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Prova le arti marziali nello stabilimento Ferrero durante la produzione dei Kinder: finisce malissimo

di Dott.ssa Marianna Bassetti pubblicato il

Alla Ferrero, una dimostrazione di arti marziali sulla linea Kinder si trasforma in un caso disciplinare: arrivano licenziamento, ricorso e la decisione della giudice, tra contesto e spese legali.

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Un operaio dello stabilimento Ferrero di Alba ha colpito due volte all'addome un collega per mostrargli una tecnica di taekwondo: l'episodio, avvenuto alla fine del turno nell'aprile 2025 sulla linea di confezionamento Kinder, ha provocato lesioni e portato al licenziamento per giusta causa.

L'operaio ha spiegato di non voler fare altro che mostrare la propria abilità nelle arti marziali. Per Ferrero, però, quella condotta non era compatibile con la prosecuzione del rapporto di lavoro. Il Tribunale di Asti ha confermato la decisione dell'azienda, respingendo il ricorso dell'ex dipendente e imponendogli anche il pagamento di circa 8.000 euro di spese legali.

I colpi al collega sulla linea Kinder

L'episodio risale alla fine di aprile 2025, nello stabilimento Ferrero di Alba, in provincia di Cuneo. I due operai si trovavano nell'area destinata al confezionamento dei prodotti della linea Kinder. Il turno non era ancora formalmente terminato e l'attività si svolgeva quindi all'interno dell'ambiente di lavoro.

La ricostruzione contenuta nel procedimento riferisce che il dipendente avrebbe annunciato al collega di voler mostrargli una mossa di taekwondo. Le frasi riportate erano simili a «Sono bravo nel taekwondo» oppure «Ti faccio vedere una mossa di taekwondo». Subito dopo, l'uomo avrebbe sferrato due colpi all'addome del collega.

Non risulta che il lavoratore colpito avesse accettato di partecipare alla dimostrazione. Il contatto, quindi, non si è svolto tra persone consenzienti e preparate a una prova sportiva, ma ha coinvolto un collega che si è ritrovato a subire l'azione. Le conseguenze sono state fisiche: l'uomo è rimasto ferito.

Il gesto non è stato trattato come una semplice simulazione. A pesare sono stati il luogo, il momento e il risultato concreto dell'azione. Due colpi all'addome, sferrati in uno stabilimento durante il turno, hanno assunto per l'azienda un significato diverso da quello di una scherzosa esibizione tra amici o da una tecnica provata in palestra con le dovute precauzioni.

La vicinanza alla fine del turno non ha cambiato la valutazione di Ferrero. Il rapporto professionale era ancora in corso e i protagonisti si trovavano nello stabilimento, impegnati nella stessa attività lavorativa. Il fatto che mancasse poco alla conclusione della giornata non ha reso estraneo l'episodio alla relazione di lavoro.

Il procedimento disciplinare e il licenziamento

Nel maggio 2025 l'azienda ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti dell'operaio. La contestazione riguardava la gravità del comportamento e teneva conto sia dell'aggressione fisica sia dell'ambiente nel quale si era verificata.

Il procedimento si è concluso nei primi giorni di giugno con il licenziamento per giusta causa. Secondo Ferrero, l'episodio aveva compromesso il vincolo fiduciario con il dipendente. Si tratta del rapporto di affidamento sul quale si basa la collaborazione: il datore deve poter contare sul rispetto delle regole organizzative, delle disposizioni di sicurezza e delle normali condizioni di convivenza tra colleghi.

La società non ha considerato soltanto il fatto che un lavoratore fosse stato colpito. Nella valutazione sono entrati anche i possibili effetti sull'organizzazione. Un atto di violenza fisica può creare tensione nel reparto, mettere in discussione la sicurezza delle persone presenti e rendere più difficile il regolare svolgimento dell'attività produttiva.

Il provvedimento ha avuto natura espulsiva. In pratica, Ferrero ha ritenuto impossibile proseguire la collaborazione e ha interrotto il rapporto di lavoro senza applicare una sanzione conservativa, cioè una misura che avrebbe permesso al dipendente di restare in azienda.

Per l'azienda, il comportamento si poneva in contrasto con il rispetto dell'integrità fisica e morale degli altri lavoratori. Il fatto che l'operaio avesse presentato l'azione come una prova di abilità non è bastato a ridimensionare le conseguenze disciplinari.

Perché la dimostrazione è stata considerata grave

La difesa ha descritto l'episodio come una dimostrazione priva dell'intenzione di causare danni. L'operaio, secondo questa versione, voleva far vedere una tecnica di taekwondo e non aggredire il collega per una ragione personale o per dare vita a un litigio.

Il Tribunale non ha ritenuto decisiva questa spiegazione. L'assenza di un intento esplicitamente aggressivo non elimina, sul piano disciplinare, la gravità di un gesto fisico che provoca lesioni. A essere valutati sono stati il comportamento tenuto, l'esito dell'azione e il rischio imposto alla persona coinvolta.

Una tecnica marziale può essere mostrata in condizioni controllate, con il consenso dell'altra persona e adottando modalità che evitino conseguenze fisiche. La situazione descritta nel procedimento era diversa. Due colpi all'addome di un collega hanno fatto venir meno il carattere innocuo della dimostrazione.

Non è stato quindi il semplice riferimento al taekwondo a determinare il licenziamento. Il punto era il modo in cui la prova era stata eseguita. Il contatto è stato non autorizzato, ha prodotto lesioni e si è verificato in un reparto produttivo, dove i lavoratori devono poter svolgere le proprie mansioni senza essere esposti a iniziative fisiche di questo tipo.

La gravità è stata collegata anche alla serenità dell'ambiente di lavoro. Un episodio del genere può modificare i rapporti tra i dipendenti e incidere sulla percezione di sicurezza nel reparto. Non conta, dunque, soltanto il numero dei colpi: conta il fatto che un collega sia stato coinvolto contro la propria volontà e abbia riportato conseguenze fisiche:

Elemento valutato

Rilevanza nel procedimento

Luogo

Stabilimento Ferrero di Alba, nell'area della linea Kinder

Momento

Fine del turno di lavoro nell'aprile 2025

Condotta

Due colpi all'addome durante una dimostrazione di taekwondo

Conseguenza

Lesioni al collega e contestazione disciplinare

Sanzione

Licenziamento per giusta causa nel giugno 2025

Esito giudiziario

Ricorso respinto dal Tribunale di Asti

Il ricorso dell'ex dipendente

Dopo il licenziamento, l'ex operaio ha impugnato il provvedimento davanti al Tribunale di Asti, sezione lavoro. Il ricorso contestava soprattutto la proporzionalità della sanzione e la conclusione aziendale secondo cui il rapporto fiduciario fosse ormai compromesso.

La difesa ha richiamato anche l'assenza di precedenti infrazioni disciplinari. L'argomento era questo: un singolo episodio, presentato come una dimostrazione scherzosa e non come un'aggressione intenzionale, non avrebbe dovuto comportare la perdita del posto di lavoro.

Il giudizio non ha portato alla reintegrazione dell'operaio. Il licenziamento non è stato sostituito con una sanzione meno severa. La giudice del lavoro Ivana Lo Bello ha esaminato la condotta, le conseguenze per il collega e la posizione assunta dalla Ferrero, arrivando a ritenere legittima la decisione dell'azienda.

La pronuncia è di primo grado. Conferma, quindi, il licenziamento nell'ambito del giudizio esaminato dal Tribunale di Asti, ma non stabilisce una regola automatica valida per ogni episodio avvenuto sul posto di lavoro. La valutazione riguarda i fatti contestati in questo procedimento e le loro specifiche modalità.

La giudice Ivana Lo Bello ha respinto il ricorso e ha ritenuto proporzionato il licenziamento rispetto alla gravità dell'accaduto. Nella motivazione, il tema della fiducia del datore di lavoro si lega a quello della sicurezza nelle relazioni quotidiane tra i dipendenti.

Per la giudice, l'ambiente professionale deve rispettare l'integrità fisica e morale dei lavoratori. La dimostrazione sportiva non poteva essere separata dal suo esito: i due colpi avevano ferito il collega e avevano creato una situazione capace di incidere sulla tranquillità del reparto.

La sentenza ha escluso anche un abuso del potere disciplinare da parte di Ferrero. L'azienda, secondo la valutazione giudiziaria, non avrebbe usato il procedimento in modo arbitrario o eccessivo. Avrebbe invece reagito a un comportamento ritenuto concretamente incompatibile con il rapporto di lavoro.

L'assenza di precedenti disciplinari non ha modificato l'esito. Una prima violazione può essere considerata grave quando le sue modalità e le sue conseguenze rendono difficile proseguire la collaborazione. Il fatto che il dipendente non fosse già stato sanzionato non ha cancellato il peso dell'episodio esaminato.

Il peso del contesto lavorativo

Alla conferma del licenziamento si è aggiunta la condanna al pagamento delle spese legali sostenute nel giudizio. L'importo è stato indicato in circa 8.000 euro complessivi.

La somma rappresenta la conseguenza economica dell'esito sfavorevole del ricorso e si aggiunge alla perdita del posto di lavoro. Riguarda le spese processuali liquidate nel procedimento; non è, invece, una sanzione penale per le lesioni causate al collega.

Il Tribunale di Asti si è occupato della controversia di lavoro e della legittimità del licenziamento. La sentenza non accerta un'eventuale responsabilità penale dell'operaio per le lesioni. Il suo oggetto era più circoscritto: stabilire se Ferrero avesse titolo per interrompere il rapporto sulla base della condotta contestata.

Lo stesso gesto può essere valutato in modo diverso a seconda delle circostanze. Una tecnica di arti marziali provata in palestra, con il consenso dell'altra persona e con protezioni adeguate, non presenta le stesse caratteristiche di due colpi sferrati a un collega su una linea produttiva.

Nel rapporto di lavoro non ci sono soltanto le mansioni da svolgere. Ogni dipendente deve rispettare le regole di sicurezza e la dignità delle persone che condividono l'ambiente aziendale. Anche per questo il datore di lavoro può considerare l'effetto di un comportamento sull'organizzazione e sulla fiducia necessaria alla prosecuzione della collaborazione.

La formula usata per presentare l'azione, cioè una prova di abilità, non ha cancellato le lesioni né il rischio creato. Per la giudice, il comportamento aveva un peso sufficiente a rendere proporzionato l'allontanamento dalla Ferrero.




Dott.ssa Marianna Bassetti

La Dott.ssa Marianna Bassetti è una consulente esperta in ambito lavoro con oltre 10 anni di esperienza nel settore delle risorse umane. Laureata presso l’Università degli Studi di Milano in Giurisprudenza, attualmente opera a Milano e si è specializzata nell’analisi delle dinamiche lavorative dal punto di vista dei dipendenti, con particolare attenzione ai contratti collettivi e alle indennità...

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