La CRI è la società privata che gestisce uno dei principali sistemi di informazioni creditizie (SIC). All’interno della banca dati CRIF vengono registrate tutte le posizioni relative a prestiti, mutui, carte di credito e finanziamenti rateali, sia positive che negative.
Una segnalazione errata o inaspettata può incidere sulle possibilità future di ottenere nuovo credito, poiché viene utilizzata come parametro di valutazione del merito creditizio da parte di banche e finanziarie.
Il rischio di essere iscritti nell’elenco dei cosiddetti "cattivi pagatori" può derivare non solo da reali inadempienze, ma anche da errori nella gestione delle informazioni o da segnalazioni effettuate in difformità dalla normativa vigente.
L’iscrizione come cattivo pagatore nella CRIF avviene solitamente a seguito di due rate consecutive non pagate su un finanziamento, un mutuo o una carta di credito. Prima della segnalazione, deve essere inviato al soggetto interessato un preavviso scritto almeno 15 giorni prima della comunicazione dei dati al SIC.
Tale notifica deve essere inviata con modalità tracciabili (PEC, raccomandata) e allegare la motivazione della imminente segnalazione. In assenza di questi presupposti la segnalazione è considerata illegittima. Allo stesso modo, se la posizione debitoria viene regolarizzata dopo il preavviso ma entro la scadenza dei termini, la registrazione negativa non dovrebbe essere inviata.
Le principali conseguenze di una registrazione con esito negativo sono:
In alcuni casi, la segnalazione al Crif può estendersi anche ad altre banche dati come Experian, CTC o la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, rendendo ancora più gravosa la situazione per l’interessato.
I motivi per cui vengono inseriti dati errati nel SIC possono essere molteplici. Spesso si tratta di errori materiali, come:
Casi particolarmente delicati emergono quando avviene un furto di identità: l’utilizzo illecito dei dati personali può portare alla registrazione di finanziamenti mai richiesti dall’interessato.
Non sono infrequenti, inoltre, errori di aggiornamento legati a saldo e stralcio, cessione del credito senza aggiornamento delle banche dati o mancata cancellazione dopo la prescrizione di un debito.
La normativa impone a banche e intermediari il dovere di garantire l’esattezza delle informazioni trasmesse, ma talvolta la rapidità delle comunicazioni e la gestione informatica dei flussi dati possono originare segnalazioni scorrette.
È possibile per legge chiedere la cancellazione al CRIF per segnalazione errata come cattivo pagatore o a seguito di una registrazione effettuata con dati non aggiornati. La procedura prevede diverse fasi.
Il primo passo consiste nell’esercitare il proprio diritto di accesso ai dati, richiedendo una visura gratuita al SIC, tramite il modulo ufficiale disponibile sul sito del Crif. Quest’operazione consente di verificare la presenza di eventuali errori specifici nella propria posizione creditizia.
Una volta individuata la segnalazione contestata, il soggetto deve:
Il gestore del SIC non può cancellare autonomamente una segnalazione se sussiste una controversia tra le parti, ma deve inibire la visualizzazione dei dati contestati fino a definizione del reclamo. Solo in presenza di errori accertati o mancata osservanza dei presupposti normativi (preavvisi, dati errati, vizi procedurali) la cancellazione risulta effettiva e definitiva.
Dunque, la procedura di rettifica o cancellazione della segnalazione al Crif prevede:
Un aspetto rilevante è rappresentato dai tempi di conservazione delle segnalazioni:
Ritardo fino a 2 rate | 12 mesi dalla regolarizzazione |
Ritardo oltre 2 rate | 24 mesi dalla regolarizzazione |
Morosità non sanata | 36 mesi dalla scadenza del contratto (max 60) |
Informazioni positive | 60 mesi dalla chiusura |
L’aggiornamento e l’eventuale cancellazione anticipata può avvenire solo se dimostrata l’illegittimità della segnalazione oppure il mancato rispetto delle procedure. In tutti gli altri casi il SIC provvede alla cancellazione automatica dei dati secondo le tempistiche indicate.
Nel caso in cui venga accertata una segnalazione non conforme alle regole, l’interessato può avanzare una richiesta di risarcimento nei confronti di chi ha disposto la registrazione errata. Tuttavia, il semplice fatto di essere iscritti nella CRIF in modo errato non dà diritto automatico a ricevere un indennizzo: è necessario dimostrare il danno concreto subìto.
La richiesta di risarcimento deve essere formalizzata, allegando la documentazione che attesti la natura e la quantificazione del pregiudizio patito (ad esempio, rifiuto scritto di un finanziamento).
In caso di esito negativo del tentativo stragiudiziale è possibile rivolgersi all’autorità giudiziaria per l’accertamento del danno, quantificando anche eventuali voci di danno morale e patrimoniale.