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Assegno di divorzio non sempre dovuto e automatico, quando non deve essere pagato da ex coniuge

Quali sono i casi in cui per legge non deve essere riconosciuto lassegno di divorzio alla fine di un matrimonio

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
Assegno di divorzio non  sempre dovuto

Il riconoscimento dellassegno di divorzio automatico?

Stando a quanto previsto dalla normativa vigente, l’assegno di divorzio non è sempre dovuto e automatico ma viene riconosciuto dal giudice di competenza in misure differenti e a seconda dei diversi casi. 
 

L’assegno di divorzio è una misura di sostegno economico che uno dei due coniugi deve fornire all’altro, se quest’ultimo non ha o non è in grado di essere autonomo economicamente. 

La legge in vigore stabilisce, infatti, l’obbligo per un coniuge di riconoscere periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. Non si tratta, però, di una misura obbligatoria.

L'assegno di divorzio non è, infatti, sempre dovuto per legge, come può avvenire per quello di mantenimento dopo la separazione.

Non è automatico e il suo riconoscimento viene definito da giudice di competenza caso per caso e in misure differenti. Vediamo di seguito nel dettaglio quando non deve essere pagato.

  • I casi in cui non deve essere pagato l’assegno di divorzio dall’ex coniuge
  • Da non confondere con l’assegno di mantenimento

I casi in cui non deve essere pagato l’assegno di divorzio dall’ex coniuge


Stando a quanto previsto dalla normativa vigente, l'assegno di divorzio non è dovuto nei seguenti casi

  • quando l'ex coniuge ha portato alla fine del matrimonio a causa di un tradimento;
  • quando l’ex coniuge percepisce redditi differenti rispetto a quelli lavorativi;
  • quando l’ex coniuge si risposa o convive in maniera stabile, e in questo caso l’assegno non spetta perché l’ex coniuge ha dato avvio ad un nuovo legame matrimoniale o ad una convivenza stabile in cui provvede al comune sostentamento economico e all’organizzazione della casa;
  • quando le condizioni economiche del coniuge che riceve l’assegno divorzile cambiano positivamente in modo radicale o anche in misura tale da permettergli di essere autosufficiente.

Da non confondere con l’assegno di mantenimento

Spesso si tende a confondere l’assegno di divorzio con l’assegno di mantenimento ma è bene sottolineare che si tratta di due misure diverse e che diversi sono anche i casi di erogazione. 

Queste due tipologie di assegni hanno, infatti, caratteristiche differenti, a partire dal fatto che l’assegno di divorzio sostituisce proprio quello di mantenimento una volta sciolto del tutto il vincolo matrimoniale con la procedura di divorzio.

Inoltre, l’assegno di mantenimento garantisce al coniuge che lo percepisce lo stesso tenore di vita di cui godeva prima della separazione, mentre quello divorzile ha come scopo solo il sostentamento economico al coniuge meno abbiente tale da permettergli una vita dignitosa e non deve garantire necessariamente lo stesso tenore di vita di cui egli godeva in passato.

L'assegno di divorzio ha, dunque, una funziona prettamente assistenziale, vale a dire deve servire a sostenere il coniuge economicamente più debole che non è in grado di sostenersi autonomamente dopo il divorzio, e perequativa e compensativa.

Ciò significa che serve proprio per ‘compensare’ eventuali disparità economiche sorte durante il matrimonio.

Si tratta di disparità che si verificano durante la vita matrimoniale condivisa quando, per esempio, il coniuge ha sacrificato la propria carriera o ha rinunciato a opportunità professionali per sostenere la famiglia o il partner, determinando uno squilibrio tra le situazioni economiche dei due coniugi. 


 

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