Il commercio itinerante si distingue per la possibilità di esercitare la vendita in modo mobile, senza vincoli di posteggio fisso, su tutto il territorio nazionale. Grazie al particolare regime autorizzativo, la licenza itinerante offre opportunità sia a commercianti individuali che a società, agevolando chi desidera avviare un'attività commerciale dinamica e versatile. La comprensione delle condizioni, delle procedure e delle tutele normative connesse alla licenza itinerante costituisce un elemento chiave per esercitare con sicurezza e regolarità.
L'autorizzazione per il commercio itinerante, spesso chiamata “licenza di tipo B”, permette la vendita di beni e, ove previsto, la somministrazione di alimenti e bevande in spazi pubblici senza l'assegnazione di un posteggio fisso. L'obiettivo di questa licenza è agevolare la mobilità e la presenza commerciale in diversi luoghi, favorendo la circolazione delle merci e dei servizi. I titolari possono spostarsi tra mercati, fiere, eventi temporanei o esercitare la vendita in modo completamente itinerante, anche al domicilio dei consumatori o in luoghi frequentati per studio, lavoro o svago.
La licenza itinerante svolge una funzione strategica per coloro che vogliono avviare attività dinamiche, in grado di adattarsi alla mutevolezza della domanda e sfruttare le diverse opportunità che si presentano in città, fiere o manifestazioni, senza dover sottostare ai vincoli di una sede fissa. Inoltre, permette di investire con risorse iniziali contenute rispetto all'apertura di un punto vendita tradizionale. Le principali norme di riferimento sono il Decreto Legislativo n. 114/1998 e le normative regionali di settore, alle quali fanno seguito i regolamenti locali di ciascun Comune. La licenza di commercio itinerante costituisce una forma di autorizzazione valida a tutti gli effetti per lo svolgimento dell'attività sul territorio nazionale.
La disciplina attuale, grazie anche all'applicazione delle direttive europee e della direttiva Bolkestein, attribuisce alla licenza di commercio itinerante una validità che si estende su tutto il territorio nazionale. Questo significa che l'operatore può svolgere la propria attività in qualsiasi regione o città italiana, senza necessità di ulteriori autorizzazioni, fatta salva l'obbligatoria osservanza delle normative locali su decoro, igiene, sicurezza e assegnazione temporanea dei posteggi.
Le modalità operative principali includono:
Vendita in forma itinerante su aree pubbliche, spostandosi liberamente da un luogo all'altro
Partecipazione a mercati settimanali, fiere, eventi e manifestazioni
Vendita al domicilio dei consumatori e presso strutture di lavoro, studio o intrattenimento
Non sono previste limitazioni geografiche, a meno di esplicite esigenze di interesse generale o normative locali giustificate. Secondo recenti sentenze della Corte di Cassazione, un operatore con autorizzazione itinerante può vendere in tutta Italia, compreso in Comuni diversi da quello che ha rilasciato la licenza. Restano in vigore regole come il divieto di vendita in aree non consentite o la necessità di rispettare le distanze da altri operatori. La licenza consente l'occupazione temporanea di postazioni libere, purché nel rispetto di regolamenti e senza prevaricare altri esercenti già presenti.
Per ottenere l'autorizzazione relativa al commercio itinerante su territorio nazionale, il richiedente deve dimostrare il possesso di specifici requisiti morali, professionali ed economici:
Requisiti personali: Il richiedente deve essere maggiorenne, non avere precedenti penali che impediscano l'esercizio dell'attività commerciale e rispondere ai criteri previsti dalla normativa antimafia.
Requisiti professionali: Nel caso di vendita o somministrazione di alimenti e bevande, è richiesta la partecipazione a corsi abilitanti come il SAB, e la conoscenza normativa sull'igiene e sicurezza alimentare (HACCP). L'iscrizione alla Camera di Commercio è imprescindibile, così come la nomina di un preposto qualificato se l'attività è gestita da una società.
Requisiti economici: È necessario essere in regola con obblighi fiscali e contributivi, garantendo la regolarità verso INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate. Non possono sussistere insoluti o irregolarità che compromettano l'attività.
L'attività deve inoltre attenersi alle normative in materia di salute, sicurezza nei luoghi di lavoro, igiene urbana ed edilizia, e tutela ambientale.
L'avvio dell'attività di commercio itinerante richiede la presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) del Comune di riferimento. Questo strumento, introdotto per semplificare l'iter amministrativo, consente di iniziare subito l'attività al completamento della pratica, fatti salvi i controlli ex post da parte delle autorità.
I documenti richiesti per la presentazione sono:
Copia di un documento di identità valido
Codice fiscale del richiedente
Certificato di regolarità contributiva e fiscale
Iscrizione alla Camera di Commercio
Ricevuta di versamento dei diritti di istruttoria
Eventuali ulteriori documenti in caso di vendita di prodotti alimentari (notifica sanitaria ASL, attestati di frequenza corsi specifici come il SAB/HACCP)
Per i soggetti extracomunitari: permesso di soggiorno in corso di validità
La presentazione della pratica avviene esclusivamente per via telematica, tramite piattaforme come impresainungiorno.gov.it. Nel caso di subingresso o variazioni sull'attività, è necessario presentare una nuova SCIA. Le società devono aggiungere dichiarazioni sul possesso dei requisiti dei soci e la nomina del preposto quando richiesto.
La procedura di rilascio comporta costi variabili derivanti da:
Diritti di istruttoria da corrispondere al Comune (generalmente tra 20 e 30 euro per ogni domanda SCIA)
Marche da bollo, ove richieste
Contributi obbligatori per Camera di Commercio e INPS/INAIL
Oneri specifici per la gestione autorizzativa in caso di duplicati o subingressi
Canone per occupazione di suolo pubblico e tassa rifiuti, calcolate in base alle tariffe comunali
I tempi sono particolarmente rapidi: la SCIA ha effetto immediato e, salvo provvedimenti interdittivi adottabili nei 60 giorni successivi, consente di avviare subito l'attività:
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Voce di costo |
Importo indicativo |
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Diritti di istruttoria SCIA |
20-30 euro |
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Marche da bollo |
16 euro ciascuna |
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Duplicato autorizzazione |
20-40 euro |
Vanno aggiunte le tariffe locali per l'utilizzo di aree pubbliche e la tassa rifiuti. Si ricorda che i pagamenti devono essere effettuati secondo le modalità indicate sul portale telematico del Comune o del SUAP.
L'attività su aree pubbliche in modalità itinerante è disciplinata dal D.Lgs. 114/1998 e dalle relative leggi regionali. Prevede:
Divieto di occupare lo stesso punto nella stessa giornata
Rispetto delle distanze minime da altri operatori (250 metri, salvo diversa disciplina regionale)
Divieto di esporre merci a terra o su banchi privi di mobilità
Rispetto delle normative su igiene, sicurezza, decoro urbano e ambientale
Oneri aggiuntivi per la partecipazione a fiere ed eventi specifici, se previsti localmente
Ad alcuni settori merceologici sono applicate prescrizioni particolari: per esempio, nel settore alimentare vanno rispettate le norme igienico-sanitarie. Nei Comuni montani o in particolari aree protette possono essere stabilite deroghe in relazione alle esigenze locali.
Le regioni definiscono ulteriormente i limiti operativi e l'attribuzione delle licenze, in armonia con i principi di non discriminazione sanciti sulla base delle direttive comunitarie.
L'autorizzazione per il commercio itinerante ha normalmente validità permanente, senza alcun obbligo di rinnovo periodico, salvo modifiche sostanziali dell'attività. La sospensione dell'attività può essere richiesta formalmente con un limite massimo (tipicamente fino a un anno, secondo l'art. 22 del D.Lgs. 114/1998), avvisando il Comune che ha rilasciato la licenza.
Il trasferimento della licenza (subingresso) avviene tramite presentazione di una SCIA entro 4 mesi dalla cessione, sia per atti tra vivi che per successione. Eventuali duplicati, in caso di smarrimento o deterioramento, vanno richiesti al Comune d'origine dell'autorizzazione. La cessazione dell'attività va comunicata sia al Comune che agli altri enti coinvolti come la Camera di Commercio.
In sintesi:
Validità: permanente, senza scadenza
Sospensione: massimo un anno, previa comunicazione
Subingresso: tramite SCIA entro i termini di legge
Cessazione: obbligo di comunicare la chiusura sia al Comune sia a CCIAA
La gestione accurata di queste fasi e il rispetto delle procedure previste garantiscono il pieno esercizio dei diritti e la conformità della licenza sull'intero territorio nazionale.