Il lavoro dopo il pensionamento è una realtà giuridicamente ammessa in Italia e disciplinata da un quadro normativo articolato, che prevede libertà di scelta sia per il lavoratore che per il datore di lavoro. Chi ha raggiunto la pensione può essere assunto o intraprendere nuove attività lavorative, ma occorre considerare attentamente il tipo di contratto, la tipologia di pensione percepita, i limiti di cumulo tra redditi e prestazione pensionistica e le più aggiornate regolamentazioni in vigore.
Nel 2025, la legge permette di assumere regolarmente un pensionato come lavoratore dipendente o autonomo senza limiti di età o divieti generali, fatta eccezione per i casi di pensione di inabilità. In particolare, chi percepisce la pensione di vecchiaia può lavorare e sommare i redditi da lavoro alla pensione senza restrizioni. Coloro che hanno optato per la pensione anticipata tramite Quota 103, Quota 104, opzione donna, APE sociale, incontrano specifici vincoli: fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia (attualmente 67 anni), il cumulo tra pensione e redditi da lavoro non è permesso, salvo eccezioni per il lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. Il superamento di tale soglia o la percezione di altri redditi da lavoro determina la sospensione della pensione per tutto l’anno di riferimento.
Per i pensionati di reversibilità il cumulo con altri redditi da lavoro è ammesso, ma con possibili decurtazioni percentuali dell’importo pensionistico in base alle fasce di reddito.
Non esiste una formula contrattuale univoca od obbligatoria per assumere pensionati: la normativa consente di ricorrere a qualsiasi forma prevista dall’ordinamento. Tuttavia, alcuni contratti sono generalmente preferiti per ragioni di flessibilità e conformità alle esigenze del lavoratore in pensione:
Ogni forma presuppone valutazioni preventive sul piano fiscale e previdenziale, in quanto i redditi da lavoro si sommano alla pensione e incidono su tassazione, scaglioni IRPEF e gestione dei contributi. In ogni caso, il rapporto va comunicato ai servizi per l’impiego almeno 24 ore prima tramite modello Co Unilav, contenente tutti i dettagli contrattuali e anagrafici.
La Legge di Bilancio 2025 ha confermato la piena cumulabilità della pensione di vecchiaia con i redditi da lavoro dipendente e autonomo. Vengono invece mantenute restrizioni per chi percepisce pensione anticipata secondo Quota 103/104 e APE sociale: in tali casi, ogni reddito lavorativo diverso dal lavoro autonomo occasionale entro il tetto di 5.000 euro annui comporta la sospensione dell’erogazione della pensione.
Normative recenti hanno inoltre consolidato la distinzione tra:
Tra le novità 2025, è stato confermato lo sgravio Naspi per assunzioni di over 67 e i bonus contributivi per datori che impiegano pensionati over 50 disoccupati da almeno 12 mesi, con uno sconto pari al 50% sui contributi previdenziali per 12 mesi (contratto a termine) e per 18 mesi (contratto indeterminato).
Indipendentemente dal tipo di contratto utilizzato, l’assunzione di un pensionato impone obblighi puntuali di comunicazione. Il datore di lavoro deve trasmettere la comunicazione obbligatoria di avvio rapporto di lavoro (CO Unilav) ai servizi per l’impiego, almeno 24 ore prima dell’inizio effettivo. Il modulo deve riportare:
Nel caso di prestazione occasionale, è obbligatoria la comunicazione preventiva tramite l’apposita piattaforma INPS (“Libretto Famiglia” o “Contratto di prestazione occasionale”), con precise indicazioni sulle tempistiche delle prestazioni e sui compensi.
Il trattamento contributivo e fiscale segue i medesimi criteri previsti per altri lavoratori. L’azienda agisce da sostituto d’imposta e applica le normali trattenute fiscali e previdenziali; il pensionato deve essere informato che i redditi percepiti fanno cumulo ai fini IRPEF. Occorre tenere conto che:
La valutazione della tipologia contrattuale ideale può dipendere anche da esigenze di coordinamento con altre normative, come la gestione di maternità in caso di rapporti a tempo indeterminato, oppure dalla validità dei contratti in presenza o meno di firma o registrazione.