La gestione delle minusvalenze derivanti da azioni, fondi d’investimento, ETF e obbligazioni rappresenta un aspetto cruciale nella pianificazione fiscale e nell’ottimizzazione del portafoglio. In un sistema normativo in cui è possibile sfruttare le perdite per abbattere la tassazione sui guadagni ottenuti da strumenti finanziari, è fondamentale comprendere le regole, i meccanismi di compensazione e le strategie operative più efficaci.
Le minusvalenze finanziarie corrispondono alle perdite di capitale maturate in seguito alla vendita di strumenti quali azioni, fondi comuni, ETF, obbligazioni o altri asset finanziari a un valore inferiore rispetto al prezzo di acquisto. Contrariamente alle plusvalenze, che rappresentano profitti soggetti a imposizione fiscale, le minusvalenze non generano obblighi tributari, ma possono diventare crediti fiscali utilizzabili per diminuire l’imponibile di future plusvalenze. Questo beneficio è garantito dalle normative italiane sulla fiscalità dei redditi di natura finanziaria, in particolare dagli articoli 67 e 68 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).
I profitti e le perdite derivanti da prodotti finanziari si distinguono fiscalmente tra redditi di capitale e redditi diversi. Solo le minusvalenze classificate come redditi diversi possono essere compensate con plusvalenze della stessa natura. Per esempio, mentre la vendita di azioni e obbligazioni generano redditi diversi, le cedole delle obbligazioni, i dividendi azionari e i proventi da fondi o ETF rientrano tra i redditi di capitale e non sono compensabili con minusvalenze. Questa distinzione è fondamentale nella pianificazione fiscale, poiché incide sulla strategia di vendita e scelta degli strumenti per l’ottimizzazione delle imposte.
Le minusvalenze su azioni, strumenti obbligazionari, ETF, ETC e certificates, se realizzate in seguito ad alienazione, possono essere compensate con le plusvalenze ottenute su strumenti appartenenti alla stessa categoria (“redditi diversi”). Il meccanismo di compensazione prevede che le minusvalenze possano essere utilizzate:
È dunque essenziale monitorare lo zainetto fiscale tramite la posizione fiscale messa a disposizione dagli intermediari, che riepiloga crediti e scadenze delle perdite riportabili. La scadenza delle minusvalenze si riferisce all’ultimo giorno del quarto anno successivo a quello di formazione; oltre tale termine, il credito fiscale decade.
La gestione delle minusvalenze varia a seconda del regime fiscale adottato:
Nel caso di passaggio tra intermediari o cambiamento da amministrato a dichiarativo, è necessario richiedere la certificazione delle minusvalenze (ai sensi dell’art. 6 comma 5, D.Lgs. 461/97) per mantenere il diritto alla compensazione.
Con ETF armonizzati e fondi comuni d’investimento si genera una distinzione importante: le minusvalenze prodotte sono Redditi Diversi e dunque compensabili, ma i guadagni realizzati tramite questi strumenti generano Redditi di Capitale, non sempre compensabili con le perdite. La normativa, infatti, limita la compensazione ai soli casi di “redditi diversi”, escludendo le plusvalenze ottenute dalla maggior parte degli ETF e fondi armonizzati quotati su mercati UE, creando disparità tra strumenti simili sotto il profilo finanziario ma differenti nelle implicazioni fiscali.
Strumento | Minusvalenze compensabili? |
Azioni, Obbligazioni (comprate/vendute) | Sì (redditi diversi) |
Fondi, ETF armonizzati | Minusvalenza sì, ma non sempre compensabile con plusvalenze da fondi/ETF |
Certificates e Derivati | Sì |
Dividendi, Cedole, Proventi fondo | No (redditi di capitale) |
Per massimizzare il recupero delle minusvalenze e ridurre l’imposizione fiscale:
Altre domande, più generali, ma, comuque, interessanti riguardanti le minusvalenze: