state recenti armonizzazioni, persistono alcune differenze nelle modalità di gestione dei permessi tra settore pubblico e privato:

Settore pubblico

Nel pubblico impiego, l'art. 35 del CCNL prevede specificamente 18 ore annuali di permesso per visite mediche, esami diagnostici e terapie. Questi permessi sono fruibili sia a giornate intere che ad ore e comprendono anche i tempi di percorrenza.

I permessi orari:

  • Non sono compatibili con l'utilizzo nella stessa giornata di altre tipologie di permessi fruibili a ore
  • Non sono soggetti alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi dieci giorni
  • Possono essere utilizzati anche cumulativamente per l'intera giornata lavorativa
Ai fini del periodo di comporto (periodo massimo di conservazione del posto in caso di malattia), sei ore di permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente a una giornata lavorativa intera.

Settore privato

Nel settore privato, la gestione dei permessi è generalmente regolamentata dai CCNL di categoria. Molti contratti prevedono la possibilità di utilizzare i permessi ROL (Riduzione Orario di Lavoro) o altri tipi di permessi retribuiti per effettuare visite mediche ed esami.

Alcuni contratti prevedono esplicitamente permessi retribuiti per visite specialistiche, mentre altri richiedono l'utilizzo di permessi non retribuiti o la compensazione con ore di lavoro straordinario.

Novità legislative per il 2025, tutele per patologie gravi

Il 2025 ha visto l'approvazione di importanti novità legislative riguardo ai permessi per visite mediche ed esami diagnostici, con particolare attenzione ai lavoratori affetti da patologie gravi.

La proposta di legge approvata dalla Camera dei Deputati nel marzo 2025 riconosce in favore dei lavoratori pubblici e privati affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche con invalidità pari o superiore al 74% la possibilità di richiedere:

  • Un periodo di congedo fino a 24 mesi con conservazione del posto di lavoro
  • 10 ore annue aggiuntive di permesso retribuito per visite, esami e cure mediche frequenti
Per i lavoratori autonomi con le medesime patologie, la legge prevede la possibilità di sospendere l'attività per un periodo fino a 300 giorni per anno solare, superando il limite generale di 150 giorni.

Queste novità rappresentano un importante passo avanti nella tutela dei lavoratori con patologie gravi, garantendo loro il tempo necessario per curarsi senza rischiare di perdere il posto di lavoro.

Gestione dei permessi per accompagnare familiari a visite mediche

La normativa prevede anche la possibilità di ottenere permessi per accompagnare familiari a visite mediche, in particolare:

  • Per i familiari quali coniuge (o parte dell'unione civile), conviventi, parenti e affini entro il 2° grado, sono previsti fino a 3 giorni al mese di permessi retribuiti anche continuativi
  • Nel caso di gravi motivi familiari, come assistere un genitore malato, l'autorizzazione può essere richiesta per un massimo di tre giorni consecutivi
Il lavoratore che richiede questi permessi deve:
  • Fornire una richiesta scritta che illustri le ragioni e la durata prevista dell'autorizzazione
  • Comunicare con anticipo al datore di lavoro per evitare problemi organizzativi
  • Indicare se intende utilizzare ferie, permessi compensativi o non compensativi
  • Fornire, se richiesto, documenti giustificativi come certificati medici
È importante notare che la concessione di questi permessi è subordinata alle esigenze organizzative dell'azienda, e il dipendente dovrebbe presentare le richieste con adeguato anticipo.
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