Il diritto di abitazione rappresenta un diritto reale di godimento di un immobile riconosciuto solo a persone fisiche e che non ha mai durata illimitata, ma può essere esercitato per un massimo di 30 anni.
Che cos’è il diritto di abitazione? Quando si abita un immobile non si è sempre proprietari di casa o inquilini ma le leggi in vigore nel nostro Paese permettono di esercitare un diritto reale di godimento di un immobile anche con altre formule, come l’usufrutto, il comodato, l’usucapione, il diritto di abitazione. In questo articolo ci occupiamo di chiarire cosa si intende per diritto di abitazione e quando sussiste.
Secondo quanto stabilito dalle leggi 2024 in vigore, il diritto di abitazione è un diritto reale che permette a chi ne beneficia di abitare un bene immobile di proprietà di un altro soggetto per un determinato periodo di tempo, in relazione ai propri bisogni e a quelli di famiglia, estendendo tale possibilità anche alla famiglia del titolare e ad eventuali persone che vi prestino servizio.
Il diritto di abitazione riguarda solo le persone fisiche, e permette ai familiari di abitare in un determinato immobile, mentre ne sono escluse le persone giuridiche.
Essendo un diritto reale, come stabilito dalla Corte di Cassazione, il diritto di abitazione si costituisce tramite contratto scritto tra le parti, o usucapione, o testamento redatto dal proprietario di casa e altra parte coinvolta (che rappresenta colui che esercita il diritto di diritto di abitazione), per cui è sempre richiesta la forma scritta dell'atto pubblico o della scrittura privata.
Il beneficiario del diritto di abitazione può, dunque, a seguito di stipula di contratto in forma scritta, stabilirsi o rimanere all’interno dell’immobile fino al termine del diritto, ma sussiste per lui l’obbligo di adempiere alle spese di manutenzione ordinaria della casa, come controllo regolare delle caldaie, pulizia, ecc, e al pagamento dei relativi tributi, dall’imposta Tari sui rifiuti al pagamento dell’Imu, che seppur normalmente è sempre a carico dei proprietari di casa, in questo caso deve essere pagata da chi esercita il diritto all’abitazione.
Stando a quanto stabilito dalle leggi in vigore 2024, il diritto di abitazione può essere costituito e avere una durata massima di trenta anni. Decade, però, il diritto all’abitazione nello stesso momento in cui decede chi esercita il diritto e vive la casa. Precisiamo che il diritto di abitazione non va dichiarazione di successione al decesso di chi ne usufruisce, perchè è un diritto personale di godimento di un bene che non può essere attribuito ad eredi.
Il diritto di abitazione cessa prima dei 30 anni di durata massima se il contratto per l’esercizio del diritto di abitazione è stato stipulato a tempo determinato e si conclude con il termine del contratto stesso.
Quando decade il diritto di abitazione, chi ne ha beneficiato deve, per legge, restituire la casa al legittimo proprietario nelle stesse condizioni in cui l’ha ottenuto e, se per l’affermazione del diritto di abitazione è stato stipulato apposito contratto, allora il titolare del diritto di abitazione può anche riavere la cauzione eventualmente versata.