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Contratto turismo CCNL 2025 stipendi, mansioni, livelli, permessi, malattia, ferie, disoccupazione

Cosa prevede il Contratto Turismo e per chi vale: tutto quello che c da sapere su regole e norme disciplinari dei rapporti di lavoro

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
e aggiornato con informazioni attualizzate il
Contratto turismo CCNL 2025 stipendi, ma

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del settore turistico disciplina i rapporti professionali tra le imprese del comparto e il personale dipendente, delineando diritti, doveri e condizioni lavorative delle parti coinvolte.

Cosa regola il CCNL Turismo

Il CCNL Turismo disciplina i rapporti di lavoro tra le aziende operanti nel settore turistico e il personale dipendente. Questo contratto si applica a diverse tipologie di strutture e attività, tra cui:

  • Aziende alberghiere (hotel, pensioni, locande)
  • Complessi turistico-ricettivi all'aria aperta (come campeggi)
  • Aziende di pubblici esercizi (ristoranti, bar, chioschetti, gelaterie)
  • Stabilimenti balneari
  • Imprese di viaggi e turismo
  • Porti turistici e rifugi alpini

L'intesa negoziale attualmente in vigore stabilisce i minimi retributivi, le mansioni, i livelli professionali, le norme relative a permessi, malattie, ferie e altre previsioni fondamentali che regolamentano il rapporto di lavoro nel settore turistico, garantendo standard uniformi in tutto il territorio nazionale.

Stipendi, Mansioni e Livelli di Inquadramento nel CCNL Turismo 2025

Il CCNL Turismo 2025 prevede una classificazione del personale articolata in diversi livelli professionali, a ciascuno dei quali corrispondono specifiche mansioni e relativi trattamenti economici. La struttura gerarchica dei livelli, dal più alto al più basso, è così organizzata:

Quadro A: comprende i lavoratori con funzioni direttive e responsabilità gestionale e organizzativa, dotati di autonomia decisionale e ampi poteri discrezionali. Si tratta di figure di vertice che spesso riportano direttamente alla proprietà o al management aziendale.

Quadro B: include i professionisti con funzioni direttive, responsabili di unità aziendali, dotati di autonomia decisionale e amministrativa, ma con un raggio d'azione più circoscritto rispetto al Quadro A.

Primo Livello: vi rientrano i lavoratori con funzioni a elevato contenuto professionale, caratterizzate da iniziativa e autonomia operativa, con funzioni di direzione esecutiva dell'azienda o di un settore organizzativo di notevole rilevanza.

Secondo Livello: appartengono a questa categoria i dipendenti con mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell'applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento, controllo o ispezione di impianti, reparti e uffici, per le quali è richiesta una particolare competenza professionale.

Terzo Livello: comprende i lavoratori con mansioni che richiedono particolari conoscenze tecniche e adeguata esperienza; include lavoratori specializzati e figure con caratteristiche professionali tecnico-funzionali di supervisione di altri lavoratori.

Quarto Livello: vi appartengono i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, possedendo conoscenze specifiche nel proprio ambito.

Quinto Livello: include i lavoratori con qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche, che svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione pratica di lavoro.

Sesto Livello e Sesto Livello Super: comprende lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali. Il livello Super identifica i lavoratori con adeguate capacità tecnico-pratiche.

Settimo Livello: vi rientrano i lavoratori impiegati in semplici attività, anche con macchine già attrezzate, che richiedono competenze basilari.

Con il rinnovo del CCNL Turismo 2025, sono previsti incrementi salariali significativi per tutti i livelli di inquadramento, con passaggi di livello e aumenti di stipendio previsti in diverse tranche nei prossimi anni. Questi aggiornamenti retributivi sono stati studiati per adeguare le retribuzioni all'attuale costo della vita e valorizzare adeguatamente le professionalità del settore.

Permessi e Ferie nel CCNL Turismo 2025

Il diritto alle ferie e ai permessi rappresenta uno degli aspetti più rilevanti della tutela dei lavoratori nel CCNL Turismo. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, i dipendenti hanno diritto a un periodo feriale di almeno quattro settimane all'anno, che deve essere goduto per almeno due settimane consecutive se richiesto dal lavoratore, mentre le restanti possono essere fruite entro i 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.

In caso di mancato godimento delle ferie nel contratto turismo nei termini previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, al lavoratore spetta l'indennità sostitutiva, sebbene il principio generale rimanga quello di garantire l'effettivo riposo psicofisico del dipendente.

Per quanto riguarda i permessi, il CCNL Turismo 2025 prevede diverse tipologie:

  • Permessi per motivi familiari: fino a 5 giorni retribuiti
  • Congedo matrimoniale: 15 giorni retribuiti
  • Permessi elettorali: retribuiti per tutta la durata della funzione presso gli uffici elettorali
  • Permessi per formazione: nelle aziende con più di 50 dipendenti, il lavoratore può usufruire di 150 ore di permesso per triennio per la frequenza di corsi di studio presso istituti pubblici

Il nuovo contratto prevede inoltre un miglioramento delle condizioni relative ai permessi per la genitorialità, con particolari tutele per i lavoratori con figli piccoli o familiari che necessitano di assistenza, rafforzando il diritto alla conciliazione tra vita privata e professionale.

Regole per la Malattia nel CCNL Turismo

In caso di malattia, il CCNL Turismo prevede specifiche tutele economiche e normative. I lavoratori hanno diritto all'indennità di malattia che viene corrisposta dall'INPS nella misura dell'80% della retribuzione media giornaliera, dal quarto al 180° giorno di malattia.

Per i primi 3 giorni (periodo di carenza), l'indennità viene invece pagata dal datore di lavoro al 100% della retribuzione, purché la durata della malattia superi i 7 giorni. La retribuzione media giornaliera viene calcolata sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel periodo di paga precedente l'evento.

Il CCNL Turismo 2025 include anche disposizioni dettagliate sul cosiddetto "periodo di comporto", ovvero il periodo durante il quale il lavoratore malato ha diritto alla conservazione del posto di lavoro. Durante questo periodo, che varia in base all'anzianità di servizio e alla tipologia contrattuale, il datore di lavoro non può procedere al licenziamento del dipendente assente per malattia.

Inoltre, sono state introdotte tutele specifiche per i lavoratori affetti da patologie gravi o che necessitano di terapie salvavita, con la possibilità di estendere il periodo di comporto e garantire l'erogazione di un'indennità anche per periodi più lunghi di assenza.

Indennità di Disoccupazione per i Lavoratori del Settore Turistico

I lavoratori del settore turistico, spesso soggetti a contratti stagionali o a tempo determinato, possono beneficiare della NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego) in caso di disoccupazione involontaria. Questa prestazione economica è destinata a fornire un sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perso involontariamente l'occupazione.

Per i lavoratori del turismo, la durata dell'indennità NASpI è correlata alla storia contributiva del richiedente, mentre l'importo si calcola sulla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, compresi gli elementi continuativi e non continuativi e le mensilità aggiuntive.

Per ottenere l'indennità di disoccupazione, il lavoratore deve presentare domanda all'INPS entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, pena la decadenza del diritto. La richiesta può essere inoltrata telematicamente attraverso il sito dell'INPS, tramite i patronati o chiamando il contact center dell'istituto.

Con il CCNL Turismo 2025, sono state rafforzate anche le misure di politica attiva del lavoro, con l'obiettivo di favorire il reinserimento professionale dei lavoratori disoccupati attraverso percorsi di riqualificazione e aggiornamento delle competenze, particolarmente importanti in un settore in continua evoluzione come quello turistico.

Aumenti Retributivi e Welfare nel CCNL Turismo 2025

Il rinnovo del CCNL Turismo per il triennio 2025-2027 introduce importanti novità sul fronte economico. È previsto un aumento salariale a regime di 200 euro per il livello medio, in linea con gli altri importanti rinnovi dei contratti nazionali, e un una tantum di:

  • 450 euro per le strutture ricettive
  • 320 euro per le imprese di viaggio

L'incremento della paga base nazionale conglobata sarà distribuito in più tranche nel corso della vigenza contrattuale, con un primo aumento significativo già a partire da gennaio 2025.

Sul fronte del welfare contrattuale, il CCNL 2025 prevede un potenziamento dell'assistenza sanitaria integrativa con l'aumento del contributo al fondo Fon.Tur a decorrere dal 2027, portandolo a 15 euro mensili, di cui 13 a carico del datore di lavoro e 2 a carico del lavoratore.

È stato inoltre previsto, per il rilancio della contrattazione di secondo livello, un elemento economico di garanzia, fino a 186 euro, per i lavoratori delle aziende dove non venga definito un accordo integrativo entro 6 mesi dalla presentazione di una piattaforma da parte delle organizzazioni sindacali.

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