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Donazione, i problemi e i rischi di questo atto e come evitarli

Come effettuare correttamente una donazione di beni per evitare di incorrere in problemi e rischi e le regole da rispettare

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
Donazione, i problemi e i rischi di ques

La donazione, come definita dal Codice Civile, è un atto con cui una parte, definita donante, decide, per puro spirito di liberalità, di arricchire un’altra parte (il donatario), senza alcuna costrizione e senza chiedere nulla in cambio, ma solo per la semplice volontà di ‘dare’.

E’ un atto relativamente semplice, nel senso che, quando il donante decide, basta che venga scritto, ma bisogna sempre stare attenti a redigere in maniera corretta il documento per evitare di incorrere in problemi ed eventuali rischi. Vediamo nel dettaglio di seguito quali potrebbero essere. 

  • Per fare una donazione è sempre consigliabile un atto notarile
  • Attenzione a non ledere mai la quota legittima degli altri eredi
  • Quando e quali imposte si devono pagare


Per fare una donazione è sempre consigliabile un atto notarile

Per evitare problemi di validità legale e rischiare che la donazione risulti nulla, ci si deve sempre rivolgere ad un notaio per redigere un atto pubblico, a meno che non abbia ad oggetto beni mobili di modico valore.

Il contratto di donazione deve, dunque, essere redatto da un notaio e, al momento della stipula, devono essere obbligatoriamente presenti anche due testimoni, che non devono essere parenti stretti del donante o del donatario, né essere interessati all’atto.

Se la donazione ha per oggetto beni mobili, per esempio un’elevata somma di denaro, o quote di società, ecc, devono essere tutti, specificatamente, indicati nell’atto stesso di donazione, riportando anche precisamente il loro valore economico. 

Una volta formalizzata la volontà del donante di donare, è necessario che il donatario proceda alla sua accettazione.

Quest’ultima può avvenire sia nello stesso atto pubblico di donazione, contestualmente alla dichiarazione del donante, e sia con un atto pubblico posteriore e separato ma, in questo secondo caso, la donazione non si considera perfezionata, e quindi non ha alcun valore legale, fino a quando non viene formalmente firmata da chi la riceve.

Attenzione a non ledere mai la quota legittima degli altri eredi

Un altro problema che potrebbe prospettarsi con una donazione, se non fatta bene, è quello della lesione delle quote legittime di eredità destinate agli altri eredi, una volta morto il donante, con la conseguenza della restituzione della donazione ricevuta.

Stando, infatti, a quanto previsto dalla normativa vigente, se le donazioni fatte in vita dal de cuius ledono o riducono la quota di legittima spettante agli altri legittimari, questi ultimi, alla morte del donante, possono agire in diversi modi per riprendersi ciò che il defunto aveva già donato in vita ad un altro parente, per esempio un figlio, o un genitore.

In particolare, è possibile contestare la donazione con:

  • l'impugnazione e il blocco della stessa;
  • l’azione di riduzione, che è un’azione giudiziaria che può rendere inefficaci le donazioni nella misura calcolata per reintegrare la quota legittima che è stata indebitamente sottratta e permette di ridurre le donazioni, partendo dall’ultima fatta in ordine di tempo dal defunto e risalendo anche a quelle eventualmente anteriori, fino a quando la quota di legittima del legittimario intaccata non viene integralmente e completamente recuperata;
  • la collazione, meccanismo che mira a ristabilire una sorta di parità di trattamento tra tutti i coeredi strettissimi e che prevede che i figli, i discendenti e il coniuge del defunto rimettano nell’asse ereditario da dividere con gli altri coeredi legittimari tutte le donazioni (sia dirette che indirette) ricevute in vita dal defunto.

Le donazioni fatte in vita dal defunto ai figli o al coniuge rappresentano, infatti, in alcuni casi, una sorta di anticipo dell’eredità, e quindi al momento della divisione finale del patrimonio ereditario devono essere considerate interamente da dividere poi tra tutti, per evitare che chi ha già ricevuto in vita qualcosa sia abbia di più dopo rispetto agli altri. 

Quando e quali imposte si devono pagare

Le donazioni sono soggette all’Imposta sulle donazioni che, però, per legge, non si applica sempre e prevede aliquote e franchigie diverse che dipendono sia dal valore complessivo dei beni che dal grado di parentela o di affinità tra il donante e il soggetto beneficiario.

Entrando più nel dettaglio, l’imposta è del:

  • 4% per le donazioni tra coniugi e parenti in linea (genitori, figli, nonni e nipoti) e solo sul valore della donazione che eccede la franchigia di 1 milione, per cui per importi inferiori non è previsto il pagamento di alcuna imposta;
  • 6% per le donazioni tra fratelli e sorelle: l’imposta è del 6% che scatta solo su donazioni che eccedono la franchigia di 100 mila euro;
  • 6% e senza franchigia per le donazioni tra parenti entro il 4 grado e affini entro il terzo;
  • 8% e senza franchigia per le donazioni tra altri soggetti.

Se il donatario è un portatore di grave handicap titolare di Legge 104, la franchigia di esenzione è di 1.500.000 euro. 

Oltre all’imposta sulle donazioni si devono anche pagare sia l’imposta di registro tutte le volte in cui la donazione ha ad oggetto un immobile o comunque avviene tramite atto notarile e che è del 9% sul valore catastale del bene (al 4% se si tratta di prima casa); e sia l’imposta ipotecaria e catastale, pari rispettivamente al 2% e all’1%, che diventa di 50 euro nel caso di prima casa.