Negli ultimi anni si sente parlare sempre più spesso di accordi prematrimoniali, strumenti che mirano a disciplinare anticipatamente i rapporti patrimoniali tra coniugi nell’eventualità di una separazione o di un divorzio. Nonostante la loro larga diffusione nei sistemi di common law e in diversi Paesi europei, la loro applicabilità e la validità nel contesto giuridico italiano rappresentano un tema delicato, regolato da norme specifiche e oggetto di innovazioni giurisprudenziali. Questo approfondimento mira a chiarire le caratteristiche, i limiti, la valenza normativa e le evoluzioni più recenti in materia di accordi prematrimoniali, evidenziando anche le modalità di redazione e la rilevanza della consulenza legale specialistica.
Gli accordi prematrimoniali (conosciuti anche come prenuptial agreements o patti prematrimoniali) sono intese tra due persone intenzionate a contrarre matrimonio, le quali desiderano regolamentare in anticipo aspetti patrimoniali ed economici che potrebbero emergere in caso di crisi del rapporto coniugale. Attraverso questi contratti, i futuri coniugi stabiliscono criteri e modalità di divisione dei beni, gestione di debiti e proprietà, nonché eventuali obblighi di riequilibrio patrimoniale.
In paesi come Stati Uniti, Regno Unito o Francia, tali strumenti sono ampiamente riconosciuti e regolamentano in modo dettagliato aspetti come la divisione degli immobili, il mantenimento dei coniugi o dei figli, e persino la successione. L’obiettivo principale è ridurre i conflitti e i costi connessi a una separazione, offrendo un quadro chiaro e consensuale delle condizioni che varranno nell’ipotesi di scioglimento del vincolo matrimoniale.
Nel sistema giuridico italiano, la validità degli accordi prematrimoniali è storicamente controversa. Il Codice Civile (art. 160) sancisce l’indisponibilità dei diritti e doveri coniugali derivanti dal matrimonio, impedendo ai futuri sposi di derogare, attraverso patti preventivi, alla disciplina normativa prevista dallo Stato.
Secondo la prevalente giurisprudenza, questi accordi sono considerati nulli se mirano a regolare preventivamente situazioni quali l’assegnazione della casa coniugale, la determinazione dell’assegno di mantenimento o la gestione dell’affidamento dei figli, poiché tali aspetti sono riservati all’autorità giudiziaria al momento della crisi coniugale.
Resta tuttavia la facoltà, riconosciuta ai futuri coniugi, di scegliere il regime patrimoniale della famiglia tra comunione dei beni o separazione dei beni (art. 162 c.c.), opzione che produce effetti specifici e stabili fin dall’inizio della vita matrimoniale.
Negli ultimi tempi, grazie a un graduale mutamento della sensibilità sociale e della giurisprudenza, alcune decisioni hanno cominciato ad aprire spiragli riconoscendo, a certe condizioni, la legittimità di patti patrimoniali redatti in vista di un’eventuale futura crisi matrimoniale. Si segnalano in particolare alcune sentenze della Corte di Cassazione che hanno validato intese tra coniugi se circoscritte all’aspetto patrimoniale e non dirette a ledere diritti indisponibili o interessi dei figli.
L’ordinanza n. 20415/2025 della Cassazione ha evidenziato la possibilità di riconoscere la validità di accordi patrimoniali tra coniugi, considerandoli contratti atipici con condizione sospensiva lecita, purché la loro esecuzione sia legata al verificarsi di un evento futuro e incerto (la separazione) e vengano rispettati i parametri di equità e proporzionalità, senza violare norme imperative.
Restano esclusi dalla contrattazione preventiva:
Questi recenti orientamenti offrono maggiori margini di autonomia contrattuale ai coniugi, ma solo se l’accordo è formulato in modo tecnicamente corretto e rispetta la normativa vigente.
L’elaborazione di un accordo prematrimoniale deve rispettare precise formalità per essere eventualmente preso in considerazione in sede giudiziale e per evitare rischi di nullità. Sebbene non sia prevista una disciplina espressa, la prassi suggerisce che tale accordo venga redatto come scrittura privata autenticata da un notaio o in forma di atto pubblico, con la presenza di entrambe le parti e di testimoni.
Un avvocato potrà suggerire le soluzioni appropriate secondo la giurisprudenza più aggiornata, garantendo la validità, l’efficacia e la tutela degli interessi delle parti.
Esempi di accordi prematrimoniali considerati legittimi comprendono quelli in cui un coniuge si impegna a restituire all’altro le somme spese per la ristrutturazione di un immobile familiare, qualora dovesse verificarsi la separazione; oppure accordi sulla suddivisione di beni mobili acquistati insieme durante la convivenza prematrimoniale. In ogni caso, è indispensabile specificare che le obbligazioni sorgeranno solo nel caso in cui il vincolo matrimoniale dovesse sciogliersi.
L’utilizzo degli accordi prematrimoniali, se strutturato in modo conforme alle norme e con la dovuta consulenza specialistica, offre lo strumento di prevenzione dei conflitti e consente di agevolare un’equa soluzione patrimoniale. Tuttavia, permane l’incertezza legata all’assenza di una legge specifica e alla variabilità degli orientamenti giudiziari.
È inoltre importante sapere che, in presenza di figli minori o non autosufficienti, ogni decisione patrimoniale sarà comunque subordinata all’autorizzazione del giudice, che verifica la tutela degli interessi del minore o dell’avente diritto al mantenimento.
Nei sistemi stranieri, i contratti prematrimoniali sono riconosciuti a pieno titolo e spesso imposti come forma di tutela in caso di matrimoni tra soggetti con patrimoni significativi o coinvolti in attività imprenditoriali. Ad esempio, negli Stati Uniti, la validità dell’accordo dipende dalla presenza di piena informazione e dalla corrispondenza tra dichiarazioni patrimoniali delle parti. In Europa la disciplina varia, ma molti ordinamenti (Germania, Francia, Spagna) prevedono la legittimità di intese preventive patrimoniali.
Nel panorama italiano, invece, lo strumento “contratto di convivenza” per le coppie non sposate è espressamente ammesso dalla legge Cirinnà, mentre per gli accordi prematrimoniali permane l’incertezza giurisprudenziale seppur via via ridotta dalle aperture delle più recenti sentenze.