Quali sono i casi e le condizioni secondo la Corte di Cassazione per avere o non avere l’assegno di divorzio: la nuova sentenza
Cosa prevede la nuova sentenza n.10035 16 aprile 2025 della Cassazione sull’assegno di divorzio? Quando due coniugi decidono di divorziare, mettono completamente fine al vincolo matrimoniale e con essa vengono meno tutti gli obblighi derivanti proprio da matrimonio, compreso quello di mantenere l’ex coniuge economicamente più debole.
Si tratta di un sostegno economico che deve essere, per legge, riconosciuto se uno dei due coniugi non ha alcun mezzo di sussistenza e ha necessità di aiuti.
Ma in generale, se l’ex coniuge è giovane, in buona salute e ha tutte le capacità per trovarsi un lavoro, anche buono se di alto livello di istruzione, e dopo la separazione non cerca attivamente una occupazione, allora non ha diritto ad avere l’assegno di divorzio,
Già la legge stabilisce che l’ex coniuge economicamente più debole ha diritto all’assegno divorzile quando l’incapacità di mantenersi da sé è oggettiva e incolpevole. Ora la corte di Cassazione, con la sentenza n. 10035, sezione prima del 16 aprile 2025, conferma tale orientamento, sostenendo che l’assegno di divorzio ha una funzione sostanzialmente assistenziale e deve essere riconosciuto solo a determinate condizioni.
Il giudice deve, infatti, verificato la sussistenza di specifici requisiti, come l’età anagrafica dell’ex coniuge, il suo livello di istruzione e formazione, che se alto permette facilmente di trovare un buon lavoro o quanto meno un impiego, le potenzialità professionali e di reddito. In presenza di queste condizione ma vivendo, volontariamente, nella nullafacenza appoggiandosi all’ex coniuge più abbiente, allora l’assegno di divorzio non spetta.
Per ottenere la prestazione non basta, quindi, il solo stato di disoccupazione, ma bisogna provare di trovarsi nell’impossibilità oggettiva di procurarsi adeguati mezzi di sostentamento.
La stessa Corte ha specificato che i casi in cui si deve sempre riconoscere l’assegno di divorzio nei quali sussiste una effettiva incapacità di procurarsi redditi sono quelli in cui l’ex coniuge ha un’età avanzata (da 50 anni in poi) per cui non risulta facile l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro, o non ha titoli di studio o professionali tali da permettergli di trovare un buon impiego, o, ancora, è affetto da gravi malattie invalidanti, o da altre forme di disabilità e inabilità, che non permettono di avere un’occupazione.