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Come si contano i 30 giorni per impugnazione di una delibera condominiale. Da quando iniziano e quali si considerano

Da quando decorrono i 30 giorni per impugnare una delibera condominiale, come si calcolano correttamente e quali giorni sono da considerare nel conteggio

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
Come si contano i 30 giorni per impugnaz

Il rispetto dei 30 giorni per l’impugnazione di una delibera condominiale si configura come una tutela legale, necessaria a garantire certezza e stabilità alle decisioni prese dall’assemblea. Attraverso la definizione precisa di tempi e modalità, il legislatore mira a equilibrare l’interesse del singolo con la necessità di un’amministrazione efficace delle parti comuni. L’esperienza giurisprudenziale ha chiarito le diverse fattispecie, evidenziando come è dalla comunicazione del verbale che iniziano a decorrere i termini per gli assenti, mentre per i presenti la decorrenza coincide con la data dell’assemblea.

Chi può impugnare una delibera condominiale, requisiti soggettivi e condizioni di legittimità

La legittimazione a impugnare una decisione assembleare è limitata a specifiche categorie di condomini, come stabilito dall’art. 1137 c.c.:

  • Assenti: coloro che non hanno partecipato all’assemblea (né personalmente né tramite delega)
  • Dissenzienti: condomini che, pur presenti, hanno espresso voto contrario
  • Astenuti: soggetti presenti ma non partecipanti attivamente alla decisione (nessun voto espresso)

I motivi d’impugnazione devono risiedere nella contrarietà della delibera alla legge o al regolamento condominiale e, tipicamente, si riferiscono a vizi che comportano l’annullabilità (come errori nel procedimento di convocazione, irregolarità nella decisione o mancato rispetto del regolamento). Le delibere affette da nullità, invece, possono essere contestate senza limiti temporali e da qualsiasi interessato. La presenza di un interesse diretto e legittimo è un presupposto indispensabile per l’azione, consolidando l’equilibrio tra il rispetto delle norme e la salvaguardia dei diritti dei singoli condomini.

Quali sono le delibere impugnabili, differenza tra nullità e annullabilità

La distinzione tra nullità e annullabilità delle delibere condominiali è importante per la corretta applicazione dei termini d’impugnazione. Una deliberazione è nulla se affetta da vizi radicali, come una decisione su oggetto illecito, mancato rispetto di norme imperative o lesione di diritti individuali. L’annullabilità invece riguarda violazioni di carattere formale o procedurale:

  • Delibere nulle: impongono limiti senza unanimità ai diritti sulle proprietà esclusive, modificano criteri generali di ripartizione delle spese senza consenso unanime, o sono adottate in totale assenza di competenza.
  • Delibere annullabili: si riferiscono entro i limiti dell’esercizio assembleare, ma violano norme di convocazione, regolamentari o sulle maggioranze richieste.
Tipologia vizio Termine per impugnare Soggetti legittimati
Nullità Nessun limite Qualsiasi interessato
Annullabilità 30 giorni Assenti, dissenzienti, astenuti

Le implicazioni di tale distinzione sono rilevanti soprattutto nella ripartizione delle spese: la modifica dei criteri generali, se non adottata all’unanimità, determina la nullità della delibera (Cassazione Civile, Sezioni Unite n. 9839/2021).

Il termine di trenta giorni, decorrenza per condomini presenti e assenti

Il termine di 30 giorni per l’impugnazione di una delibera condominiale rappresenta una scadenza perentoria. La decorrenza è differenziata:

  • Per i presenti all’assemblea (dissenzienti/astenuti): il conteggio parte dalla data in cui la deliberazione è stata assunta. Si presume, infatti, la piena consapevolezza della decisione da parte di chi partecipa all’assemblea, come evidenziato dalla prassi giurisprudenziale.
  • Per gli assenti: il termine si calcola dal momento in cui viene ricevuta la comunicazione formale del verbale d’assemblea. La data della notifica è determinante per garantire la certezza giuridica del procedimento.

Il rispetto di questi termini è necessario per evitare la decadenza del diritto d’impugnazione. In assenza di impugnazione entro il termine stabilito, la delibera acquista efficacia definitiva nei confronti di tutti i condomini, fatta eccezione per le ipotesi di nullità.

Modalità e prova della comunicazione del verbale d’assemblea

La modalità di comunicazione del verbale è essenziale sia per la certezza della decorrenza dei termini che per la tutela dei diritti degli assenti. Sebbene la legge non imponga una forma specifica, la giurisprudenza raccomanda metodi che diano prova sicura della data di ricezione:

  • Pec (Posta Elettronica Certificata): la data di consegna equivale a quella risultante dalla ricevuta di avvenuta consegna.
  • Raccomandata A/R: fa fede la data della firma sull'avviso di ricevimento o, in caso di compiuta giacenza, quella fissata dalla normativa postale.
  • Consegna a mani: la data risulta dal documento di ricevuta firmato dal destinatario.
  • Fax: la ricevuta di invio è idonea a segnare la data di comunicazione.

La scelta di sistemi non tracciabili (posta ordinaria o e-mail semplice) è sconsigliata, poiché compromette la possibilità di provare la comunicazione e può prolungare indefinitamente il termine per l'impugnazione a favore degli assenti.

Effetti della mancata o ritardata comunicazione del verbale agli assenti

Il mancato invio o la comunicazione tardiva del verbale a uno o più condomini assenti genera rilevanti conseguenze giuridiche:

  • Il termine di 30 giorni per impugnare non decorre sino all’effettiva comunicazione. L’assente potrà quindi agire ben oltre, anche dopo molti mesi, laddove venga a conoscenza della decisione in ritardo.
  • La persistente omissione dell’invio da parte dell’amministratore costituisce grave irregolarità gestionale e può essere motivo di revoca giudiziale ai sensi dell’art. 1129 c.c. 

La tempestività della comunicazione è quindi nell’interesse sia dell’amministratore che dell’intero condominio: solo da tale momento decorrerà il periodo di stabilizzazione delle deliberazioni adottate in assemblea.

Termini e particolarità in caso di mediazione obbligatoria e controversie

Nelle controversie relative all’impugnazione della delibera condominiale, il legislatore prevede l’esperimento obbligatorio della mediazione civile ex D.lgs. 28/2010 come condizione di procedibilità della domanda. Se la mediazione si conclude con esito negativo, il termine di trenta giorni decorre dal deposito del verbale di insuccesso. Tuttavia, in casi di particolare complessità – ad esempio, quando il procedimento viene riaperto con nuovo incontro su richiesta delle parti – la giurisprudenza ammette che la decorrenza venga individuata a partire dalla data del nuovo incontro di mediazione, come stabilito dal Tribunale di Pavia, sentenza n. 1401/2023.