Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per le cooperative e consorzi agricoli regolamenta su tutto il territorio nazionale il rapporto di lavoro tra imprese cooperative agricole e i loro dipendenti, siano essi quadri, impiegati od operai agricoli e florovivaisti. Questo accordo stabilisce i livelli di stipendio in base alle mansioni svolte e disciplina tutti gli aspetti del rapporto lavorativo, dalle ferie alle malattie, dai permessi ai licenziamenti.
Il CCNL cooperative e consorzi agricoli rappresenta lo strumento contrattuale fondamentale che definisce i diritti e i doveri dei lavoratori nel settore cooperativo agricolo. La sua importanza è cruciale poiché stabilisce un quadro normativo uniforme applicabile in tutto il territorio nazionale, garantendo tutele adeguate ai lavoratori e certezza giuridica alle imprese cooperative.
L'ultima rinnovazione del contratto, sottoscritta il 19 luglio 2024, ha introdotto importanti novità sia sul piano economico che normativo, con validità dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2027. Gli aumenti salariali e le nuove disposizioni normative riflettono l'adattamento del settore alle nuove esigenze del mercato del lavoro e alle sfide economiche contemporanee.
Il sistema di classificazione del personale nel CCNL cooperative e consorzi agricoli è strutturato in sette livelli, ciascuno corrispondente a specifiche mansioni e competenze professionali. Questa strutturazione permette una chiara definizione dei ruoli all'interno delle cooperative agricole:
Per ciascun livello, il contratto prevede una retribuzione minima tabellare nazionale, che costituisce la base di calcolo per tutti gli istituti economici contrattuali come mensilità aggiuntive, straordinari e altri elementi retributivi.
L'accordo di rinnovo sottoscritto il 19 luglio 2024 prevede un aumento retributivo complessivo di 170 euro a regime, corrispondente a un incremento dell'11,22%, distribuito in quattro tranches:
Gli stipendi mensili comprendono il minimo nazionale di stipendio base mensile, l'indennità di contingenza e altri elementi retributivi e sono definiti in base al livello del lavoratore e alle mansioni svolte. A seguito degli aumenti contrattuali, per il 2025 i minimi retributivi saranno:
Il contratto prevede inoltre un sistema di scatti di anzianità, che rappresentano aumenti periodici biennali della retribuzione. Gli operai a tempo indeterminato hanno diritto, per ciascun biennio di anzianità di servizio presso la stessa azienda, a un aumento retributivo in cifra fissa, con importi che variano da 9,44 euro per il livello 7 fino a 12,20 euro per il livello 3.
Il nuovo CCNL 2025 amplia e rivede diverse indennità previste per specifiche condizioni di lavoro:
Ai lavoratori cui è affidata la mansione di cassiere, con responsabilità del movimento di cassa e relativo rischio, è riconosciuta un'indennità mensile nella misura di 35 euro (incrementata di 10 euro rispetto alla precedente). Questa indennità compete sia ai lavoratori che svolgono tale mansione in via esclusiva, sia a coloro che la svolgono congiuntamente ad altre mansioni, purché si tratti di un'attività continuativa.
Dal 1° agosto 2024, l'importo dell'indennità di funzione per i quadri è aumentato a:
È stata introdotta in via sperimentale una nuova indennità per i lavoratori che eseguono la propria prestazione in turni periodici. A decorrere dal 1° aprile 2024, è prevista un'indennità di 1 euro a turno che matura dopo che il lavoratore ha eseguito la propria prestazione secondo lo schema di due turni giornalieri per almeno 6 mesi consecutivi nell'anno.
Il contratto prevede specifiche maggiorazioni retributive per il lavoro straordinario, festivo e notturno:
Per il lavoro notturno in turni regolari o per mansioni specifiche, la maggiorazione è ridotta al 15%.
L'orario di lavoro contrattuale ordinario è stabilito in 39 ore settimanali, generalmente distribuite su cinque giorni lavorativi, salvo diversa distribuzione prevista dalla contrattazione di secondo livello.
Il contratto prevede un monte ore di flessibilità per far fronte a particolari esigenze produttive o di mercato, con la possibilità di utilizzare fino a 90 ore annue di prestazioni lavorative con orario superiore a quello contrattuale, compensate successivamente con orari ridotti. Gli accordi aziendali o territoriali possono prevedere il superamento di tale limite e regolamentare le modalità dell'eventuale recupero.
Con il rinnovo contrattuale, è stato aumentato il monte ore di lavoro straordinario da 230 a 250 ore annue, misura che risponde alle esigenze di maggiore flessibilità operativa richiesta dalle cooperative agricole.
In considerazione della forte stagionalità che caratterizza il settore agricolo e della deperibilità dei prodotti, il contratto prevede che la durata media dell'orario di lavoro possa essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a sei mesi, consentendo una gestione più flessibile dei picchi produttivi stagionali.
Ai lavoratori con rapporto a tempo indeterminato spetta, per ogni anno di servizio, un periodo di ferie retribuito pari a 26 giornate lavorative (22 nel caso di settimana corta). Per gli operai a tempo determinato, il periodo di ferie matura in proporzione alle giornate lavorate (per 365mi).
Il lavoratore con qualifica di impiegato o di operaio a tempo indeterminato che contrae matrimonio ha diritto a un permesso straordinario di 15 giorni con retribuzione normale. Per gli operai a tempo determinato, la durata del permesso varia in base alla durata del contratto:
Il CCNL 2025 ha ampliato significativamente i permessi per esigenze familiari:
Il lavoratore a tempo indeterminato che frequenta corsi di formazione e aggiornamento professionale di interesse agricolo ha diritto a un permesso retribuito per il periodo necessario alla partecipazione al corso, fino a un massimo di 200 ore nell'arco del triennio, utilizzabili anche in un solo anno.
Un'importante novità del contratto riguarda le tutele per le donne vittime di violenza di genere. La lavoratrice che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 24 del D.lgs 80/2015 può usufruire di un periodo di congedo retribuito di due mesi, ulteriore a quello di legge, a carico della cooperativa.
Inoltre, la lavoratrice a tempo determinato inserita in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere può esercitare il diritto alla riassunzione entro 60 giorni dal termine del percorso. Il diritto di precedenza si estingue entro 18 mesi dalla presentazione della domanda.
In caso di malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore a tempo indeterminato ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 180 giorni, anche per più eventi, nell'arco degli ultimi 12 mesi. In caso di infortunio sul lavoro, la conservazione del posto è garantita fino a guarigione clinica.
Per patologie gravi e continuative che comportino terapie salvavita, il lavoratore può fruire di un ulteriore periodo di aspettativa fino a guarigione clinica e comunque non superiore a 6 mesi.
Per gli impiegati, il trattamento economico in caso di malattia prevede:
Per gli operai florovivaisti, in caso di malattia è prevista un'indennità giornaliera, nella misura del 25% della retribuzione, per un periodo massimo di 90 giorni in un anno. In caso di infortunio sul lavoro, a partire dal quarto giorno è prevista un'indennità giornaliera pari alla differenza tra l'indennità di legge e la retribuzione, fino a un massimo di 180 giornate.
In caso di congedo obbligatorio di maternità, l'impresa integra la prestazione erogata dall'INPS per le operaie a tempo indeterminato e per le impiegate, per un massimo di 5 mesi, fino a raggiungere il 100% dell'ultima retribuzione ordinaria netta.
Per le operaie a tempo determinato, l'integrazione giornaliera prevede importi che variano da 3,57 a 5,31 euro in base al livello, per un massimo di 130 giornate.
La risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato può avvenire per diversi motivi, tra cui:
In caso di licenziamento, i termini di preavviso sono:
In caso di dimissioni, i periodi sono ridotti della metà (3 mesi, 2 mesi e 1 mese rispettivamente).
Al termine del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto al trattamento di fine rapporto (TFR), calcolato sommando per ciascun anno di servizio una quota pari all'importo della retribuzione annua divisa per 13,5.
Per gli operai a tempo determinato, il TFR è pari all'8,63% calcolato sull'insieme del minimo contrattuale nazionale conglobato e del salario integrativo, e viene corrisposto trimestralmente o con diverse periodicità stabilite dalla contrattazione di secondo livello.
Il CCNL 2025 dedica particolare attenzione ai contratti a tempo determinato, che rappresentano una componente importante nel settore agricolo a causa della stagionalità delle attività.
I lavoratori a tempo determinato impegnati in attività produttive stagionali hanno diritto di precedenza nelle assunzioni presso la stessa azienda e con le medesime mansioni. Questo diritto può essere esercitato inviando richiesta scritta al datore di lavoro entro 45 giorni dalla cessazione del rapporto e si estingue dopo un anno.
Il contratto ha definito specifiche causali per la stipula di contratti a termine con durata massima di 24 mesi:
L'apprendistato rappresenta una forma importante di inserimento lavorativo nel settore. Il contratto prevede diverse tipologie:
Il CCNL 2025 ha potenziato significativamente gli strumenti di welfare e previdenza complementare:
Dal 1° gennaio 2025 è previsto un incremento della contribuzione al fondo sanitario Filcoop:
Per gli OTD, saranno iscritti al Filcoop sanitario quelli che nel triennio precedente abbiano effettuato almeno 360 giornate di lavoro effettivo.
I lavoratori possono aderire al fondo di previdenza complementare Previdenza Cooperativa, con una contribuzione definita e a capitalizzazione individuale. A carico del datore di lavoro è previsto un contributo dell'1,5% sulla retribuzione utile per il calcolo del TFR, mentre il lavoratore versa l'1% più una quota di TFR (2% per i lavoratori già occupati al 28 aprile 1993, 100% per i lavoratori di prima occupazione successiva).