Con la revoca del vincolo di esclusività per i professionisti sanitari impiegati nel Sistema Sanitario Nazionale, via libera all'esercizio della libera professione.
La revoca del vincolo di esclusività per gli infermieri permette loro di svolgere un secondo lavoro. Il precedente vincolo di esclusività applicato alle professioni sanitarie è stato abolito con il decreto Energia. Questa modifica legislativa consente dal 2023 a tutti i professionisti del settore sanitario di praticare la libera professione senza limitazioni di orario. Vediamo in questo articolo:
l'attività deve prioritariamente soddisfare le esigenze organizzative del Servizio Sanitario Nazionale;
Sono consentite le prestazioni professionali al di fuori dell'azienda o ente di appartenenza, escludendo attività professionali interne all'istituzione stessa, per le quali è richiesta una previsione legislativa formale. Ma anche conferimento di incarichi libero professionali da parte di altre strutture pubbliche, comprese quelle del SSN, e l'instaurazione di rapporti di lavoro autonomo con strutture private, anche accreditate. È inoltre permesso l'esercizio di attività libero professionali per singoli utenti.
Via libera all'instaurazione di rapporti di dipendenza con altre strutture pubbliche o private non è esclusa, ma è soggetta a valutazione di compatibilità in fase di autorizzazione e di esecuzione della prestazione, al fine di evitare interferenze con l'organizzazione dell'azienda di appartenenza. Non sono ammesse attività che possano configurare un conflitto di interessi e violare i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.
L'autorizzazione da parte della struttura sanitaria di appartenenza rappresenta solo uno dei requisiti necessari per intraprendere l'attività professionale in regime di libera professione. Quindi bisogna aprire una partita Iva e adempiere a tutti gli oneri contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente. Non esiste un tariffario standard che stabilisca il compenso per le prestazioni erogate in regime libero professionale, ma gli infermieri possono basare le loro richieste di compenso sulle indicazioni fornite dagli Ordini professionali di appartenenza.
Nonostante il nostro ordinamento giuridico consenta in linea generale la stipula di un doppio contratto di lavoro, è necessario prestare attenzione ai limiti e alle eccezioni in determinate circostanze. Dal punto di vista della tipologia contrattuale - lavoro autonomo, dipendente o di collaborazione a tempo determinato o indeterminato -, non ci sono restrizioni. I limiti sono imposti riguardo all'orario di lavoro.
Un lavoratore può avere un doppio contratto di lavoro solo se le aziende coinvolte non operano nello stesso settore, anche nel caso in cui il secondo lavoro sia svolto in modo autonomo. Deve essere rispettato il principio di riservatezza riguardante il divieto di divulgazione di informazioni relative ai metodi di lavoro o all'organizzazione di un’altra azienda presso cui si lavora. Spesso, per tutelarsi, molte aziende includono nelle clausole contrattuali disposizioni di non concorrenza che impegnano il lavoratore, anche per un periodo fino a 5 anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro, a non accettare o avviare altri lavori o attività in settori simili a quelli della società stipulante.
Per quanto riguarda le ore di lavoro consentite con due contratti, le disposizioni di legge stabiliscono alcuni limiti. Il totale delle ore di lavoro settimanali non può superare le 48 ore. È necessario osservare un riposo di almeno 11 ore consecutive tra una prestazione di lavoro e l'altra. Il lavoratore deve godere di almeno un giorno di riposo completo ogni settimana. In presenza di un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno o parziale, il lavoratore può stipulare un secondo contratto:
Si ricorda che per l'anno 2024, per il calcolo dell'Irpef, l'imposta lorda è applicata secondo aliquote per scaglioni di reddito: