Il DURC, acronimo di Documento Unico di Regolarità Contributiva, è un attestato che certifica la regolarità contributiva e assicurativa di imprese e lavoratori autonomi nei confronti di INPS, INAIL e, per il settore edile, delle Casse Edili. Questo documento, introdotto dal D.L. 210/2002 e successivamente integrato da ulteriori normative, nasce per garantire trasparenza e correttezza nei rapporti tra operatori economici e pubblica amministrazione.
Chi è obbligato a richiedere il DURC: soggetti e casi previsti dalla normativa
I soggetti obbligati alla richiesta del documento sono individuati con precisione dalla disciplina di settore. In primo luogo, l’obbligo ricade su tutte le imprese, società (anche senza dipendenti), lavoratori autonomi e titolari di partita IVA impegnati in attività che prevedono la verifica contributiva, soprattutto nell’ambito degli appalti pubblici e dei lavori privati soggetti ad autorizzazione amministrativa. Rientrano inoltre cooperative, consorzi, associazioni anche non lucrative (come le ASD che abbiano dipendenti o collaboratori retribuiti), nonché enti che intendano partecipare a gare pubbliche o richiedere sovvenzioni.
- Appalti pubblici e privati: per partecipare a procedure di evidenza pubblica finalizzate all’assegnazione di lavori, servizi o forniture, il DURC è richiesto sia alle imprese principali sia ai subappaltatori. Lo stesso vale per i lavori privati in edilizia soggetti a permessi o dichiarazioni amministrative.
- Richiesta di agevolazioni e contributi: l’accesso a benefici normativi e contributivi implica la dimostrazione della regolarità nei versamenti agli enti previdenziali e assicurativi.
- Iscrizione ad albi e rilascio di attestazioni SOA: la regolarità contributiva è requisito per l’iscrizione all’albo fornitori e per conseguire la SOA, la certificazione necessaria per le gare con importo superiore a 150.000 euro.
- Stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione: la sottoscrizione di convenzioni, concessioni e gestioni di servizi pubblici comporta la necessità di produrre il DURC.
Ulteriori obblighi possono emergere in relazione a particolari normative di settore, quali l’ottenimento della patente a crediti nei cantieri, l’accesso ai bonus edilizi e la partecipazione a bandi per la gestione di impianti sportivi da parte di ASD. Gli Organismi di Attestazione e le banche (in relazione alle cessioni di crediti certificati) sono anch’essi legittimati a richiedere e consultare la regolarità tramite il DURC.
Requisiti per l'ottenimento del DURC: regolarità contributiva e condizioni particolari
Per ottenere l’attestazione di regolarità, occorre soddisfare precisi requisiti contributivi e assicurativi. La verifica riguarda i pagamenti dovuti all’INPS, INAIL e alle Casse Edili (ove applicabili), relativamente ai lavoratori subordinati, ai collaboratori continuativi e agli autonomi, nonché gli obblighi correlati verso il sistema assistenziale.
- La regolarità ricorre quando tutti i versamenti contributivi sono puntuali e completi rispetto al secondo mese antecedente la data della verifica (DM 30/01/2015, art. 3).
- Sono considerate regolari le posizioni per le quali siano state concesse rateizzazioni dagli enti, risultino sospesi i pagamenti per legge, siano in corso compensazioni o contenziosi amministrativi non ancora respinti o definiti, ovvero sia intervenuta la sospensione della cartella in caso di recupero crediti.
- Nel caso di scostamenti non gravi tra somme dovute e versate, la posizione può risultare ugualmente regolare, se rimangono entro margini tollerati dagli istituti.
- Ulteriori condizioni particolari concernono la non presenza di violazioni gravi in materia di salute, sicurezza sul lavoro e tutele normative (come specificato nell’Allegato A del medesimo decreto), prerequisito essenziale per il rilascio del documento utile all’accesso ai benefici.
Anche la presenza di rateazioni in corso o il rispetto dei termini di regolarizzazione in seguito a nuove contestazioni permette di conseguire il documento con esito positivo. Eventuali violazioni devono essere tempestivamente sanate nei termini stabiliti dagli enti, pena la mancata emissione del DURC.
DURC e soggetti esclusi: chi non è tenuto alla richiesta
La normativa identifica anche i soggetti esclusi dall’obbligo di richiesta. In primo luogo, sono esonerati i liberi professionisti senza dipendenti e non coinvolti in appalti o richieste di benefici, i titolari di partita IVA che non operano nel campo degli appalti pubblici o edilizia soggetta a permessi, e le ASD che non versano contributi INPS (ossia con compensi sportivi inferiori a 5.000 euro annui e senza personale retribuito).
- Le associazioni che si avvalgono esclusivamente di volontari o che erogano solo rimborsi spese documentati sono parimenti escluse, poiché prive di obblighi contributivi.
- Per lavori di edilizia libera (interventi che non richiedono autorizzazioni amministrative come tinteggiature, riparazioni minori e altri interventi privi di rilievo urbanistico), non occorre presentare il DURC.
- Quando gli enti pubblici effettuano una verifica d’ufficio, non occorre presentare il documento autonomamente: la Pubblica Amministrazione accede direttamente alla banca dati telematica.
Rimangono esclusi anche soggetti privi di obblighi verso INPS e INAIL o altre casse di previdenza, previa eventuale presentazione di dichiarazione sostitutiva attestante l’assenza di posizioni contributive aperte. Questo meccanismo consente flessibilità senza generare oneri amministrativi inutili per realtà già escluse dagli obblighi contributivi.
Il DURC per casi particolari: DURC di congruità, liberi professionisti e ASD
Alcune fattispecie specifiche sono oggetto di normative dedicate.
- DURC di congruità: nel comparto edile è richiesto un documento aggiuntivo che attesti la proporzionalità della manodopera impiegata rispetto all’entità dell’opera. Introdotto dal D.L. 76/2020, è obbligatorio per lavori pubblici e privati con determinate agevolazioni e viene rilasciato dalle Casse Edili dopo verifica dei dati di cantiere.
- Liberi professionisti: chi è iscritto ad albi è tenuto a rivolgersi alla propria cassa previdenziale di categoria (ad esempio Inarcassa per ingegneri e architetti) per il rilascio del certificato equivalente di regolarità.
- Associazioni Sportive Dilettantistiche: le ASD sono tenute alla richiesta solo se erogano compensi sportivi superiori a 5.000 euro annui, hanno dipendenti o collaboratori retribuiti. In alternativa, nei casi di esclusione, può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva attestante l’assenza di posizioni contributive aperte.
Tali eccezioni consentono una valutazione puntuale e calibrata degli obblighi, tutelando la specificità delle varie categorie professionali e associative.