Il CCNL Turismo regola i rapporti di lavoro tra le aziende del settore e il personale dipendente e vale per aziende alberghiere; complessi turistici-ricettivi all'aria aperta, aziende pubblici esercizi, come ristoranti, gelaterie; stabilimenti balneari; porti e rifugi alpini.
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del settore turistico regola i rapporti di lavoro tra le aziende del settore e il personale dipendente e si applica ad aziende alberghiere; complessi turistici-ricettivi all'aria aperta, come i campeggi; aziende pubblici esercizi, come ristoranti, chioschetti, bar, gelaterie; stabilimenti balneari; imprese di viaggi e turismo; porti e rifugi alpini.
Il CCNL Turismo prevede dieci livelli professionali nei quali sono inquadrati i lavoratori, cui corrispondono altrettanti livelli di stipendi e sono:
Il lavoratore assunto con Contratto Turismo ha il diritto irrinunciabile ad un periodo di ferie e permessi annuali retribuite. Stando a quanto stabilito dalla legge, la durata minima del periodo feriale è di almeno quattro settimane all’anno e devono essere godute per almeno due settimane consecutive in caso di richiesta del lavoratore nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. Se le ferie maturate non vengono godute nel periodo previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, al lavoratore spetterà l’indennità sostituiva.
Passando ai permessi, il CCNL Turismo prevede un permesso retribuito di massimo 5 giorni per motivi familiari; 15 giorni di permesso retribuito per congedo matrimoniale, e se durante le elezioni, il lavoratore adempia a funzioni presso degli uffici elettorali può chiedere un permesso retribuito per tutta la durata della funzione. Nelle aziende con più di 50 dipendenti, inoltre, il lavoratore può usufruire di 150 ore di permesso per triennio per la frequentazione di corsi di studio compresi nell’ordinamento scolastico presso istituti pubblici.
Nel caso del Ccnl Turismo, i lavoratori hanno diritto all’indennità di malattia da corrispondersi dall’Istituto assicuratore nella misura dell’80%, dal quarto al 180esimo giorno di malattia; e al 100% della retribuzione che viene pagata dai datori di lavoro per i primi 3 giorni di malattia (periodo di carenza), se la durata della malattia superi i 7 giorni. La retribuzione media giornaliera deve essere calcolata sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel periodo di paga precedente l’evento.
Il CCNL Turismo permette, come per i lavoratori stagionali, di beneficiare della Naspi per la disoccupazione e, per quanto riguarda tempo e calcolo della Naspi per i lavoratori del Turismo, la durata dell’indennità è di 3 mesi mentre l’importo si calcola sulla media delle retribuzioni. Per avere l’indennità di disoccupazione bisogna presentare richiesta entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, pena la decadenza.