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Che cos' la franchigia e in quali assicurazioni presente e dove non esiste per legge

La franchigia rappresenta la parte di danno che resta a carico dell'assicurato in caso di sinistro. Un elemento contrattuale importante che varia per tipologia - assoluta, relativa o temporale - e presenza nelle diverse polizze assicurative, con alcune eccezioni previste dalla legge

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
Che cos' la franchigia e in quali assic

La franchigia assicurativa rappresenta quella quota di danno che, in caso di sinistro, rimane sempre a carico dell'assicurato e non viene rimborsata dalla compagnia assicurativa. Si tratta di una clausola presente in molti contratti assicurativi, che stabilisce una soglia economica al di sotto della quale l'assicurazione non interviene nel risarcimento.

Questa clausola ha una duplice funzione: da un lato riduce il costo complessivo della polizza, dall'altro responsabilizza l'assicurato incentivando comportamenti prudenti. Le compagnie assicurative applicano questo meccanismo principalmente per:

  • Limitare l'esposizione ai piccoli danni
  • Ridurre le spese di liquidazione
  • Diminuire gli oneri amministrativi
  • Contenere il rischio di frodi assicurative

Il valore della franchigia viene stabilito al momento della sottoscrizione della polizza e può variare in base alle coperture assicurative scelte. Maggiore è l'importo della franchigia, minore sarà generalmente il premio da pagare, creando così un equilibrio tra rischio assunto dall'assicurato e costo della polizza.

Tipologie di franchigia: assoluta, relativa e temporale

Nel settore assicurativo esistono tre principali tipologie di franchigia, ciascuna con caratteristiche e modalità di applicazione specifiche:

1. Franchigia assoluta: rappresenta la formula più diffusa nel mercato italiano. In questo caso, l'assicurato deve sempre pagare l'importo della franchigia, indipendentemente dall'entità del danno. Se il danno supera la franchigia, l'assicurazione copre solo la differenza.

Esempio: con franchigia assoluta di 300 euro e danno di 1.000 euro, l'assicurazione rimborserà 700 euro.

2. Franchigia relativa: in questo caso, l'importo del danno determina l'applicazione della franchigia. Se il danno è inferiore alla franchigia, l'assicurato lo paga interamente; se invece supera la soglia stabilita, la compagnia assicurativa rimborsa l'intero importo.

Esempio: con franchigia relativa di 500 euro e danno di 600 euro, l'assicurazione coprirà tutti i 600 euro.

3. Franchigia temporale: viene espressa in giorni anziché in denaro e indica il periodo successivo al sinistro durante il quale la copertura assicurativa non è operativa.

Esempio: una franchigia temporale di 30 giorni in una polizza infortuni significa che non verranno coperti i primi 30 giorni di malattia.

In quali assicurazioni è presente la franchigia e dove non esiste per legge

La franchigia è presente in numerose tipologie di polizze assicurative, ma esistono anche casi in cui la legge ne vieta l'applicazione. Ecco una panoramica dettagliata:

Assicurazioni con franchigia:

  • Polizze auto: nelle garanzie accessorie come furto, incendio, kasko e cristalli
  • Assicurazioni casa: per danni da acqua, eventi atmosferici, furto
  • Polizze sanitarie: per rimborsi di spese mediche
  • Assicurazioni viaggio: per annullamento, smarrimento bagagli
  • Polizze professionali: RC professionale, tutela legale
  • Assicurazioni agricole: per danni da eventi atmosferici

Assicurazioni senza franchigia per legge:

RCA - Responsabilità Civile Auto: La franchigia è completamente vietata nella polizza RCA obbligatoria. Per la garanzia RCA la legge prevede, nel caso delle autovetture, un massimale minimo per singolo incidente di 6.070.000 euro per danni alle persone e un massimale minimo di 1.220.000 euro per danni alle cose. 

Infortuni sul lavoro - INAIL: Le coperture obbligatorie INAIL per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali non prevedono franchigie a carico del lavoratore infortunato.

Assicurazioni sanitarie obbligatorie: Il Servizio Sanitario Nazionale e le forme di assistenza sanitaria integrativa obbligatoria non possono prevedere franchigie per le prestazioni essenziali.

Garanzie obbligatorie professionali: Alcune professioni regolamentate (avvocati, medici, architetti, ecc.) devono stipulare polizze di responsabilità civile professionale che, per la parte obbligatoria minima, non possono contenere franchigie.

Fondi di garanzia pubblici: I fondi di garanzia istituiti per legge, come quello per le vittime della strada, hanno regole specifiche sulle franchigie. Il fondo vittime della strada istituito con legge n. 990 del 1969 provvede al risarcimento per danni a persone e cose causate da veicoli o natanti non assicurati per la totalità nel caso di danni alla persona e con una franchigia di 500 euro per i danni alle cose.