Sulla A40, in Alta Savoia, una Porsche 911 GT3 è stata rilevata a 312 km/h, oltre il doppio del limite. Per il conducente svizzero, tra ritiro della patente e processo, la velocità potrebbe però diventare un argomento a favore.
La notte del 27 settembre, sull’autostrada A40 in Alta Savoia, un automobilista svizzero è stato rilevato a 312 km/h in un tratto con limite di 130. Una differenza di 182 km/h rispetto al limite indicato, ridotta a 170 dopo l’applicazione della tolleranza prevista sul rilevamento: la velocità contestata è quindi di 300 km/h. Al volante di una Porsche 911 GT3, il 48enne è stato fermato dopo un inseguimento e ha perso subito la patente. Il caso, però, non è chiuso: la velocità Porsche e i limiti di legge potrebbero aprire una questione tecnica davanti al giudice, perché il valore registrato supererebbe la fascia di omologazione di alcuni radar mobili.
La vicenda è avvenuta sulla A40, nella valle dell’Arve, in Alta Savoia, durante le ore notturne. Secondo quanto riferito dai media francesi, tra cui Europe 1, l’automobilista è un manager svizzero di 48 anni. La sua Porsche 911 GT3 è stata inquadrata da un radar mentre procedeva a 312 km/h, su un’autostrada dove il limite era di 130 km/h.
Il numero riportato dal dispositivo non coincide automaticamente con quello utilizzato per contestare l’infrazione: dopo la sottrazione del margine di tolleranza, la velocità considerata dalle autorità è scesa a 300 km/h. Il superamento formalmente attribuito al conducente ammonta dunque a 170 km/h oltre il limite, una soglia eccezionale anche per un’autostrada. La tolleranza serve a tenere conto dell’incertezza tecnica della misurazione; non trasforma però la velocità rilevata in una condotta lecita né rende irrilevante l’entità dello scarto.
Gli agenti si sono messi all’inseguimento e sono riusciti a bloccare la vettura. Le ricostruzioni giornalistiche descrivono l’episodio come uno dei rilevamenti più alti mai effettuati dalle forze dell’ordine francesi durante un controllo stradale. È una definizione attribuita ai media e non un primato ufficiale certificato da una statistica nazionale: la distinzione è importante, perché il dato sulla singola rilevazione e la sua eventuale validazione giudiziaria sono questioni diverse.
La Porsche 911 GT3 è una sportiva progettata per prestazioni elevate, ma le capacità tecniche di un veicolo non modificano i limiti fissati per la circolazione. Sulla strada pubblica la velocità consentita resta quella indicata dalla segnaletica, a prescindere dalla potenza, dalla tenuta o dalla velocità massima dichiarata dal costruttore. A oltre 300 km/h, inoltre, lo spazio necessario per reagire e arrestare l’auto cresce enormemente: traffico, visibilità, condizioni dell’asfalto e presenza di altri utenti possono cambiare in pochi istanti.
Il dato contestato ha quindi due significati distinti. Da un lato descrive una condotta potenzialmente gravissima e le sue conseguenze sulla sicurezza; dall’altro, proprio perché superiore a 300 km/h, può porre un interrogativo sulla capacità tecnica del radar impiegato di misurare con affidabilità una velocità così elevata. Sarà il procedimento a chiarire se la prova sia utilizzabile e con quale valore.
Dopo il fermo, la patente è stata ritirata sul posto e la Porsche è stata rimossa. Al conducente è stata inoltre richiesta una cauzione di 1.500 euro. Si tratta di provvedimenti immediati riferiti dalle cronache, distinti dalla decisione che spetterà al tribunale: il ritiro della patente non equivale, da solo, a una condanna definitiva.
La contestazione assume particolare rilievo alla luce della disciplina francese. Dalla fine di dicembre 2025, il primo superamento del limite di velocità di almeno 50 km/h è configurato in Francia come reato, anziché essere trattato soltanto come una contravvenzione. Per l’infrazione contestata al 48enne, che supera il limite di 170 km/h anche dopo la tolleranza, le conseguenze indicate dalle fonti possono arrivare a una multa di 3.750 euro e a tre mesi di reclusione.
Questi sono massimi sanzionatori, non una pena già stabilita per il caso. Il giudice dovrà valutare le prove, le circostanze dell’episodio, la posizione dell’imputato e le norme applicabili. Conta anche la differenza fra velocità grezza e velocità trattenuta: il procedimento ruoterà attorno ai 300 km/h considerati dopo la tolleranza, mentre il valore di 312 km/h è quello attribuito alla rilevazione iniziale.
La cauzione di 1.500 euro non va confusa con una multa. È una somma versata nell’ambito della procedura e la sua sorte dipenderà dalle decisioni delle autorità e dagli esiti processuali. Anche la rimozione dell’auto è un provvedimento materiale conseguente al fermo, non una pronuncia sulla responsabilità penale.
Le conseguenze possono riguardare anche il diritto di guidare. Le autorità francesi possono disporre misure valide sul territorio francese; il fatto che l’uomo possieda una patente svizzera non impedisce di essere sottoposto alla giurisdizione del Paese in cui sarebbe avvenuta l’infrazione. Resta invece da distinguere l’eventuale divieto francese dagli effetti amministrativi che le autorità elvetiche potrebbero valutare autonomamente sulla patente rilasciata in Svizzera.
Il punto tecnico sollevato dall’avvocato specializzato in diritto della circolazione Maître Changeur, in dichiarazioni riportate da Caradisiac, riguarda la fascia di velocità per cui un radar mobile è omologato. Secondo il legale, alcuni dispositivi più datati sarebbero certificati fino a 250 km/h, mentre quelli più recenti arriverebbero a 300 km/h. La misurazione iniziale di 312 km/h supererebbe entrambe le soglie citate, e oltrepasserebbe di 12 km/h anche il limite indicato per gli apparecchi più nuovi.
Questo elemento può fornire alla difesa una domanda concreta: il dispositivo era omologato per misurare proprio quella velocità, nelle condizioni in cui è stato utilizzato? Non basta tuttavia osservare che il valore supera una soglia menzionata in un’intervista per concludere automaticamente che il dato sia nullo. Occorre identificare modello e versione del radar, certificazione applicabile, intervallo di funzionamento autorizzato, controlli metrologici e modalità operative previste.
In un procedimento del genere è utile tenere distinti tre numeri. Il primo è la lettura attribuita al radar, 312 km/h. Il secondo è il valore trattenuto dopo la tolleranza, 300 km/h. Il terzo è il limite stradale, 130 km/h. Il margine applicato riduce la velocità utilizzata per formulare la contestazione, ma non dimostra da solo che il dispositivo fosse abilitato a misurare oltre la propria fascia certificata. Allo stesso modo, la soglia di omologazione citata per un modello non può essere estesa senza verifica a qualsiasi radar mobile.
Per chiarire il punto, il giudice può esaminare la documentazione tecnica e gli atti di accertamento: identificazione dell’apparecchio, certificato di omologazione, verifiche periodiche, verbale e registrazione originale. Potrebbe essere necessario anche un approfondimento peritale. La difesa dovrà indicare quale requisito sarebbe stato violato e in che modo ciò inciderebbe sull’attendibilità della prova; l’accusa, a sua volta, potrà sostenere la validità della misurazione sulla base della documentazione e delle regole tecniche applicabili.
La questione non coincide con un’affermazione secondo cui il radar avrebbe necessariamente sbagliato. Un dispositivo può produrre un dato oltre una certa fascia, ma l’utilizzabilità e il peso di quel dato dipendono dalle specifiche certificazioni e dal diritto francese pertinente. Se la misurazione risultasse priva dei requisiti richiesti, il tribunale dovrebbe valutarne le conseguenze sulla prova dell’eccesso di velocità. Se invece fosse ritenuta regolare, la sola contestazione del limite nominale non cancellerebbe l’infrazione.
Neppure la tolleranza risolve automaticamente il problema: da 312 a 300 km/h c’è una riduzione di 12 km/h, ma il valore grezzo resta essenziale per capire quale prestazione sia stata richiesta al dispositivo. La verifica dovrà stabilire se l’omologazione riguarda la velocità misurata prima della correzione, il valore utilizzato nel verbale o entrambi, e quali procedure siano prescritte. È una valutazione tecnica e giuridica, non una deduzione che si possa ricavare dal solo numero pubblicato.
Per questo i 312 km/h potrebbero diventare un argomento difensivo: non perché la velocità estrema attenui di per sé la condotta, ma perché porta l’attenzione sulla capacità certificata dello strumento. Il tribunale dovrà decidere sulla base degli atti e delle norme applicabili, senza presumere né l’errore del radar né la validità incontestabile della sua lettura.
Alberto Pelletti è un esperto del settore motori con oltre 18 anni di esperienza nel campo dell’analisi automotive. Opera a Torino come consulente per aziende e privati, collaborando con realtà attive nel settore automobilistico. Le sue competenze spaziano dalla valutazione delle flotte aziendali all’ottimizzazione dei costi di gestione dei veicoli. Grazie alla sua lunga esperienza, ha sviluppa...