La donazione modale rappresenta una forma specifica di liberalità che, a differenza delle donazioni semplici, è caratterizzata dall’imposizione di un onere (detto anche "modus") a carico del donatario, il quale non si limita solo a ricevere il bene o il diritto donato, ma si assume un preciso obbligo nei confronti del donante o di un terzo.
L’onere può consistere in una prestazione, in un comportamento attivo o passivo, purché determinato e conforme alla legge e all’ordine pubblico.
La donazione modale è disciplinata dall’ordinamento italiano, che ne stabilisce requisiti soggettivi e procedurali per la corretta formazione e la piena validità.
In questa particolare forma di cessione, possono essere donanti le persone fisiche che abbiano la piena capacità di disporre dei propri beni.
La capacità di agire è quindi essenziale: un minore, un interdetto o chi non sia in grado di intendere e volere al momento dell’atto non può procedere con questa tipologia di donazione. Per le persone giuridiche private, l’atto costitutivo o lo statuto deve espressamente consentire operazioni di donazione.
Sul lato del donatario, non sono previsti requisiti particolarmente restrittivi, fatta eccezione per la capacità di accettare la donazione stessa; anche qui, eventuali limiti di capacità renderebbero l’atto invalido o annullabile.
La presenza del modus comporta l’assunzione di un obbligo, che deve essere chiaramente indicato e circoscritto nell’atto pubblico di donazione. L’onere può consistere in un’azione a favore del donante, o di un terzo o della collettività. In ogni caso, la sua esigibilità è vincolata alla precisa indicazione contrattuale e al rispetto dei limiti legali.
La donazione modale deve prevedere, nel dettaglio:
Il rispetto di questi passaggi garantisce la legittimità e l’efficacia di tale donazione.
Affinché una donazione modale sia valida, occorre il rigoroso rispetto di una serie di condizioni essenziali e di precise caratteristiche giuridiche.
Tra queste, merita particolare attenzione la natura accessoria dell’onere imposto: la donazione rimane comunque un atto di liberalità, ma il donatario si trova a dover rispettare specifici obblighi tali da limitarne il beneficio, insieme a:
Infine, la revocabilità della donazione modale in caso di inadempimento dell’onere o di ingratitudine è esplicitamente prevista dalla disciplina normativa, a tutela della volontà del donante e dell’equilibrio contrattuale originariamente pattuito.
L'inserimento del modus nella donazione implica specifici obblighi a carico del donatario, che possono tradursi in prestazioni di fare, non fare o dare, purché rispettino sempre il limite del valore oggettivo della donazione. Il donatario non può essere costretto ad adempiere l’onere oltre il valore del bene o del diritto ricevuto.
Rilevante è la possibilità che anche terzi interessati (ovvero chiunque tragga diretto vantaggio dall’onere) agiscano per chiedere l’adempimento nei confronti del donatario, garantendo così un’ulteriore tutela oltre a quella del donante e dei suoi eredi.
Inoltre, la natura dell’onere non deve risultare contraria a norme imperative, ordine pubblico o buon costume: clausole che impongano comportamenti illeciti sono affette da nullità e rendono nullo l’intero atto se il modus ne costituisce elemento essenziale.
L’obbligo sorge formalmente con la stipula dell’atto ed è giuridicamente coercibile; in caso di mancato adempimento, sono previste conseguenze rilevanti, inclusa la possibilità per il donante o i suoi eredi di chiedere la risoluzione della donazione (e la restituzione dei beni).
Il giudice, in sede contenziosa, analizza l’adeguatezza dell’onere e la sua corrispondenza ai limiti legali previsti, salvaguardando così la funzione liberale della donazione modale.
La donazione modale può avvenire in molteplici ambiti, soprattutto nel contesto familiare, immobiliare e filantropico. Un esempio ricorrente riguarda la cessione di un immobile con l’onere per il donatario di occuparsi dell’assistenza materiale e morale del donante in caso di malattia o vecchiaia.
Questo schema è spesso adottato per garantire supporto agli anziani attraverso la trasmissione della proprietà ai figli, a condizione di un’assistenza continuativa.
Inoltre:
Dal punto di vista fiscale, la donazione modale prevede la presenza di due distinte attribuzioni gratuite: una in capo al donatario e una, autonoma, al terzo beneficiario se previsto.
Entrambe sono soggette alla disciplina dell’imposta sulle donazioni, secondo cui ogni soggetto passivo è tenuto a versare il tributo in relazione al proprio specifico arricchimento.
L’Agenzia delle Entrate considera come autonome le prestazioni a favore dei terzi individuati, richiedendo la notifica dell’imposta separatamente rispetto al donatario.
Se il beneficiario dell’onere è lo stesso donante, su tale valore non si determina l’imposta di donazione, in quanto non vi è trasferimento di ricchezza tra soggetti diversi.
I benefici fiscali destinati a enti non commerciali, fondazioni bancarie, Onlus e terzo settore rimangono applicabili anche per le donazioni modali, secondo le regole previste dalla normativa vigente e le detrazioni concesse.
La mancata esecuzione dell’onere a carico del donatario può condurre alla risoluzione giudiziale del contratto di donazione modale.
Questo avviene su richiesta del donante o, dopo la sua scomparsa, dei suoi eredi, qualora la clausola risolutiva sia stata espressamente inserita nell’atto notarile. La causa di risoluzione più frequente è l’inadempimento totale o parziale dell’obbligo assunto dal donatario e:
L’iter processuale si conclude con la sentenza che determina la risoluzione: il donatario è tenuto a restituire i beni ricevuti o il loro valore, oltre agli eventuali frutti prodotti dal momento dell’introduzione della domanda giudiziale. Questa procedura assicura la tutela delle volontà originarie del donante, mantenendo un equilibrio tra interesse patrimoniale e rispetto degli obblighi imposti.