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Contratto CCNL 2025 cooperative e consorzi agricoli stipendi, livelli, mansioni, ferie, malattie, permessi, licenziamenti

Cosa prevede il CCNL Cooperative e consorzi agricoli, qual lambito di applicazione e le regole e gli aspetti fondamentali da conoscere.

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
e aggiornato con informazioni attualizzate il
Contratto CCNL 2025 cooperative e consor

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per le cooperative e consorzi agricoli regolamenta su tutto il territorio nazionale il rapporto di lavoro tra imprese cooperative agricole e i loro dipendenti, siano essi quadri, impiegati od operai agricoli e florovivaisti. Questo accordo stabilisce i livelli di stipendio in base alle mansioni svolte e disciplina tutti gli aspetti del rapporto lavorativo, dalle ferie alle malattie, dai permessi ai licenziamenti.

Struttura e caratteristiche del CCNL cooperative e consorzi agricoli

Il CCNL cooperative e consorzi agricoli rappresenta lo strumento contrattuale fondamentale che definisce i diritti e i doveri dei lavoratori nel settore cooperativo agricolo. La sua importanza è cruciale poiché stabilisce un quadro normativo uniforme applicabile in tutto il territorio nazionale, garantendo tutele adeguate ai lavoratori e certezza giuridica alle imprese cooperative.

L'ultima rinnovazione del contratto, sottoscritta il 19 luglio 2024, ha introdotto importanti novità sia sul piano economico che normativo, con validità dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2027. Gli aumenti salariali e le nuove disposizioni normative riflettono l'adattamento del settore alle nuove esigenze del mercato del lavoro e alle sfide economiche contemporanee.

Livelli di inquadramento e relative mansioni nel CCNL 2025

Il sistema di classificazione del personale nel CCNL cooperative e consorzi agricoli è strutturato in sette livelli, ciascuno corrispondente a specifiche mansioni e competenze professionali. Questa strutturazione permette una chiara definizione dei ruoli all'interno delle cooperative agricole:

  • Livello 1: include gli impiegati di concetto che collaborano direttamente con il datore di lavoro o con il dirigente all'organizzazione e gestione generale dell'azienda, come direttori tecnici, amministrativi, commerciali con autonomia di concezione e potere d'iniziativa.
  • Livello 2: comprende impiegati di concetto come capi reparto, capi ufficio tecnico, commerciale o amministrativo, agenti che alle dipendenze del datore di lavoro provvedono con relativo potere di iniziativa alla gestione tecnica e/o amministrativa dell'azienda.
  • Livello 3: include sia impiegati che operai; per gli impiegati si tratta di personale che esplica mansioni di concetto in ambito tecnico, amministrativo o commerciale con relativo potere d'iniziativa; per gli operai comprende lavoratori che svolgono compiti complessi richiedenti specifica competenza professionale, con autonomia, polivalenza e capacità di coordinamento.
  • Livello 4: comprende impiegati che, sotto la guida dei superiori, eseguono mansioni di contabilità, amministrazione o commercializzazione dei prodotti, nonché operai specializzati che svolgono lavori complessi con specifica competenza professionale.
  • Livello 5: dedicato agli operai che gestiscono processi produttivi o lavorazioni complesse con specifiche conoscenze e capacità professionali e possibilità di coordinare personale di livello inferiore.
  • Livello 6: include impiegati d'ordine senza particolare preparazione tecnica e operai qualificati con specifiche conoscenze e polivalenza professionale.
  • Livello 7: comprende personale d'ordine e operai con capacità di eseguire lavorazioni semplici che non richiedono competenze professionali specifiche.

Per ciascun livello, il contratto prevede una retribuzione minima tabellare nazionale, che costituisce la base di calcolo per tutti gli istituti economici contrattuali come mensilità aggiuntive, straordinari e altri elementi retributivi.

Stipendi e retribuzioni nel CCNL cooperative e consorzi agricoli 2025

L'accordo di rinnovo sottoscritto il 19 luglio 2024 prevede un aumento retributivo complessivo di 170 euro a regime, corrispondente a un incremento dell'11,22%, distribuito in quattro tranches:

  • 95,00 euro dal 1° aprile 2024
  • 25,00 euro dal 1° maggio 2025
  • 25,00 euro dal 1° maggio 2026
  • 25,00 euro dal 1° febbraio 2027

Gli stipendi mensili comprendono il minimo nazionale di stipendio base mensile, l'indennità di contingenza e altri elementi retributivi e sono definiti in base al livello del lavoratore e alle mansioni svolte. A seguito degli aumenti contrattuali, per il 2025 i minimi retributivi saranno:

  • 2.235,08 euro per il Livello 1
  • 2.009,35 euro per il Livello 2
  • 1.692,32 euro per il Livello 3
  • 1.573,56 euro per il Livello 4
  • 1.496,38 euro per il Livello 5
  • 1.453,05 euro per il Livello 6
  • 1.348,14 euro per il Livello 7

Il contratto prevede inoltre un sistema di scatti di anzianità, che rappresentano aumenti periodici biennali della retribuzione. Gli operai a tempo indeterminato hanno diritto, per ciascun biennio di anzianità di servizio presso la stessa azienda, a un aumento retributivo in cifra fissa, con importi che variano da 9,44 euro per il livello 7 fino a 12,20 euro per il livello 3.

Indennità e maggiorazioni previste dal contratto

Il nuovo CCNL 2025 amplia e rivede diverse indennità previste per specifiche condizioni di lavoro:

Indennità di cassa

Ai lavoratori cui è affidata la mansione di cassiere, con responsabilità del movimento di cassa e relativo rischio, è riconosciuta un'indennità mensile nella misura di 35 euro (incrementata di 10 euro rispetto alla precedente). Questa indennità compete sia ai lavoratori che svolgono tale mansione in via esclusiva, sia a coloro che la svolgono congiuntamente ad altre mansioni, purché si tratti di un'attività continuativa.

Indennità di quadro

Dal 1° agosto 2024, l'importo dell'indennità di funzione per i quadri è aumentato a:

  • 230 euro per il 1° livello (incremento di 50 euro)
  • 160 euro per il 2° livello (incremento di 35 euro)

Nuova indennità per i turnisti

È stata introdotta in via sperimentale una nuova indennità per i lavoratori che eseguono la propria prestazione in turni periodici. A decorrere dal 1° aprile 2024, è prevista un'indennità di 1 euro a turno che matura dopo che il lavoratore ha eseguito la propria prestazione secondo lo schema di due turni giornalieri per almeno 6 mesi consecutivi nell'anno.

Maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo e notturno

Il contratto prevede specifiche maggiorazioni retributive per il lavoro straordinario, festivo e notturno:

  • Lavoro straordinario: 25% (30% per gli impiegati)
  • Lavoro festivo: 40% (35% per gli operai agricoli, aumento dal 35% al 40% dal 1° agosto 2024)
  • Lavoro notturno: 50%
  • Lavoro straordinario festivo: 50%
  • Lavoro festivo notturno: 65%
  • Lavoro supplementare: 10%

Per il lavoro notturno in turni regolari o per mansioni specifiche, la maggiorazione è ridotta al 15%.

Orario di lavoro e flessibilità nel CCNL 2025

L'orario di lavoro contrattuale ordinario è stabilito in 39 ore settimanali, generalmente distribuite su cinque giorni lavorativi, salvo diversa distribuzione prevista dalla contrattazione di secondo livello.

Il contratto prevede un monte ore di flessibilità per far fronte a particolari esigenze produttive o di mercato, con la possibilità di utilizzare fino a 90 ore annue di prestazioni lavorative con orario superiore a quello contrattuale, compensate successivamente con orari ridotti. Gli accordi aziendali o territoriali possono prevedere il superamento di tale limite e regolamentare le modalità dell'eventuale recupero.

Con il rinnovo contrattuale, è stato aumentato il monte ore di lavoro straordinario da 230 a 250 ore annue, misura che risponde alle esigenze di maggiore flessibilità operativa richiesta dalle cooperative agricole.

Nuovo sistema di calcolo della flessibilità oraria

In considerazione della forte stagionalità che caratterizza il settore agricolo e della deperibilità dei prodotti, il contratto prevede che la durata media dell'orario di lavoro possa essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a sei mesi, consentendo una gestione più flessibile dei picchi produttivi stagionali.

Ferie, permessi e congedi nel CCNL 2025

Ferie

Ai lavoratori con rapporto a tempo indeterminato spetta, per ogni anno di servizio, un periodo di ferie retribuito pari a 26 giornate lavorative (22 nel caso di settimana corta). Per gli operai a tempo determinato, il periodo di ferie matura in proporzione alle giornate lavorate (per 365mi).

Congedo matrimoniale

Il lavoratore con qualifica di impiegato o di operaio a tempo indeterminato che contrae matrimonio ha diritto a un permesso straordinario di 15 giorni con retribuzione normale. Per gli operai a tempo determinato, la durata del permesso varia in base alla durata del contratto:

  • 15 giorni per contratti superiori a 150 giornate lavorative
  • 10 giorni per contratti da 101 a 150 giornate lavorative
  • 5 giorni per contratti da 51 a 100 giornate lavorative

Permessi e congedi familiari

Il CCNL 2025 ha ampliato significativamente i permessi per esigenze familiari:

  • Permessi per assistenza a genitori anziani: 8 ore annue di permesso retribuito per assistenza ai genitori anziani (di età pari o superiore a 75 anni) in caso di ricovero, dimissioni da strutture sanitarie o visite mediche specialistiche.
  • Permessi per assistenza familiare: Dal 1° gennaio 2025, il lavoratore avrà diritto a 8 ore di permesso retribuito all'anno per l'assistenza del coniuge, figli ed affini di primo grado, nelle ipotesi di ricovero, dimissioni e day hospital da strutture socio sanitarie.
  • Permesso per nascita del figlio: In occasione della nascita, dell'adozione internazionale o dell'affidamento preadottivo di un minore, è riconosciuto al padre un giorno di permesso retribuito.
  • Permesso per inserimento all'asilo nido: Dal 1° agosto 2024, 8 ore annue di permesso retribuito per l'inserimento del figlio all'asilo nido (pubblico o privato autorizzato) per figli fino a 3 anni.

Permessi per formazione professionale

Il lavoratore a tempo indeterminato che frequenta corsi di formazione e aggiornamento professionale di interesse agricolo ha diritto a un permesso retribuito per il periodo necessario alla partecipazione al corso, fino a un massimo di 200 ore nell'arco del triennio, utilizzabili anche in un solo anno.

Tutele per le donne vittime di violenza

Un'importante novità del contratto riguarda le tutele per le donne vittime di violenza di genere. La lavoratrice che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 24 del D.lgs 80/2015 può usufruire di un periodo di congedo retribuito di due mesi, ulteriore a quello di legge, a carico della cooperativa.

Inoltre, la lavoratrice a tempo determinato inserita in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere può esercitare il diritto alla riassunzione entro 60 giorni dal termine del percorso. Il diritto di precedenza si estingue entro 18 mesi dalla presentazione della domanda.

Malattia e infortunio: tutele e trattamento economico

Conservazione del posto di lavoro

In caso di malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore a tempo indeterminato ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 180 giorni, anche per più eventi, nell'arco degli ultimi 12 mesi. In caso di infortunio sul lavoro, la conservazione del posto è garantita fino a guarigione clinica.

Per patologie gravi e continuative che comportino terapie salvavita, il lavoratore può fruire di un ulteriore periodo di aspettativa fino a guarigione clinica e comunque non superiore a 6 mesi.

Trattamento economico durante la malattia

Per gli impiegati, il trattamento economico in caso di malattia prevede:

  • Per lavoratori con meno di 5 anni di servizio: stipendio mensile al 100% per 3 mesi e al 50% per ulteriori 3 mesi
  • Per lavoratori da 5 a 10 anni di servizio: stipendio mensile al 100% per 5 mesi e al 50% per ulteriori 5 mesi
  • Per lavoratori con oltre 10 anni di servizio: stipendio mensile al 100% per 6 mesi e al 50% per ulteriori 6 mesi

Per gli operai florovivaisti, in caso di malattia è prevista un'indennità giornaliera, nella misura del 25% della retribuzione, per un periodo massimo di 90 giorni in un anno. In caso di infortunio sul lavoro, a partire dal quarto giorno è prevista un'indennità giornaliera pari alla differenza tra l'indennità di legge e la retribuzione, fino a un massimo di 180 giornate.

Integrazione della maternità

In caso di congedo obbligatorio di maternità, l'impresa integra la prestazione erogata dall'INPS per le operaie a tempo indeterminato e per le impiegate, per un massimo di 5 mesi, fino a raggiungere il 100% dell'ultima retribuzione ordinaria netta.

Per le operaie a tempo determinato, l'integrazione giornaliera prevede importi che variano da 3,57 a 5,31 euro in base al livello, per un massimo di 130 giornate.

Licenziamenti e risoluzione del rapporto di lavoro

La risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato può avvenire per diversi motivi, tra cui:

  • Licenziamento per giusta causa o giustificato motivo
  • Dimissioni per giusta causa o ragioni personali
  • Maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia
  • Cessazione dell'attività aziendale
  • Sostanziale riduzione della superficie e/o attività aziendale

Periodi di preavviso

In caso di licenziamento, i termini di preavviso sono:

  • 6 mesi per impiegati di 1° e 2° livello
  • 4 mesi per impiegati e operai di 3° e 4° livello
  • 2 mesi per tutti gli altri lavoratori

In caso di dimissioni, i periodi sono ridotti della metà (3 mesi, 2 mesi e 1 mese rispettivamente).

Trattamento di fine rapporto

Al termine del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto al trattamento di fine rapporto (TFR), calcolato sommando per ciascun anno di servizio una quota pari all'importo della retribuzione annua divisa per 13,5.

Per gli operai a tempo determinato, il TFR è pari all'8,63% calcolato sull'insieme del minimo contrattuale nazionale conglobato e del salario integrativo, e viene corrisposto trimestralmente o con diverse periodicità stabilite dalla contrattazione di secondo livello.

Contratti a tempo determinato e stagionali

Il CCNL 2025 dedica particolare attenzione ai contratti a tempo determinato, che rappresentano una componente importante nel settore agricolo a causa della stagionalità delle attività.

Diritto di precedenza e riassunzione

I lavoratori a tempo determinato impegnati in attività produttive stagionali hanno diritto di precedenza nelle assunzioni presso la stessa azienda e con le medesime mansioni. Questo diritto può essere esercitato inviando richiesta scritta al datore di lavoro entro 45 giorni dalla cessazione del rapporto e si estingue dopo un anno.

Causali per il tempo determinato

Il contratto ha definito specifiche causali per la stipula di contratti a termine con durata massima di 24 mesi:

  • Esecuzione di progetti, opere o attività non ordinarie, comprese quelle che richiedono competenze specifiche in ambito digitale
  • Realizzazione di attività o progetti innovativi per la modernizzazione degli impianti o per nuovi processi
  • Avvio di nuove unità produttive o attività agricole

Apprendistato

L'apprendistato rappresenta una forma importante di inserimento lavorativo nel settore. Il contratto prevede diverse tipologie:

  • Apprendistato professionalizzante: durata da 24 a 36 mesi in base al livello di destinazione
  • Apprendistato in cicli stagionali: possibilità di articolare l'apprendistato in più stagioni attraverso più rapporti a tempo determinato

Welfare e previdenza complementare

Il CCNL 2025 ha potenziato significativamente gli strumenti di welfare e previdenza complementare:

Fondo sanitario

Dal 1° gennaio 2025 è previsto un incremento della contribuzione al fondo sanitario Filcoop:

  • Per gli operai a tempo indeterminato: aumento di 48 euro annui (contribuzione annua complessiva di 100 euro, di cui 74 euro a carico dell'azienda e 26 euro a carico del lavoratore)
  • Per gli operai a tempo determinato: aumento di 34 euro annui (contribuzione annua complessiva di 70 euro, di cui 52 euro a carico dell'azienda e 18 euro a carico del lavoratore)

Per gli OTD, saranno iscritti al Filcoop sanitario quelli che nel triennio precedente abbiano effettuato almeno 360 giornate di lavoro effettivo.

Previdenza complementare

I lavoratori possono aderire al fondo di previdenza complementare Previdenza Cooperativa, con una contribuzione definita e a capitalizzazione individuale. A carico del datore di lavoro è previsto un contributo dell'1,5% sulla retribuzione utile per il calcolo del TFR, mentre il lavoratore versa l'1% più una quota di TFR (2% per i lavoratori già occupati al 28 aprile 1993, 100% per i lavoratori di prima occupazione successiva).

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