I giorni di riposo maturano o no in cassa integrazione

Ad avere diritto alla cassa integrazione sono i lavoratori assunti a tempo indeterminato e quelli con contratti a termine fino alla scadenza del rapporto. Anche i giorni di riposo?

Autore: Chiara Compagnucci
pubblicato il
I giorni di riposo maturano o no in cass

Con la cassa integrazione maturano i giorni di riposo?

Il principio generale prevede che durante le settimane a zero ore non maturano i giorni di riposo mentre in caso di sospensione parziale maturano per intero. Nel caso dei giorni di riposo, al pari di quanto avviene con ferie e permessi, non è prevista alcuna maturazione se la cassa integrazione è pari o superiore a 15 giorni nel corso del mese.

C'è la cassa integrazione tra le misure principali di sostegno al reddito previste dall'ordinamento italiano sul lavoro per dipendenti e imprese in difficoltà. La normativa si intreccia con altre disposizione, come quella relativa ai giorni di riposo e di conseguenza diventa importante riuscire a capire come funzionano insieme. In particolare vogliamo sapere se i giorni di riposo maturano o no in cassa integrazione.

Ad avere diritto a quest'ultima sono i lavoratori assunti a tempo indeterminato, ma anche quelli con contratti a termine fino alla scadenza del rapporto e gli apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante. In ogni caso l'integrazione salariale non è completa ma tiene conto del massimale stabilito dalla legge e rapportato alle giornate lavorative del mese.

Tanto per capirci, per il 2020 i massimali di cassa integrazione cambiano in base al posizionamento rispetto alla retribuzione lorde di 2.159,48 euro al mese, include le mensilità aggiuntive di tredicesima e quattordicesima. Se lo stipendio è inferiore, il massimale ammonta a 998,18 euro lordi ovvero un netto previdenziale di 939,89 euro.

Se al contrario la retribuzione è maggiore di questo limite, il massimale sale a 1.199,72 lordi euro ovvero un netto previdenziale di 1.129,66 euro. Il netto previdenziale, sul quale i contributi sono già pagati, si divide per le ore lavorabili del mese e si ottiene l'integrazione oraria di cassa.

Sulle erogazioni nette previdenziali si applicano le ritenute Irpef applicabili per fascia di reddito. Dopo aver visto le regole generali sulla cassa integrazione passiamo a quelle particolari e più esattamente

  • Con la cassa integrazione maturano i giorni di riposo?
  • Rapporto cassa integrazione con altri istituto del lavoro

Con la cassa integrazione maturano i giorni di riposo?

La cassa integrazione è uno degli strumenti più complessi presenti nell'ordinamento sul lavoro in Italia.

Non solo in relazione ai motivi per cui è possibile accedere ovvero la sussistenza di un valido rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di un'azienda destinataria della normativa, la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro, determinate dalla cause previste dalla legge, la perdita o decurtazione della retribuzione proporzionata alle ore di lavoro non prestato, la previsione fondata e certa di ripresa dell'attività lavorativa. Ma proprio per il rapporto che si viene a determinare con gli altri istituti.

Nel caso dei giorni di riposo, al pari di quanto avviene con ferie e permessi, non è prevista alcuna maturazione se la cassa integrazione è pari o superiore a 15 giorni nel corso del mese.

Il principio generale prevede che durante le settimane a zero ore non maturano i giorni di riposo mentre in caso di sospensione parziale maturano per intero.

Rapporto cassa integrazione con altri istituto del lavoro

Al di là dei giorni di riposo, un aspetto centrale da tenere in considerazione quando si parla di cassa integrazione ed è quello relativo ai contributi che si maturano e si versano in ottica previdenziale. Continuano infatti a maturare per la pensione anticipata e per quella di vecchiaia.

Per quanto riguarda il conteggio, il valore è rapportato al salario lordo senza riferimento ai massimali di integrazione salariale. Non bisogna quindi dimenticare le cause che portano all'attivazione della cassa integrazione perché sono rigidamente disciplinate.

Si tratta di mancanza di materie prime non dipendente a inadempienze contrattuali dei fornitori o da inerzia del datore di lavoro e sciopero di un reparto per rivendicazioni proprie non riguardante la maestranza della quale l'astensione dal lavoro determina la sospensione o riduzione dell'attività.

Ma anche di interruzione di energia elettrica dovuta a fatto proprio dell'ente erogatore e sciopero di altra azienda collegata alla attività produttiva dell'impresa richiedente. Stessa cosa per eventi naturali diversi dalle intemperie, mancanza di commesse o di ordini, crisi di mercato, incendio, intemperie, mancanza di lavoro.