I dipendenti pubblici che cessano dal servizio per andare in pensione prima con il cumulo ricevono il TFS solo al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia, cioè 67 anni
Nel settore pubblico il trattamento di fine rapporto (TFR) e il trattamento di fine servizio (TFS) rappresentano prestazioni economiche di importanza determinante per il personale al termine della carriera lavorativa.
Tuttavia, tra le principali problematiche segnalate negli ultimi anni, spiccano le tempistiche differite del pagamento, soprattutto se confrontate con il settore privato. Questa dilatazione dei tempi solleva questioni legate all’equità tra i diversi comparti e genera incertezza nei lavoratori pubblici che maturano il diritto alla pensione.
Il TFR e il TFS sono istituti distinti che disciplinano la liquidazione economica al termine del rapporto di lavoro nel pubblico impiego. Il TFS, trattamento di fine servizio, spetta principalmente ai dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001, purché non abbiano aderito a fondi pensione integrativi di comparto come Espero o Perseo Sirio. Il TFR, invece, si applica di regola al personale assunto dopo tale data o a chi ha optato per il regime contributivo integrale.
Il diritto al TFS richiede almeno un anno di iscrizione a un fondo previdenziale, includendo anche i periodi riscattati e i servizi ricongiunti. Questo trattamento, dal carattere sia previdenziale sia retributivo, viene erogato generalmente dall'INPS (Gestione ex-INPDAP) oppure, per alcuni enti, direttamente dall’amministrazione di appartenenza non gestita da INPS.
I dipendenti che maturano il TFR sono invece coloro che:
Il personale statale che accede a formule di pensionamento anticipato con il cumulo contributivo deve attendere per l’erogazione di TFR/TFS fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia ordinaria.
Stando a quanto stabilito dalla normativa vigente, il personale della pubblica amministrazione che cessa dal servizio per andare in pensione prima con il cumulo contributivo può avere il TFS solo trascorsi 12 mesi a decorrere dal compimento dell’età anagrafica necessaria per accedere alla pensione di vecchiaia, cioè 67 anni.
Ciò significa che se anche il dipendente statale va in pensione anticipata con il cumulo contributivo, magari a 65 anni, deve comunque attendere il raggiungimento dei 67 anni per poter avere la liquidazione del suo trattamento e non può averlo mai prima.
Non mancano eccezioni e situazioni peculiari all’interno del pubblico impiego. In casi di decesso o inabilità, i tempi di pagamento risultano notevolmente ridotti. Per il personale iscritto al Fondo Credito INPS, era stata prevista una possibilità di anticipazione del TFS, bloccata però per esaurimento fondi nella primavera 2024, lasciando ai pensionati la sola alternativa di ottenere anticipi tramite istituti bancari privati ma con tassi superiori rispetto a quelli fissati per il finanziamento a carattere sociale.
La modalità di calcolo varia a seconda che si tratti di TFR o di TFS. Per il TFR, la liquidazione si ottiene accantonando annualmente il 6,91% della retribuzione utile lorda. Questo importo viene poi rivalutato ogni anno secondo l’indice ISTAT applicato alla quota maturata.
Il TFS segue criteri differenti. L’importo si determina applicando una percentuale (80%) della retribuzione annua utile, comprensiva della tredicesima, divisa per 12 mesi e moltiplicata per gli anni di servizio validi, considerando come anno intero anche le frazioni superiori a sei mesi. In sintesi:
Un’altra differenza riguarda il beneficio economico: storicamente, il TFS garantisce importi più elevati rispetto al TFR, rendendolo un trattamento ritenuto più favorevole dai lavoratori pubblici interessati.
La normativa vigente stabilisce tempistiche puntuali per il pagamento del trattamento di fine rapporto o servizio, strettamente legate alle cause di cessazione dal servizio e alla modalità di accesso alla pensione. Dal 2025, con l’innalzamento del limite di età ordinamentale a 67 anni per la pensione di vecchiaia dei lavoratori pubblici, si sono registrati cambiamenti anche nelle scadenze di pagamento.
I termini previsti per la liquidazione delle somme sono così schematizzati nella tabella:
Causa di cessazione | Decorrenza pagamento |
Decesso o inabilità permanente | Entro 105 giorni dalla cessazione |
Pensione di vecchiaia (67 anni) | Dopo 12 mesi |
Pensione anticipata o altre cause | Dopo 24 mesi |
A questi termini si aggiungono 90 giorni entro cui l’ente erogatore deve eseguire il pagamento materiale.
L’importo spettante può essere corrisposto secondo la seguente logica di rateizzazione: