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Come richiedere la Naspi se ho concluso il contratto stagionale (CCNL)? Procedura INPS domanda, documentazione e tempistiche

L'indennità di disoccupazione Naspi può essere concessa anche ai lavoratori stagionali, il cui contratto è finito.

Autore: Chiara Compagnucci
pubblicato il
Come richiedere la Naspi se ho concluso

La Naspi, acronimo di Nuova assicurazione sociale per l'impiego, è l'indennità mensile di disoccupazione destinata a chi ha perso involontariamente il proprio lavoro subordinato. Questo sussidio, che può essere richiesto attraverso il sito dell'Inps, è pensato per fornire un sostegno economico temporaneo durante il periodo di ricerca di un nuovo impiego.

L'indennità viene erogata per un periodo determinato, con l'obiettivo di offrire un minimo di sicurezza economica a coloro che si trovano in una situazione di disoccupazione non voluta. Tra i beneficiari rientrano anche i lavoratori stagionali ovvero coloro che hanno terminato la propria attività coincidente con un periodo stagionale di lavoro, a patto che vengano rispettate determinate condizioni. Vogliamo però saperne di più:

  • Naspi con contratto stagionale, come fare a richiederla

  • Tempistiche della Naspi per i lavoratori stagionali

Naspi con contratto stagionale, come fare a richiederla

L'indennità di disoccupazione Naspi può essere concessa anche ai lavoratori stagionali, il cui contratto è finito. Sebbene la disciplina generale preveda che la Naspi spetti a chi perde il lavoro non per propria volontà (ad esempio, nel caso di un licenziamento o di dimissioni per giusta causa), questo beneficio si estende anche ai lavoratori il cui contratto a termine o stagionale giunge a naturale scadenza.

Questo principio nasce dalla necessità di garantire un sostegno economico a chi, pur non essendo stato licenziato, si trova improvvisamente senza reddito, come accade per coloro che lavorano con contratti precari, tipici del settore stagionale o a tempo determinato. Anche per questi lavoratori, la possibilità di accedere alla Naspi dipende dal numero di settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti, con un minimo di 13 settimane necessarie per poter ottenere l'indennità.

La domanda per la Naspi deve essere presentata solo in via telematica, entro 68 giorni dalla cessazione del contratto di lavoro. La richiesta può essere inviata tramite il portale online dell'Inps, utilizzando il Contact Center, o attraverso l'assistenza di patronati e intermediari autorizzati. Il suggerimento è di presentare la domanda il prima possibile, idealmente già dal giorno successivo alla scadenza del contratto, per iniziare a ricevere l'indennità al più presto.

Tempistiche della Naspi per i lavoratori stagionali

La Naspi viene erogata mensilmente per un periodo corrispondente alla metà delle settimane di contributi versati negli ultimi quattro anni. Ad esempio, un lavoratore stagionale come un bagnino o un cameriere che abbia lavorato per quattro mesi avrà diritto a due mesi di indennità Naspi. Questo sussidio, pur non equivalente allo stipendio precedente, fornisce un supporto economico temporaneo, utile per affrontare i mesi successivi alla fine del contratto, nella speranza di trovare presto un nuovo impiego.

Se invece il lavoratore ha un contratto a tempo determinato di sei mesi, avrà diritto a tre mesi di indennità di disoccupazione. L'importo erogato non corrisponde allo stipendio pieno, ma fa da sostegno economico durante la transizione verso un nuovo lavoro.

L'erogazione della Naspi inizia dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro quel termine o Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se questa viene presentata dopo l'ottavo giorno dalla cessazione, ma sempre entro i termini previsti dalla legge.

Per quanto riguarda i lavoratori stagionali e a tempo determinato, i contributi utili per soddisfare il requisito contributivo comprendono i contributi previdenziali, inclusa la quota per la disoccupazione, versati durante il periodo di lavoro subordinato; i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria, se la contribuzione era già stata versata o era dovuta all'inizio del congedo, e per i periodi di congedo parentale indennizzati, intervenuti durante un rapporto di lavoro; i periodi di lavoro svolti all'estero in paesi comunitari o con cui esistono convenzioni di totalizzazione; i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino a otto anni, con un massimo di cinque giorni lavorativi per anno solare.

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