Il contratto stagionale rappresenta una delle forme di lavoro flessibile maggiormente utilizzate in Italia, soprattutto in settori caratterizzati da fluttuazioni cicliche come il turismo, l’agricoltura e la ristorazione. Questa tipologia contrattuale si fonda sull’esigenza di rispondere ai picchi di domanda lavorativa in periodi specifici durante l’anno.
Tra i principali settori stagionali fortemente legati alle fluttuazioni delle attività economiche durante l’anno, spicca il settore turistico, che richiede una forza lavoro significativa in alta stagione, come assistenti alberghieri, addetti alla reception, camerieri e personale di pulizia per hotel e resorts.
Nell’agricoltura, i contratti stagionali trovano vasta applicazione durante periodi di raccolta, come vendemmie, raccolte di olive, frutta e altri prodotti agricoli. Queste attività coinvolgono operai agricoli per la raccolta, trasporto e lavorazione dei prodotti.
Il settore della ristorazione è particolarmente dinamico nei periodi di vacanza. Ristoranti, bar e stabilimenti balneari reclutano cuochi, aiuto cuochi, baristi e personale per il servizio ai tavoli. Anche durante eventi o festività, la domanda di lavoratori di questo tipo cresce notevolmente.
Il commercio, specialmente nelle grandi catene di distribuzione, vede aumentare il bisogno di lavoratori stagionali durante periodi di picchi di vendita, come i saldi invernali ed estivi o le festività natalizie. In queste occasioni sono richiesti cassieri, addetti alle vendite e al magazzino.
Infine, il manifatturiero e i servizi clienti, come call center, sperimentano un incremento della domanda in periodi di promozioni o lanci stagionali di prodotti, coinvolgendo operatori e addetti alla logistica.
Il contratto stagionale si distingue per la sua natura flessibile, progettata per rispondere a esigenze specifiche di carattere ciclico nei settori produttivi. Questi contratti permettono di assumere lavoratori per periodi definiti durante l’anno, evitando l’obbligo di determinati vincoli previsti per i contratti a tempo determinato ordinari. Le principali caratteristiche includono l’assenza di limiti alla durata complessiva, l’esenzione dall’utilizzo delle causali per rinnovi e proroghe, nonché la non applicazione dello stop and go.
Il contratto stagionale non ha una durata minima o massima rigidamente predeterminata dalla legge. La sua durata è funzionale al periodo in cui si svolge l'attività stagionale, che può variare considerevolmente.
A differenza del contratto a tempo determinato ordinario, soggetto al limite di 24 mesi, i contratti stagionali possono essere ripetuti senza che si verifichi la trasformazione automatica in contratto a tempo indeterminato, anche in caso di lunghe collaborazioni tra lavoratore e datore di lavoro.
Per quanto riguarda la ripetibilità, il contratto stagionale non necessita di rispettare i periodi di stop and go. Questo significa che il datore di lavoro può rinnovare o stipulare un nuovo contratto stagionale con il medesimo lavoratore senza dover attendere i 10 o 20 giorni previsti per i contratti a termine tradizionali. Ogni rinnovo, inoltre, non richiede la presenza di una causale, eccezione prevista per la natura di questa tipologia contrattuale.
Il numero massimo di proroghe consentite rimane invariato rispetto ai contratti a termine ordinari: sono ammesse fino a 4 proroghe per ogni rapporto contrattuale. Al superamento della quinta proroga, il contratto viene automaticamente convertito in un rapporto a tempo indeterminato. Tuttavia, tale limite si applica esclusivamente al singolo contratto e non al numero totale di rapporti stagionali tra datore e dipendente.
Anche sul fronte delle assunzioni, i contratti stagionali non sono soggetti ai vincoli numerici fissati per il lavoro a tempo determinato. Ciò permette alle imprese di affrontare i picchi stagionali senza limiti al numero di lavoratori stagionali rispetto alla forza lavoro permanente, come specificato dall’art. 23 del D.Lgs. n. 81/2015.