Se, finita una relazione tra conviventi, uno dei due decide di trasferirsi in un’altra città, magari tornando nella città di origine, può cambiare residenza in prima persona ma per fare il cambio di residenza del figlio minorenne deve avere obbligatoriamente l’autorizzazione dell’altro genitore al trasferimento. Se quest’ultimo non dovesse acconsentire al trasferimento, bisogna allora rivolgersi al giudice di competenza del luogo di residenza abituale del figlio per avere il consenso al cambio di residenza del minore.
I conviventi hanno, come le coppie unite in matrimonio, diritti e doveri in presenza di figli. La legge italiana stabilisce, infatti, obblighi e diritti per i genitori che siano solo conviventi e uniti da vincolo matrimoniale nei confronti dei figli, soprattutto se minorenni, e regola e disciplina i rapporti dei genitori conviventi anche nel caso questi si separino, dalla collocazione del figlio, all’assegno di mantenimento al figlio, al cambio di residenza. Come si fa il cambio di residenza con figli minorenni se uno dei due conviventi cambia città?
Se il rapporto tra i due conviventi finisce e si decide di lasciarsi, si regolano le questioni che interessano i figli mettendosi d’accordo sul genitore con cui il figlio minorenne deve continuare a vivere (solitamente la mamma), visite da parte del genitore non collocatario, versamento dell’assegno di mantenimento, pagamento di eventuali spese straordinarie.
Se tra i genitori conviventi l’accordo sulle questioni fondamentali che riguardano il figlio non si raggiunge, allora bisogna rivolgersi ai propri legali e spetterà ad un giudice decidere sulle questioni relative al figlio. Uno degli aspetti importanti regolati dalla legge italiana riguarda anche il cambio di residenza del figlio minorenne se uno dei due conviventi dopo la separazione si trasferisce.
Se, finita la relazione, uno dei due conviventi si vuole trasferire in un’altra città, magari tornando nella città di origine, può cambiare residenza in prima persona ma per fare il cambio di residenza del figlio minorenne bisogna avere obbligatoriamente l’autorizzazione dell’altro genitore al trasferimento.
Quando, infatti, ci si trasferisce, per fare il cambio di residenza, il genitore collocatario (generalmente la mamma) deve recarsi presso l’ufficio anagrafe del nuovo Comune con una serie di documenti relativi sia a lei che al figlio minorenne. E fondamentale per il cambio di residenza del figlio minorenne è l’autorizzazione da parte dell’altro genitore (il padre) a cambiare residenza insieme alla mamma. In mancanza di tale autorizzazione, il cambio di residenza del figlio minorenne non può essere fatto.
Precisiamo che anche nel caso di cambio residenza per cambio città del genitore convivente collocatorio con cui il figlio minorenne continua a vivere stabilmente, è previsto da parte dell'atro genitore, generalmente il padre, il versamento dell'assegno di mantenimento. La legge italiana riconosce, infatti, l'obbligo al versamento dell'assegno di mantenimento per i figli anche nel caso di figli di coppia convivente e non sposata.
Se il genitore convivente che decide di cambiare città e residenza lo fa senza il consenso dell’altro, trasferendo comunque la residenza insieme al figlio minore, viola i principi fondamentali in materia di affidamento e rischia sanzioni e provvedimenti.
E se il genitore collocatario comunque si trasferisce in un’altra città senza consenso dell’altro genitore, quest’ultimo, che è quello forzatamente allontanato dal figlio, può rivolgersi al giudice del luogo di residenza abituale del minore perché prenda provvedimenti.
Senza un trasferimento che abbia comprovate e importanti giustificazioni, per esempio una urgenza familiare o un nuovo contratto di lavoro, il giudice può intervenire su richiesta del genitore forzatamente allontanato dal figlio e decidere:
Se il genitore non collocatario non dà l’autorizzazione all’altro genitore per trasferimento in altra città del figlio minorenne, il genitore che cambia città, previe motivazioni e giustificazioni per il trasferimento, deve presentare apposita domanda al giudice del luogo di residenza abituale del figlio per avere il consenso al cambio di residenza del minore.
Il tribunale deve decidere se dare consenso o meno al trasferimento e cambio di residenza del minore, solo dopo una serie di verifiche e valutazioni attente per cercare la soluzione migliore nell’interesse del minore. Ascolta, inoltre, entrambi i genitori per trovare una soluzione consensuale della questione e, nel caso in cui questa non si riesca a raggiungere, il giudice può nominare un esperto, di solito uno psicologo, che dopo attente sue valutazione, riporta la soluzione migliore per l’interesse del minore.