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Contratto CCNL Sport e Fitness 2025, stipendi, malattia, ferie, permessi, orari previsti

Il CCNL sport e fitness 2025 regola stipendi, ferie, permessi, malattia e orari di lavoro. I diritti dei lavoratori e le novitŕ previste per il settore

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
Contratto CCNL Sport e Fitness 2025, sti

Il CCNL sport e fitness 2025 è un importante strumento di regolamentazione delle condizioni lavorative nel settore dello sport, coinvolgendo migliaia di professionisti tra dipendenti e collaboratori. Applicato a enti profit e no-profit, interessa figure come atleti, allenatori, istruttori e collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.). La sua finalità principale è garantire maggiore tutela economica e normativa per tutti i lavoratori sportivi, uniformando i contratti a condizioni più eque e trasparenti.

L'applicazione del CCNL e il ruolo della Confederazione Italiana dello Sport

Il CCNL, firmato il 12 gennaio 2024 e in vigore fino al 31 dicembre 2026, si applica a una vasta gamma di lavoratori del settore sportivo: riguarda oltre 7.000 datori di lavoro, che includono società sportive, enti dilettantistici e organizzazioni no-profit. Tale estensione permette di tutelare circa 42.000 dipendenti, oltre a un gran numero di collaboratori esterni.

Un ruolo determinante nell’implementazione del contratto è svolto dalla Confederazione Italiana dello Sport, supportata da Confcommercio – Imprese per l’Italia. Questa organizzazione, insieme alle principali rappresentanze sindacali come SLC-CGIL, FISASCAT-CISL e UILCOM-UIL, ha guidato le negoziazioni per assicurare che il CCNL rispondesse pienamente ai requisiti della riforma dello sport prevista dal D.Lgs. 36/2021. La Confederazione si occupa anche di monitorare l’applicazione del contratto per garantire che i lavoratori ricevano i trattamenti previsti.

Un aspetto fondamentale del CCNL è il suo impatto sugli enti sportivi dilettantistici, che possono utilizzare il contratto per garantire contratti conformi sia dal punto di vista normativo che economico. 

Principali novità del rinnovo contrattuale

Tra le principali novità del rinnovo del CCNL sportivo, spicca l’allineamento tra i regimi contrattuali originariamente previsti per i lavoratori assunti prima e dopo il 22 dicembre 2015. Questo processo standardizza le tabelle retributive, eliminando progressivamente le disparità. Per i lavoratori assunti prima del 2015, viene riconosciuto un superminimo non assorbibile e una nuova struttura retributiva, gradualmente equiparata con quella dei nuovi assunti entro il 2029.

La riforma contrattuale introduce anche una regolamentazione più dettagliata per i lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), stabilendo compensi minimi e tutele specifiche, come il prolungamento del contratto in caso di gravidanza (fino a 180 giorni), malattia o infortunio. Un’ulteriore innovazione riguarda il riconoscimento di una maggiorazione del 25% sui compensi per i collaboratori, per compensare l’assenza di istituti come ferie e mensilità aggiuntive.

Significativi sono anche gli aumenti nel trattamento economico. Per il livello IV, ad esempio, è previsto un incremento totale di 200 euro, distribuito in più tranche fino al 2026. Viene introdotta anche una tabella di parificazione retributiva, valida fino al 2029, che abolisce gradualmente la quattordicesima mensilità, trasformandola in superminimo.

Il rinnovo introduce contratti a termine specifici per la stagione sportiva e prevede l’apprendistato per giovani atleti. Infine, viene confermata l’adesione al Fondo Est per l’assistenza sanitaria integrativa e delineata una nuova disciplina per i contributi agli enti bilaterali.

Diritti e tutele per i lavoratori, ferie, malattia e permessi

La durata del lavoro effettivo è fissata in 40 ore settimanali, distribuito su cinque o sei giorni lavorativi, con possibilità di flessibilità oraria in base alle esigenze dell'attività sportiva. Lo straordinario è compensato con maggiorazione del 15% nei giorni feriali e del 30% nei festivi. Per gli eventi sportivi che si svolgono nei weekend o in orari serali, sono previste indennità specifiche e sistemi di turnazione che garantiscano adeguati periodi di riposo.

Il personale ha diritto a 26 giorni di ferie annue per una settimana lavorativa di 6 giorni e 22 giorni lavorativi di ferie annuali per una settimana lavorativa di 5 giorni, escludendo riposi settimanali e festività, che ne prolungano la durata. In caso di cessazione, l’indennità ferie si calcola sulla retribuzione mensile.

Per i lavoratori con contratti subordinati e i collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.), viene riconosciuta un’importante tutela in caso di malattia. Il contratto stabilisce che la malattia non può comportare l’estinzione del rapporto di lavoro per i collaboratori, garantendo la sospensione del contratto fino a 180 giorni. La retribuzione prevista è pari al 100% per i primi 90 giorni e al 75% per i successivi 90 giorni. In caso di infortunio, valgono disposizioni simili, con misure che evitano la perdita ingiusta del lavoro. Per malattie particolarmente gravi o croniche, è prevista la possibilità di estendere il periodo di conservazione del posto fino a 12 mesi, con valutazione caso per caso.

Anche in ambito di permessi retribuiti, il nuovo contratto offre garanzie significative. I dipendenti hanno diritto a:

  • 2 ore annue di permessi retribuiti per motivi personali
  • 3 giorni di permesso retribuito per lutto familiare
  • 15 giorni di congedo matrimoniale
  • Permessi studio: 150 ore nel triennio per la formazione professionale
  • Congedi parentali: allineati alle normative nazionali con estensioni migliorative

Retribuzione

Le tabelle retributive sono state riviste con incrementi significativi rispetto alla precedente versione. Gli stipendi sono stati adeguati tenendo conto dell'inflazione e della crescente professionalizzazione del settore. Di seguito i minimi previsti e le variazioni in programma per i prossimi anni:

Livello Retribuzione da gennaio 2024 Retribuzione da luglio 2024 Retribuzione da luglio 2025 Retribuzione da luglio 2026 Retribuzione da novembre 2026 Retribuzione da novembre 2028 Retribuzione da novembre 2029
Q 1.943,93 € 1.999,76 € 2.041,62 € 2.083,49 € 2.137,11 € 2.190,72 € 2.244,34 €
1 1.856,08 € 1.909,26 € 1.949,15 € 1.989,04 € 2.040,11 € 2.091,19 € 2.142,27 €
2 1.686,04 € 1.734,44 € 1.770,74 € 1.807,04 € 1.853,52 € 1.900,00 € 1.946,49 €
3 1.527,36 € 1.570,99 € 1.603,71 € 1.636,42 € 1.678,32 € 1.720,22 € 1.762,12 €
4 1.406,82 € 1.446,82 € 1.476,82 € 1.506,82 € 1.545,24 € 1.583,65 € 1.622,07 €
5 1.319,18 € 1.356,87 € 1.385,15 € 1.413,42 € 1.449,62 € 1.485,82 € 1.522,03 €
6 1.247,94 € 1.283,49 € 1.310,16 € 1.336,82 € 1.370,96 € 1.405,11 € 1.439,25 €

Va sottolineato che a questi importi base possono aggiungersi premi di produttività, bonus legati ai risultati e indennità specifiche per ruoli particolari.