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Come si dividono le spese per curare i genitori ammalati tra fratelli? Pagano tutti allo stesso modo?

I rapporti all’interno della famiglia sono regolati sia da principi di solidarietŕ morale che da specifiche previsioni normative. I figli hanno l’obbligo di rispettare e mantenere i propri genitori anziani

Autore: Marcello Tansini
pubblicato il
Come si dividono le spese per curare i g

L’invecchiamento della popolazione italiana porta sempre più famiglie ad affrontare la questione della cura e del sostegno economico ai genitori anziani o malati. Secondo le norme in vigore, l’assistenza agli ascendenti non autosufficienti rappresenta non solo una responsabilità morale, ma anche un dovere giuridico per i figli. L’obbligo di prestare aiuto nasce quando il genitore non è più in grado di soddisfare autonomamente i bisogni primari, tanto per mancanza di risorse economiche che per difficoltà sanitarie.

In questi casi, si configura un vincolo specifico regolamentato dal Codice Civile, che prevede una compartecipazione economica, volta ad assicurare una qualità di vita dignitosa all’anziano. La ripartizione dei costi e delle responsabilità coinvolge tutti i figli, senza distinzioni di genere o di residenza, puntando a garantire pari trattamento e tutela per chi si trova in condizioni di necessità.

I doveri dei figli nei confronti dei genitori: obblighi legali, morali e giuridici

I rapporti all’interno della famiglia sono regolati sia da principi di solidarietà morale che da specifiche previsioni normative. I figli hanno l’obbligo di rispettare e mantenere i propri genitori anziani quando questi non riescono più ad essere autosufficienti. Il Codice Civile sancisce il dovere di prestare gli alimenti ai familiari in stato di bisogno - spese che comprendono vitto, alloggio e cure mediche - secondo le proprie possibilità economiche. L’impegno non si limita al solo sostegno reddituale: chi omette di provvedere rischia anche conseguenze penali in caso di abbandono di persone incapaci:

  • Obbligo economico: ogni figlio è tenuto a contribuire in proporzione alle proprie capacità.

  • Assistenza alternativa: il supporto può essere, in alternativa, anche l’ospitalità in casa propria o l’assunzione di un aiuto specializzato (badante, casa di riposo).

  • Mancanza di limiti territoriali: l’obbligo sussiste sia per figli conviventi che non conviventi.

Il senso di responsabilità, oltre che un dovere imposto dalla legge, è anche una testimonianza di rispetto verso la storia familiare. Sebbene l’aspetto umano e morale sia centrale, in caso di inadempienze emergono le tutele previste dalla normativa, che possono giungere ad imporre il mantenimento tramite provvedimento giudiziario.

Divisione delle spese tra fratelli: principi, assenza di una normativa specifica e ruolo degli accordi

Quando si affronta la questione della ripartizione degli oneri per la cura dei genitori non autosufficienti, il diritto italiano non prevede una disciplina dettagliata. La regola principale consiste nel richiamo al principio di solidarietà familiare, secondo cui tutti i figli devono contribuire al mantenimento dell’anziano sulla base delle rispettive disponibilità. Tuttavia, non vi è una legge che stabilisca criteri specifici di suddivisione. In pratica, la corresponsione delle spese avviene spesso tramite accordi informali tra fratelli, che possono contemplare:

  • il rimborso diretto delle spese vive sostenute da uno o più fratelli;

  • la divisione pro quota delle spese sanitarie e di assistenza;

  • la valorizzazione del tempo ed energie dedicati da chi segue più da vicino il genitore.

L’assenza di una norma precisa comporta alcune conseguenze importanti:

  • Spesso chi si assume maggiori responsabilità non può legalmente pretendere il regresso sugli altri fratelli se non vi è stato un accordo scritto.

  • La rivalutazione delle spese sostenute può avvenire solo se si è giunti a un’intesa formale, con risvolti anche sul piano ereditario.

  • Nel caso di disaccordo permanente, resta solo la strada della mediazione familiare o del ricorso giudiziale.

La collaborazione tra fratelli rappresenta il metodo più efficace per tutelare l’interesse del genitore, tenendo conto della capacità economica di ciascuno e delle esigenze concrete della persona assistita. La mancanza di regole rigide consente flessibilità, ma può portare a conflitti qualora non vi sia una chiara suddivisione degli oneri.

Le eccezioni previste dal Codice Civile: quando e come interviene la legge nella ripartizione delle spese

Sebbene le modalità di ripartizione delle spese siano lasciate di norma all’accordo tra i familiari, la legge prevede importanti eccezioni in caso di inadempienze o conflittualità. L’articolo 433 del Codice Civile riconosce il diritto degli ascendenti in stato di bisogno a richiedere “alimenti” ai discendenti e agli altri parenti nell’ordine previsto. Secondo questo articolo:

  • Tutti i figli, naturali, adottivi o legittimi, sono tenuti in misura pari al soddisfacimento delle necessità primarie dell’anziano.

  • Quando le risorse del genitore sono insufficienti, la legge ammette la richiesta di un contributo in denaro da parte del genitore bisognoso verso i figli, in misura proporzionata alle capacità di ciascuno.

  • Non è obbligatorio fornire assistenza personale: la prestazione può concretizzarsi nel supporto economico o nell’ospitalità alternativa.

In assenza di accordo, l’intervento del giudice si limita a determinare la misura dell’obbligazione in base al bisogno e alle condizioni economiche dei familiari. Tuttavia, il rimborso ex post (dopo il decesso del genitore) delle spese affrontate da un solo fratello non è generalmente ammesso, salvo contratti specifici.

La mancanza di una disciplina vincolante sulla suddivisione delle spese può tradursi in conflitti aperti. Quando uno dei figli nega il proprio contributo economico - per impossibilità o volontà - la parte lesa, o il genitore stesso, può rivolgersi all’autorità giudiziaria. Il giudice valuta caso per caso e dispone:

  • l’accertamento dello “stato di bisogno” del genitore;

  • la verifica della capacità contributiva di ogni figlio;

  • la quota di competenza di ciascuno, eventualmente anche ordinando il pagamento diretto delle somme dovute.

Secondo giurisprudenza recente, il magistrato può imporre l’intero onere su un solo figlio in caso di urgenza, riservando poi a questi la possibilità di richiedere il regresso verso gli altri. La procedura può essere attivata anche da un amministratore di sostegno nell’interesse dell’anziano. Il mancato rispetto delle disposizioni giudiziali espone il figlio inadempiente a sanzioni civili e, nei casi più gravi, anche penali.

Come viene valutata la capacità economica dei figli nella ripartizione delle spese

La normativa pone grande attenzione al rispetto della situazione finanziaria personale di ciascun obbligato. La comparazione delle condizioni economiche avviene tramite l’analisi di parametri oggettivi come:

  • reddito dichiarato e patrimonio personale;

  • ISEE familiare (indicatore utilizzato anche per l’accesso ai servizi sociosanitari pubblici);

  • oneri e carichi familiari, incluse situazioni di disoccupazione, invalidità o presenza di altri figli a carico.

La suddivisione degli oneri non avviene, dunque, in maniera automatica e paritaria, ma è adattata alle reali possibilità di contribuzione di ciascun figlio, per evitare squilibri od iniquità. L'autorità giudiziaria può, su richiesta, escludere temporaneamente o permanentemente un figlio del tutto privo di redditi dal concorso nelle spese, deferendo il carico agli altri figli con maggiore capacità. Questa valutazione mira a garantire un’equa distribuzione degli obblighi e a salvaguardare la sussistenza del genitore senza gravare eccessivamente sui discendenti in condizione di disagio.

Le spese per RSA e case di riposo: suddivisione dei costi tra Stato, Comuni, genitori e figli

L’accesso alle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) e alle case di riposo rappresenta una delle sfide principali sul piano economico e sociale. Le rette variano sensibilmente, anche in base alla regione, ma la loro suddivisione segue criteri stabiliti nazionalmente e regionalmente. In generale:

  • La quota sanitaria (spese mediche e infermieristiche) è coperta per almeno il 50% dal Servizio Sanitario Nazionale, in applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

  • La parte restante, detta "quota alberghiera" (vitto, alloggio, servizi accessori), è ripartita tra l’utente, i familiari obbligati e, in parte, i Comuni, in base all’ISEE sociosanitario.

Le tabelle di riparto possono prevedere diverse variabili

Quota sanitaria

Coperta dal SSN/Regione

Quota alberghiera

Utente, figli, Comune (secondo ISEE e mezzi)

Non viene richiesto il pagamento della retta direttamente ai figli se non hanno sottoscritto obbligazioni specifiche, tuttavia, in caso di impossibilità da parte del genitore di pagare, il Comune può rivalersi sugli obbligati secondo l’ordine previsto dal Codice Civile. La situazione normativa è in continua evoluzione e oggetto di acceso dibattito, con pronunce anche contraddittorie tra sentenze recenti (specialmente con riferimento a pazienti Alzheimer o patologie gravi), che in alcuni casi hanno visto l’intera retta a carico del SSN.

Le controversie sulla ripartizione dei costi e sulle responsabilità familiari sono sempre più frequenti nei tribunali italiani. In diversi casi, i giudici hanno riconosciuto la capacità economica come parametro guida per la determinazione delle quote a carico dei figli. Ad esempio, il Tribunale di Milano (sentenza n. 567/2023) ha imposto una contribuzione equa tra fratelli per le necessità di una madre affetta da grave demenza, esentando chi era privo di fonti di reddito.

Altre pronunce, soprattutto in materia di RSA e Alzheimer, hanno affermato il principio dell’indivisibilità tra le componenti sanitarie e socioassistenziali dei costi, disponendo - nei casi di prevalenza del bisogno sanitario - la totale copertura da parte del SSN. Tuttavia, situazioni analoghe possono portare a esiti differenti, a causa della rilevante discrezionalità dei giudici e delle variegate condizioni familiari e patrimoniali. Spesso, la mancanza di accordi formali tra fratelli sulle spese sostenute impedisce la ripetizione delle somme anticipate se non si è ricorsi tempestivamente al giudice.