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Sono un infermiere e voglio fare un secondo lavoro. Cosa devo fare? E quale tassazione e limiti devo rispettare?

di Chiara Compagnucci pubblicato il
Secondo lavoro da infermiere

Con la revoca del vincolo di esclusività per i professionisti sanitari impiegati nel Sistema Sanitario Nazionale, via libera all'esercizio della libera professione.

La revoca del vincolo di esclusività per gli infermieri permette loro di svolgere un secondo lavoro. Il precedente vincolo di esclusività applicato alle professioni sanitarie è stato abolito con il decreto Energia. Questa modifica legislativa consente dal 2023 a tutti i professionisti del settore sanitario di praticare la libera professione senza limitazioni di orario. Vediamo in questo articolo:

  • Cosa fare per avviare un secondo lavoro da infermiere
  • Tassazione e limiti per secondo lavoro da infermiere

Cosa fare per avviare un secondo lavoro da infermiere

Con la revoca del vincolo di esclusività per i professionisti sanitari impiegati nel Sistema Sanitario Nazionale, l'esercizio della libera professione richiede l'autorizzazione preventiva dalla direzione della struttura sanitaria di appartenenza. Questa autorizzazione è soggetta a tre condizioni:

l'attività deve prioritariamente soddisfare le esigenze organizzative del Servizio Sanitario Nazionale;

  • deve essere rispettato l'orario di lavoro stabilito dalla normativa vigente;
  • l'organo amministrativo di vertice dell'azienda deve attestare che l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa non sia compromesso.
Le attività consentite durante il periodo di revoca del vincolo di esclusività per gli infermieri devono rientrare esclusivamente nell'ambito delle professioni sanitarie per cui gli interessati hanno l'abilitazione, indipendentemente dal loro profilo di impiego. È fondamentale evitare disparità di trattamento arbitrario con altri operatori sanitari, poiché la deroga al regime di incompatibilità deve essere supportata da valide ragioni giustificative. Le regioni forniscono chiarimenti su quali attività sono ammissibili e sul processo di autorizzazione da parte delle aziende.

Sono consentite le prestazioni professionali al di fuori dell'azienda o ente di appartenenza, escludendo attività professionali interne all'istituzione stessa, per le quali è richiesta una previsione legislativa formale. Ma anche conferimento di incarichi libero professionali da parte di altre strutture pubbliche, comprese quelle del SSN, e l'instaurazione di rapporti di lavoro autonomo con strutture private, anche accreditate. È inoltre permesso l'esercizio di attività libero professionali per singoli utenti.

Via libera all'instaurazione di rapporti di dipendenza con altre strutture pubbliche o private non è esclusa, ma è soggetta a valutazione di compatibilità in fase di autorizzazione e di esecuzione della prestazione, al fine di evitare interferenze con l'organizzazione dell'azienda di appartenenza. Non sono ammesse attività che possano configurare un conflitto di interessi e violare i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

Tassazione e limiti per secondo lavoro da infermiere

L'autorizzazione da parte della struttura sanitaria di appartenenza rappresenta solo uno dei requisiti necessari per intraprendere l'attività professionale in regime di libera professione. Quindi bisogna aprire una partita Iva e adempiere a tutti gli oneri contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente. Non esiste un tariffario standard che stabilisca il compenso per le prestazioni erogate in regime libero professionale, ma gli infermieri possono basare le loro richieste di compenso sulle indicazioni fornite dagli Ordini professionali di appartenenza.

Nonostante il nostro ordinamento giuridico consenta in linea generale la stipula di un doppio contratto di lavoro, è necessario prestare attenzione ai limiti e alle eccezioni in determinate circostanze. Dal punto di vista della tipologia contrattuale - lavoro autonomo, dipendente o di collaborazione a tempo determinato o indeterminato -, non ci sono restrizioni. I limiti sono imposti riguardo all'orario di lavoro.

Un lavoratore può avere un doppio contratto di lavoro solo se le aziende coinvolte non operano nello stesso settore, anche nel caso in cui il secondo lavoro sia svolto in modo autonomo. Deve essere rispettato il principio di riservatezza riguardante il divieto di divulgazione di informazioni relative ai metodi di lavoro o all'organizzazione di un’altra azienda presso cui si lavora. Spesso, per tutelarsi, molte aziende includono nelle clausole contrattuali disposizioni di non concorrenza che impegnano il lavoratore, anche per un periodo fino a 5 anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro, a non accettare o avviare altri lavori o attività in settori simili a quelli della società stipulante.

Per quanto riguarda le ore di lavoro consentite con due contratti, le disposizioni di legge stabiliscono alcuni limiti. Il totale delle ore di lavoro settimanali non può superare le 48 ore. È necessario osservare un riposo di almeno 11 ore consecutive tra una prestazione di lavoro e l'altra. Il lavoratore deve godere di almeno un giorno di riposo completo ogni settimana. In presenza di un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno o parziale, il lavoratore può stipulare un secondo contratto:

  • di collaborazione, senza limiti di orario;
  • di prestazione occasionale, a condizione che non sia nell'ambito della stessa azienda;
  • come lavoratore autonomo, sia in regime professionale che occasionale.
Nel caso di un rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale, è consentito stipulare un secondo contratto della stessa tipologia, purché il totale delle ore lavorative settimanali non superi le 48 ore.

Si ricorda che per l'anno 2024, per il calcolo dell'Irpef, l'imposta lorda è applicata secondo aliquote per scaglioni di reddito:

  • 23% per i redditi fino a 28.000 euro;
  • 35% per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
  • 43% per i redditi che superano i 50.000 euro.
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