La riforma amplia le possibilità di crescita delle imprese artigiane e supera l’obbligo del lavoro manuale per il titolare. Restano centrali i criteri per i dipendenti, i contratti applicabili e le tutele su contributi e salari.
Un’impresa può crescere, assumere personale e affidare al titolare soprattutto progettazione e organizzazione, conservando la qualifica artigiana? È la questione al centro della riforma dell’artigianato, che punta ad aggiornare la legge quadro del 1985. Il confronto riguarda sia l’identità dell’imprenditore sia il confine fra aziende artigiane e industriali, con conseguenze potenziali su contratti collettivi, retribuzioni e contribuzione.
Il riferimento è l’articolo 15 della legge 11 marzo 2026, n. 34, la legge annuale sulle piccole e medie imprese entrata in vigore il 7 aprile. Il Parlamento ha affidato al Governo il compito di aggiornare la disciplina dell’artigianato attraverso uno o più decreti legislativi. La scadenza ordinaria della delega è il 7 gennaio 2027.
La legge indica una direzione: adeguare le regole all’evoluzione tecnologica e del mercato, favorire lo sviluppo delle imprese, la trasmissione delle competenze e le aggregazioni. Gli schemi dei decreti devono passare attraverso il confronto con la Conferenza Stato-Regioni e i pareri delle commissioni parlamentari competenti.
Per imprese e dipendenti, quindi, il punto è distinguere il mandato legislativo già approvato dalle disposizioni operative ancora in preparazione. Le anticipazioni sulla bozza descrivono il possibile risultato della riforma, mentre obblighi, condizioni e decorrenze dipenderanno dal testo definitivo.
La legge quadro nazionale differenzia le soglie in base all’attività. Le imprese che non lavorano in serie possono avere fino a 18 dipendenti, compresi gli apprendisti, ed elevarsi a 22 se le unità aggiuntive sono apprendisti. Per la produzione in serie, purché non completamente automatizzata, il limite ordinario è di nove addetti, estendibile a 12 con la stessa condizione.
Nelle lavorazioni artistiche, tradizionali e nell’abbigliamento su misura, la soglia passa da 32 a 40 attraverso l’impiego aggiuntivo di apprendisti. Il trasporto ha un massimo di otto dipendenti; le costruzioni edili partono da dieci e possono arrivare a 14 se gli addetti aggiuntivi sono apprendisti. Le regole prevedono anche criteri specifici di conteggio.
Questi numeri delimitano la qualifica artigiana: non costituiscono un divieto generale di assumere. Il problema affrontato dalla riforma è permettere a un’impresa di aumentare l’organico senza perdere, per questo motivo, il proprio inquadramento. Secondo le associazioni artigiane, il sistema vigente può indurre alcune aziende a rinunciare alla crescita pur di conservarlo.
L’articolo 2 della legge del 1985 definisce l’imprenditore artigiano attraverso l’esercizio personale e professionale dell’impresa e lo svolgimento prevalente del proprio lavoro, «anche manuale», nel processo produttivo. La norma, dunque, non descrive esclusivamente un’attività eseguita con le mani.
La delega rende esplicita una definizione più ampia dell’apporto dell’imprenditore: accanto alla componente manuale riconosce quelle ideativa, progettuale, creativa e tecnico-operativa. Rimane centrale il contributo personale e professionale al processo produttivo.
Per comprendere il cambiamento si può immaginare un laboratorio nel quale il titolare sviluppa i progetti, sceglie le soluzioni produttive e verifica la qualità, mentre i dipendenti eseguono le lavorazioni. La riforma mira a riconoscere più chiaramente questa organizzazione, ormai compatibile con tecnologie digitali, macchinari avanzati e specializzazione del personale.
Il superamento della centralità del lavoro manuale non equivale alla scomparsa dell’imprenditore dal processo produttivo. La distinzione decisiva sarà fra un titolare che apporta competenze e lavoro professionale e un soggetto che si limita a investire capitale. Anche il rapporto con i requisiti tecnico-professionali delle attività regolamentate dovrà essere chiarito nel decreto: la disciplina vigente li richiede per le attività che implicano specifiche responsabilità verso gli utenti.
Per Confartigianato, CNA e Casartigiani, dimensione aziendale e natura artigiana possono convivere. Le tre organizzazioni sostengono che le imprese del comparto investono, innovano ed esportano e che la crescita dell’organico, da sola, non dovrebbe cancellarne l’identità. La modernizzazione delle regole servirebbe ad accompagnare questa evoluzione.
La preoccupazione industriale riguarda invece il regime applicabile ad aziende che operano nello stesso mercato. Fausto Bianchi, presidente della Piccola Industria e vicepresidente di Confindustria, ha chiesto di chiarire come la riforma assicurerà condizioni eque su costo del lavoro, contribuzione e protezione sociale. Il problema sollevato è l’eventuale estensione di un trattamento costruito per l’artigianato a imprese con caratteristiche comparabili a quelle industriali.
Il confronto si concentra quindi sugli effetti della crescita. Un ampliamento dell’organico può aumentare capacità produttiva e occupazione; una diversa classificazione può incidere sulle condizioni economiche dell’impresa.
Qualifica giuridica dell’impresa e contratto collettivo applicato sono questioni distinte. Le organizzazioni artigiane ricordano che un’impresa artigiana può applicare un contratto industriale e che alcuni contratti sottoscritti dalle associazioni del comparto trovano applicazione anche oltre i limiti dimensionali della legge quadro. Secondo questa lettura, l’aumento degli addetti non determina automaticamente un cambio di CCNL.
Resta però una domanda concreta: l’ampliamento del perimetro artigiano potrebbe favorire, nel tempo, l’applicazione di contratti diversi a lavoratori che svolgono attività analoghe? È su questo possibile effetto che si concentrano le obiezioni industriali. Il rischio denunciato riguarda anche le future assunzioni, oltre all’eventuale modifica del trattamento dei dipendenti già occupati.
Per confrontare i contratti serve guardare al trattamento complessivo: minimi retributivi, mensilità, orario, maggiorazioni, welfare e istituti contrattuali. Il nome del contratto, da solo, non consente di quantificare il vantaggio o lo svantaggio per ogni lavoratore.
Nel comunicato del 30 settembre, Confapi ha contestato le ipotesi di riforma e stimato, nel settore metalmeccanico, una riduzione retributiva media superiore al 20% attraverso l’applicazione del contratto artigiano. L’associazione ha indicato un confronto fra circa 35.000 euro annui e meno di 27.000, prospettando anche minori entrate fiscali e contributive.
Sono stime formulate dall’organizzazione datoriale, non una riduzione delle retribuzioni già disposta dalla legge. La loro applicabilità dipende dalle ipotesi utilizzate: imprese coinvolte, contratto scelto, livelli professionali e componenti della remunerazione confrontate.
Confapi collega il possibile calo degli stipendi a un gettito inferiore per Irpef e contributi, con conseguenze sulle pensioni future. Nel comunicato quantifica il potenziale ammanco complessivo in circa un miliardo di euro annuo. Anche questo valore descrive uno scenario contestato, da verificare sul testo finale e sulla relativa relazione tecnica.
La riforma della qualifica artigiana non costituisce, da sola, un ordine di tagliare gli stipendi. Il tema giornalisticamente rilevante è capire se le nuove regole possano creare incentivi a modificare i trattamenti contrattuali e quali salvaguardie vengano introdotte.
Granelli sostiene che la proposta preveda una clausola di neutralità contributiva: le imprese artigiane che superano le soglie ordinarie dovrebbero applicare ai dipendenti la stessa contribuzione previdenziale delle imprese industriali di dimensione corrispondente. È la risposta di Confartigianato all’allarme sulle minori entrate Inps.
La distinzione fra aliquote contributive e retribuzioni resta decisiva. Una salvaguardia sui contributi non dimostra, da sola, che tutti gli elementi del trattamento economico coincidano. Per valutare l’effetto complessivo occorrerà verificare anche la base retributiva sulla quale i contributi vengono calcolati.
La legge delega richiede che dall’intervento non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e prevede una relazione tecnica sugli schemi dei decreti. Sarà quel
La Dott.ssa Marianna Bassetti è una consulente esperta in ambito lavoro con oltre 10 anni di esperienza nel settore delle risorse umane. Laureata presso l’Università degli Studi di Milano in Giurisprudenza, attualmente opera a Milano e si è specializzata nell’analisi delle dinamiche lavorative dal punto di vista dei dipendenti, con particolare attenzione ai contratti collettivi e alle indennità...