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Saper verificare la presenza di ipoteche su un immobile è dunque un passaggio essenziale, non solo per chi si appresta a comprare casa, ma anche per chiunque debba interfacciarsi con proprietà immobiliari, eredità o procedure esecutive. Di seguito vengono approfonditi i punti chiave sulla natura giuridica dell’ipoteca, le diverse modalità di controllo secondo la normativa 2025, i soggetti obbligati alla verifica e le tutele per il cittadino.
L’ipoteca rappresenta un diritto reale di garanzia iscritto su un bene immobile (come abitazioni, terreni o fabbricati) per assicurare il credito vantato dal creditore. In base all’articolo 2808 del Codice Civile, “l’ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione”.
Le principali tipologie di ipoteca sono:
Ogni tipo di ipoteca segue l’immobile, non il proprietario: pertanto, anche dopo un acquisto, eventuali vincoli rimangono e possono essere fatti valere dai creditori nei confronti del nuovo proprietario.
La verifica circa la presenza di ipoteche avviene principalmente tramite ispezione ipotecaria:
Le recenti modifiche normative hanno introdotto la possibilità di ottenere una certificazione digitale completa dello stato ipotecario, valida anche per la stipula di atti di compravendita e registrazione contrattuale.
Ogni ipoteca registrata ha una efficacia legale di vent’anni dalla data di iscrizione nei pubblici registri, salvo rinnovo da parte del creditore. L’estinzione avviene automaticamente alla restituzione integrale del debito che ha originato il vincolo, come nei casi di saldo rate di mutuo, oppure attraverso provvedimento giudiziario (cancellazione forzata) o per rinuncia espressa del creditore.
Occorre comunque distinguere tra l’estinzione di fatto e l’estinzione formale, poiché la rimozione dell’ipoteca dai registri richiede una procedura dedicata. Per le ipoteche da mutuo, dal 2007 è prevista “cancellazione automatica” al saldo del finanziamento su comunicazione della banca; in altri casi occorre rivolgersi a un notaio per richiedere l’atto formale di cancellazione.
La presenza di un’ipoteca non è di per sé un ostacolo insormontabile per la compravendita, ma è indispensabile che l’acquirente sia informato e che la regolarità venga garantita prima della firma dell’atto definitivo (rogito). Se emerge la presenza di ipoteca successivamente alla firma:
Nel caso di acquisto consapevole di casa ipotecata, il prezzo di mercato tende a ridursi sensibilmente, ma è importante formalizzare accordi chiari nel contratto rispetto all’estinzione dei debiti e alla cancellazione del vincolo.
Un caso speciale riguarda le ipoteche iscritte dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione per debiti fiscali superiori a 20.000 euro. Il contribuente deve ricevere una preventiva comunicazione formale (preavviso di iscrizione). Nonostante la possibilità di iscrivere un’ipoteca anche sulla prima casa, per procedere al pignoramento valgono limiti stringenti (il valore del debito, la natura della residenza, l’assenza di altri immobili e la categoria catastale).
La proporzionalità tra l’importo dell’ipoteca e il valore dell’immobile è requisito di legittimità: iscrizioni manifestamente sproporzionate possono essere contestate in giudizio.
Chiunque, cittadino o professionista, può richiedere una visura ipotecaria presso i Servizi di Pubblicità Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate mediante:
La richiesta può essere effettuata per immobile, per soggetto o per singola formalità tramite i dati catastali. Il documento riporta le trascrizioni, le iscrizioni e le annotazioni rilevanti, nonché la storia giuridica dell’immobile oggetto dell’indagine, eventuali atti di provenienza e il dettaglio delle formalità presenti o cancellate.
La visura ipotecaria rappresenta la principale fonte di accertamento in sede di compravendita, donazione, successione o contenzioso.