Quando si cambia azienda il lavoratore può richiedere il trasferimento il Tfr maturato a un'altra forma pensionistica complementare in relazione alla nuova attività lavorativa oppure può riscattare la posizione maturata a distanza di 12 mesi dalla data di cessazione. A distanza di un mesi dalla cessazione e senza requisiti per il pensionamento viene infatti data la possibilità di riscattare la propria posizione per intero.
Sono tre le opzioni tra cui deve scegliere il lavoratore al momento di una nuova assunzione. La prima è è di destinare il Tfr che sarò maturato alla previdenza complementare o a un Fondo aperto o a un Piano individuale pensionistico. La seconda è di mantenere il Trattamento di fine rapporto in azienda.
La terza di non fare alcuna scelta esplicita. Quello che a noi interessa adesso è però sapere come funziona il Tfr quando si cambia azienda dopo licenziamento o dimissioni. C'è poi un caso ancora più particolare: chi sceglie di destinare il Tfr alla previdenza complementare non può in seguito versarlo di nuova in azienda.
Dalla scelta effettuata non si torna indietro. Ma dopo due anni il lavoratore può trasferire la liquidazione in un altro fondo di previdenza complementare.
Questa opzione è permessa anche tra i vari comparti di uno stesso fondo. Il passaggio da una linea di investimento all'altra non comporta quasi mai costi e deve trascorrere almeno un anno di permanenza in un comparto. Vediamo allora cosa prevede la normativa sul Trattamento di fine rapporto e più esattamente
Quando si cambia azienda il lavoratore può richiedere il trasferimento il Tfr maturato a un'altra forma pensionistica complementare in relazione alla nuova attività lavorativa oppure può riscattare la posizione maturata a distanza di 12 mesi dalla data di cessazione.
A distanza di un mesi dalla cessazione e senza requisiti per il pensionamento viene infatti data la possibilità di riscattare la propria posizione per intero. Può anche mantenere la posizione maturata al primo fondo scelto con la possibilità di cumulo di quanto maturato con eventuali nuovi versamenti per prosecuzione volontaria o obbligatoria nel caso di ripresa dell'attività di servizio.
Nel caso di cambio di azienda, il nuovo datore di lavoro è chiamato a comunicare al lavoratore le opzioni disponibili per il Trattamento di fine rapporto, fornirgli il modulo se in precedenza aveva destinato il Tfr alla previdenza complementare per poi perdere i requisiti senza riscattare la propria posizione.
Dopodiché è incaricato di conservare la dichiarazione del lavoratore rilasciando una copia controfirmata e attestarne la scelta al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Da parte sua, il lavoratore deve consegnare al nuovo datore la dichiarazione con la scelta di destinazione del Trattamento di fine rapporto nel precedente contratto, ma soprattutto effettuare una nuova scelta per la destinazione del Tfr
Dal punto di vista fiscale, la nuova normativa prevede che la quota sia tassata con un'aliquota del 15%, con una riduzione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo fino a un massimo di abbattimento del 6%.
Nell'ambito del Tfr i lavoratori possono sempre chiedere un anticipo pari al 100% per spese sanitarie a seguito di gravi situazioni che riguardano se stessi, il coniuge o i figli. A distanza di 8 anni per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa per sé o per i figli, Oppure, ma solo nella misura dell'80%, per altre esigenze personali. Anche in questo caso possiamo analizzare l'aspetto fiscale.
Le anticipazioni del Trattamento di fine rapporto per spese sanitarie a seguito di gravi situazioni sono soggette alla stessa tassazione agevolata del 15% prevista per i trattamenti pensionistici. Le altre tipologie di anticipazioni ammesse sono soggette a una ritenuta a titolo d'imposta del 23%.
A contribuire al finanziamento della previdenza complementare dei lavoratori subordinati sono quindi il trattamento di fine rapporto, i contributi a carico del lavoratore, i contributi a carico del datore di lavoro. Non sempre è possibile arricchire il montante pensionistico con questo ultimo versamento. Sono escluse dal contributo datoriale le forme ad adesione individuale.
Beneficiano di questo ulteriore contributi le forme di previdenza integrativa ad adesione collettiva tra fondi istituiti dalle casse professionali privatizzate, fondi negoziali istituiti per effetto di un contratto o accordo collettivo di lavoro, fondi preesistenti, fondi aperti che ricevono adesioni collettive.